REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 895

Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:
a) di fissare alcuni parametri specifici relativi al canone dovuto per
l'occupazione di aree del demanio idrico con capanni da pesca, e
precisamente:
- per occupazione di spazio acque con rete Euro 3,00 mq;
- per superficie coperta dal manufatto Euro 12,00 mq;
- per superficie scoperta asservita Euro 5,00 mq;
- per ogni palo di sostegno oltre i tre Euro 75,00;
b) di fissare il canone di occupazione per l'esercizio dell'attivita'
di acquacoltura e molluschicoltura in Euro 0,05 al metro quadrato con
quota fissa minima di Euro 125,00;
c) di ritenere che la disciplina delle aree del demanio idrico di cui
alla L.R. 7/04 debba prevalere sul disposto dell'art. 43 della L.R.
n.8 del 1994 e che pertanto anche per l'inclusione di un'area in una
azienda venatoria vi sia necessita' di una pronuncia espressa
dell'Amministrazione per il rilascio del titolo legittimante l'uso,
titolo che deve avere natura di concessione e di applicare per tale
inclusione un canone pari a Euro 125,00 per le aziende
faunistico-venatorie, e un canone pari a Euro 180,00 per ettaro per le
aziende venatorie aventi anche finalita' lucrative;
d) di modificare come segue i seguenti canoni:
- orti ad uso domestico:
canone minimo Euro 125,00 fino a orti di 200 mq. Il canone minimo
viene aumentato per ciascun metro quadrato in piu' oltre ai primi 200
metri, utilizzando il seguente criterio: 125,00 + (mq richiesti -
200)* 1/3 * 125,00/200 con aumento del 10% quando a servizio dell'orto
vi e' la recinzione e/o un manufatto comunque modesto per il deposito
attrezzi; qualora a servizio dell'orto vi siano ricoveri utilizzati
anche per scopi ricreativi aventi superfici superiori a 10 mq si
applica per gli stessi un canone utilizzando la formula (Vm*Ia*r*mq);
- aree cortilive e giardini e aree a servizio o pertinenza di
capannoni: il canone si calcola con la seguente formula: Vm *Ia * r *
mq * 0.10;
- occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi e simili:
1) nel caso di occupazione con fabbricati residenziali o produttivi
comunque compatibili con l'area, box e posti auto scoperti, parcheggi
e simili: (Vm * Ia * r *mq * n);
2) nel caso di occupazione con servizi di fabbricati quali cantine,
magazzini ecc.: (Vm * Ia * 1/4 * r * mq);
- attraversamenti parallelismi:
1) per gli attraversamenti con cavi e tubi sotterranei o aerei la
forbice tra 2 e 5 Euro al metro lineare in piu' oltre alla quota fissa
si applica secondo i seguenti criteri:
   fino a Ø 100	Euro 2 a ml;
   da Ø 100 fino a Ø 199	Euro 3 a ml;
   da Ø 200 fino a Ø 399	Euro 4 a ml;
   da Ø 400 fino a Ø 599	Euro 5 a ml;
2) parallelismi: per cavi e tubi sotterranei o aerei 150,00 Euro di
quota fissa per parallelismi fino a 100 metri lineari, da 2.00 Euro a
5.00 Euro (in relazione, come per gli attraversamenti, al diametro
della tubazione) per ogni 10 metri in piu' per la posa di guaine e
cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, fognature e acquedotti fino
a centimetri 60 di diametro, da 5,00 Euro a 6,00 Euro per ogni 10
metri lineari in piu' per condotte e fognature oltre i centimetri 60
di diametro;
- opere di cantierizzazione:
l) nel caso di occupazioni temporanee con opere di cantierizzazione
complesse, come cantieri industriali con deposito materiali, impianti
di betonaggio, ecc., e per aree di grandi dimensioni, si applica il
canone relativo all'area cortiliva, con l'adeguamento del valore I.a
secondo la formula: Vm * I.a *0,10 * r * mq;
2) nel caso di occupazioni temporanee per la realizzazione di
viabilita' di servizio alternative a quelle pubbliche e strade di
cantiere, oltre alla quota fissa di Euro 150 per i primi 10 metri
lineari si utilizzano i seguenti parametri:
- passaggio con mezzi operativi cingolati senza movimentazione di
materiale: Euro 0,50 a ml;
- transito su pista esistente di mezzi operativi: Euro 1,00 a ml;
- realizzazione di pista con modesti sbancamenti e tagli di
vegetazione: Euro 2,00 a ml;
- realizzazione di pista con notevoli sbancamenti e/o tagli di
vegetazione e/o utilizzo di materiale, anche litoide, presente in
loco: Euro 3,00 a ml;
- (N.B.: se i rilevati sono di volumetrie rilevanti e' necessaria una
stima apposita per l'utilizzo del materiale);
- rampe per l'accesso a guadi o a ponti con utilizzo di materiale
litoide movimentato in loco: Euro 15,00 a ml;
- guadi, intendendo per guado solamente la parte di manufatto con
tubazioni, mentre per le rampe/raccordi si utilizza il canone per le
piste:
per i primi 10 ml: Euro 150,00;
per i successivi: Euro 5,00 a ml;
e) di stabilire che le concessioni rilasciate agli Enti locali con il
criterio di preferenza di cui all'art. 15, comma 3, siano esentate dal
pagamento del canone, e che tale esenzione possa essere concessa a
tali Enti anche per occupazioni necessarie all'esercizio di attivita'
istituzionali a carattere non lucrativo, le quali possono essere
svolte anche tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o
societa' non lucrative;
f) di stabilire per quanto concerne l'applicazione del canone minimo
di Euro 125,00, che tale importo minimo vada applicato, per ragioni di
equita', non solo nei casi non espressamente stabiliti, ma debba
rappresentare una soglia minima anche nei casi in cui la
determinazione del canone avviene mediante un calcolo a misura o su
base stimata, e sia esclusa solo nei casi in cui sia prevista una
quantificazione del canone in termine fisso inferiore ovvero quando
dalla concessione derivi un vantaggio per l'Amministrazione;
g) di stabilire che qualora i canoni derivanti dall'applicazione del
comma 3 dell'art. 20 della L.R. 7/04 e dalle modificazioni apportate
con la presente e le deliberazioni successive comportino risultino
incongrui rispetto ad una fattispecie concreta che si ponga, per le
caratteristiche dell'area o per specificita' dell'occupazione, del
fabbricato o dell'uso al di fuori dei casi ordinari, e' possibile
ricorrere per ragioni di equita' alla stima, con applicazione dei
parametri di cui al comma 4 dell'art. 20 della medesima legge, col
supporto di un gruppo di lavoro da istituirsi da parte della Direzione
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
h) di precisare, con riferimento al diritto di insistenza, che il
rinnovo di una concessione, fermi i limiti di cui all'art. 18 della
L.R. 7/04, debba avvenire in favore del gia' concessionario
richiedente a seguito di procedura concorsuale solo qualora
quest'ultimo sia disposto a corrispondere all'Amministrazione il
canone piu' alto offerto nell'ambito della procedura stessa;
i) di richiedere, a titolo di indennizzo, rispetto alle somme dovute
agli occupanti per l'occupazione senza titolo delle aree demaniali nel
periodo seguente all'assunzione della gestione del demanio idrico da
parte della Regione Emilia-Romagna:
- per occupazioni totalmente abusive, e cioe' verificate dalla P.A. in
sede di controllo, in assenza di alcuna domanda presentata ne'
all'Agenzia del Demanio ne' alla Regione la somma risultante
dall'applicazione dei canoni di cui alla L.R. 7/04, cosi' come
modificati e specificati, aumentati del 20%, ferma restando
l'applicazione delle previste sanzioni Amministrative;
- per occupazioni gia' concessionate con atto scaduto dell'Agenzia del
demanio che ne fissava il canone e per le quali sia stata presentata
domanda di rinnovo, ovvero per occupazioni senza un titolo rilasciato
ma per le quali e' stata presentata domanda di concessione cui non e'
mai stata data risposta o si e' comunque versato un corrispettivo
equiparabile ad un canone, di richiedere all'utente i canoni stabiliti
dallo Stato fino alla data di entrata in vigore della L.R. 7/04 e
successivamente i canoni previsti dalla stessa cosi' come modificati e
specificati, ma senza applicare l'aumento percentuale ne' la sanzione
amministrativa;
1) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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