REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 881

L.R. 1/00 e successive modifiche. Misure di intervento straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'ambito dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia. Assegnazione e concessione contributi alle Province di Piacenza e Rimini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia" e successive modifiche;
dato atto che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione n. 20 del 28/9/2005 ha approvato gli "Indirizzi di
programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e
la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni";
dato atto altresi' dell'ordine del giorno n. 381 approvato
dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 28
settembre 2005 con la quale s'impegna, tra 1'altro:
- a incentivare ulteriormente, stante anche l'aumento della
popolazione infantile, l'offerta quantitativa e qualitativa dei
servizi per l'infanzia quale risposta soddisfacente alla domanda
sociale inevasa che segnala ogni anno liste di attesa, sollecitando,
al contempo, un superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi per la prima
infanzia;
- ad adeguare i contributi per i soggetti gestori pubblici e privati,
in particolare per la realizzazione dell'obiettivo, in merito, che si
e' dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioe' che gli
Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da
raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in eta';
viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12;
richiamato in particolare l'art. 10, comma 3 bis, della L.R. 1/00,
cosi' come modificato dalla L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, che dispone
"La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea
legislativa, puo' concedere alle Province contributi straordinari, per
spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione,
acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di
posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a
riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto
della media regionale";
preso atto:
- della costante ripresa della natalita' che interessa tutta la
Regione (nati nel 2000: 33.996; nel 2001: 34.275; nel 2002: 35.542;
nel 2003: 35.775; nel 2004: 36.971; nel 2005: 37.968;  nel 2006:
38.518);
- del verificarsi di liste d'attesa nei servizi per la prima infanzia
che dalla rilevazione compiuta dall'Osservatorio regionale per
l'infanzia e l'adolescenza risulta di 5.680 unita' a livello
regionale. L'offerta del sistema dei servizi per l'infanzia in
Emilia-Romagna, pubblico e privato, soddisfa in termini percentuali,
il 27,09%, della popolazione residente nel territorio regionale, come
evidenziato nella tabella 2), allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
rilevato che le Province di Piacenza e Rimini si discostano in modo
notevole dalla media regionale, pari al 27,09%, rispettivamente con il
19,42% e con il 18,38%;
considerato che:
- nella definizione delle linee di indirizzo, a partire dal 2000, la
Regione Emilia-Romagna indica tra le proprie azioni prioritarie
appunto quello di aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni,
al fine di contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora
esistente, e dall'altro di rispondere in maniera adeguata alla domanda
di servizi educativi e superare le liste d'attesa, consentendo quindi
un aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti
disponibili e domande effettivamente soddisfatte;
- negli ultimi anni, ovvero 2000-2004, della programmazione realizzata
a livello provinciale, i fondi regionali in conto capitale finalizzati
all'ampliamento dell'offerta sono stati complessivamente Euro
48.036.518,48 e il risultato e' stata la creazione di 5.397 nuovi
posti;
considerato inoltre che vi e' stata in questi anni una costante
attenzione alle differenti situazioni territoriali, soprattutto
montane, ma che permangono situazioni di non omogenea distribuzione di
servizi per la prima infanzia sul territorio regionale, che esigono di
essere gradualmente superate;
valutato che si rende necessario potenziare l'offerta di servizi 0-3
anni nelle Province di Piacenza e Rimini attraverso l'assegnazione di
risorse in conto capitale secondo i criteri previsti nella
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 20 del 28/9/2005 e secondo
le modalita' attuate nella propria deliberazione n. 2054 del
29/12/2006;
dato atto inoltre che:
- con propria deliberazione 2054/06 sono stati, tra l'altro, approvati
i programmi provinciali, riferiti all'estensione dell'offerta
educativa, in quanto conformi alle linee di indirizzo regionale;
- le Amministrazioni provinciali di Piacenza e Rimini, nell'esercizio
delle loro funzioni previste all'art. 11, della L.R. 1/00, nella
previsione delle spese di investimento indicate all'art. 10, comma 3
bis, della L.R. 1/00, terranno conto delle risorse gia' assegnate
dalla Regione con deliberazione 2054/06 e che pertanto i contributi
straordinari di cui all'art. 10, comma 3 bis, sono da intendersi come
integrazione dei finanziamenti precedentemente assegnati;
preso atto dell'art. 3, commi da 16 a 21, della Legge 24 dicembre
2003, n. 350, con il quale sono state introdotte limitazioni alla
possibilita' per le Regioni di fare ricorso all'indebitamento, dalla
quale resta esclusa la concessione di aiuti ai privati, condizione che
deve intendersi estesa anche all'Ente attraverso il quale sono
effettivamente realizzati gli interventi;
ritenuto pertanto di stabilire che le Province di Piacenza e Rimini
dovranno destinare i finanziamenti derivanti dal presente atto nel
rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui all'art. 3 - commi da
16 a 21 - della Legge 350/03 (a valere sul Capitolo 58447);
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che
l'ammontare dell'onere di spesa assunto con il presente provvedimento
e' ricompreso nell'ambito del budget massimo assegnato alla Direzione
generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate
dall'art.1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2007)" concernenti il patto di
stabilita' interno;
richiamati:
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009";
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2007 e Bilancio
pluriennale 2007-2009";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella regione Emilia-Romagna";
- il DLgs 267/00;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, concernente
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma
della L.R. 40/01, nonche' dell'art. 4, comma 2, della L.R. 21/06 e che
pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente
atto;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
acquisito il parere favorevole della Commissione V Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro Sport, dell'Assemblea legislativa ai sensi
dell'art. 10, comma 3 bis, L.R. 1/00 e successive modifiche, in data
23 maggio 2007;
dato atto dei pareri espressi sul presente provvedimento ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
450/07:
- di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
- di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso;
su proposta dell'Assessore alla promozione delle Politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
Terzo settore, Anna Maria Dapporto,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa,
l'intervento regionale orientato a favorire condizioni territoriali
equilibrate nell'ambito dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia, sulla base dei dati tecnici riportati nella Tabella 2)
allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, e secondo i criteri previsti nella deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 20 del 28/9/2005, nonche' con le
modalita' attuative, indicate nella propria deliberazione n. 2054 del
29/12/2006;
2) di assegnare e concedere a titolo di contributo straordinario, ad
integrazione dei finanziamenti precedentemente assegnati con
deliberazione 2054/06, le risorse in conto capitale alle Province di
Piacenza e Rimini, cosi' come indicato, con gli importi opportunamente
arrotondati, nella Tabella 1) allegata, parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo;
3) di impegnare la somma complessiva di Euro 500.000,00 registrata al
n. 2431 di impegno sul Capitolo 58447 "Fondo straordinario per i
servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a
favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova
costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti
all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio
territoriale (art.10, comma 3 bis L.R.10 gennaio 2000, n. l e
successive modifiche)" Nuova istituzione - U.P.B.1.6.1.3.22510 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria
disponibilita';
4) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa,
l'onere di spesa, previsto al punto 3) e' ricompreso nel budget
massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 656, e seguenti della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)"
concernenti il patto di stabilita' interno;
5) di stabilire che le Amministrazioni provinciali di Piacenza e
Rimini debbono attenersi al rigoroso rispetto delle norme recate dalla
Legge 350/03 nella formulazione dei piani provinciali e nella gestione
dei fondi regionali loro assegnati e non possono quindi utilizzare le
somme loro assegnate e impegnate con il presente atto sul Capitolo
58447, a favore di soggetti privati o comunque a favore di
investimenti inerenti proprieta' private;
6) di dare atto, altresi', che in attuazione dell'art. 51 della L.R.
40/01, ed in applicazione della propria deliberazione 450/07, il
Dirigente regionale competente per materia provvedera' alla
liquidazione, nonche' alla richiesta di emissione del titolo di
pagamento, con propri atti formali, del finanziamento complessivo di
cui al precedente punto 3), ferme restando le valutazioni in itinere
eseguite dall'Ente Regione sulla base dell'effettivo andamento della
spesa interna (liquidita' di cassa);
7) di fissare per le Amministrazioni provinciali di Piacenza e Rimini,
ai fini dell'assunzione dei rispettivi impegni di spesa, i termini
massimi a carattere perentorio di due anni dalla data di approvazione
della presente deliberazione;
8) di dare atto che l'inosservanza del termine perentorio di cui al
punto precedente, comportera' la revoca del finanziamento concesso e
il conseguente recupero da parte della Regione dell'intero importo;
9) di dare atto infine che, in conformita' a quanto indicato all'art.
11 comma 1 bis della L.R. 1/00, nonche' ai sensi dell'art. 158 del
DLgs 267/00, le Province di Piacenza e Rimini sono tenute alla
rendicontazione dei contributi concessi col presente provvedimento;
10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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