REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TREBBIA E TARO - PARMA, 19 febbraio 2007, n. 1841

(2007.550.200.30.10/1418) - Troticoltura Val Lecora s.s. - Domanda 9/11/2005 di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso pescicoltura, dal torrente Lecora e dal rio della Lama in comune di Albareto (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 27 e 31 comma 2. Provvedimento di concessione con variante non sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
a) di assentire alla Societa' Troticoltura Val Lecora s.s. (c.f.
81000030346) legalmente domiciliata presso la sede del Comune di
Albareto, localita' Casa Re' (PR), il rinnovo della concessione n.
5244 del 21/4/2004 e atto aggiuntivo n. 18069 del 7/12/2004, a
derivare acqua pubblica dal torrente Lecora e rio della Lama, in
Comune di Albareto (PR), localita' Case Grilli, destinata ad uso
pescicoltura al servizio di un impianto di allevamento di trote, e da
dotare di complementare piccola turbina e generatore, nella medesima
localita', per le quantita' invariata di massimi (0,78 mod. 78,00
l/sec);
b) di approvare la variante alla concessione come sopra rinnovata - di
tipo non sostanziale - e relativa a produzione non complementare di
energia elettrica a mezzo della derivazione esistente, secondo la
relazione descrittiva delle modifiche da apportare all'impianto a
firma del geom. Paolo Stefanini, e di approvare e integrare con
disciplinare unificato le condizioni complessive riguardanti la
concessione medesima, ex art. 27, comma 2, del Regolamento regionale
per la disciplina del procedimento di concessione di acque pubbliche;
c) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione con
variante sia accordato per un periodo successivo e continuo fino al
termine del 31 dicembre 2015 ed esercitato nel rispetto degli obblighi
e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al
provvedimento n. 5244 del 21/4/2004 e atto aggiuntivo n. 018069 del
7/12/2004, che vengono a costituire parte integrante del presente
atto, mediante le opere di presa e adduzione gia' descritte nei
progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo,
nonche' nell'ulteriore disciplinare integrativo unificato, parte
sostanziale del presente atto;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 1841 in data 19/2/2007.
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione ed all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro, che potra'
concederla di volta in volta, secondo le necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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