REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2007, n. 747

Provvedimenti per potenziare il sistema regionale di protezione civile. Approvazione settima fase del programma per la realizzazione di strutture provinciali, sovracomunali e comunali (Artt. 4 e 5, L.R. 1/05). Disposizioni esplicative della DGR 1565/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare, la settima fase del programma pluriennale degli
interventi di potenziamento del sistema di protezione civile
disponendo la concessione, per il tramite dell'Agenzia regionale di
Protezione civile di un contributo complessivo di Euro 3.105.000,00 a
favore degli Enti locali che provvederanno alla realizzazione delle
strutture di protezione civile, aventi le caratteristiche di cui
all'Allegato 1), elencate nell'Allegato 2), parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2) di dare atto che all'attuazione degli interventi e delle attivita'
di cui sopra ed all'impiego delle relative risorse finanziarie
l'Agenzia provvedera' nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari dello Stato e della Regione e in
conformita' a quanto previsto nel proprio regolamento di
organizzazione e contabilita', al verificarsi delle condizioni e
secondo le tempistiche sottoindicate:
a) entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione gli Enti beneficiari presentano
all'Agenzia regionale la seguente documentazione relativa all'intera
struttura da realizzare:
- progetto definitivo o equipollente corredato del quadro economico e
relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
- atto di approvazione delle specifiche tecniche e del quadro
economico per tutti gli interventi che si configurano come
acquisizione di beni e servizi;
b) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra, il Direttore
dell'Agenzia regionale dispone la concessione ai soggetti beneficiari
dei contributi in questione; in mancanza lo stesso Direttore comunica
a questa Giunta regionale i contributi da stralciare dal programma di
assegnazione approvato con il presente atto;
c) i lavori e/o le forniture descritti dalla documentazione di cui al
precedente punto a) devono iniziare entro un anno dalla data di
adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al
precedente punto b); a dimostrazione di cio' i soggetti beneficiari
inviano all' Agenzia regionale di Protezione civile, entro tredici
mesi dalla concessione dei finanziamenti di cui al precedente punto
b):
- verbale di consegna dei lavori per tutti gli interventi che si
configurano come lavori pubblici;
- atto di aggiudicazione della fornitura per tutti gli interventi che
si configurano come acquisizione di beni e servizi;
in mancanza, il Direttore dell'Agenzia regionale comunica il fatto a
questa Giunta regionale per le determinazioni conseguenti;
d) entro tredici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
concessione di cui al precedente punto b), gli Enti beneficiari
possono richiedere all'Agenzia regionale la corresponsione del 40% del
contributo concesso producendo, oltre alla documentazione di cui
sopra, una dichiarazione dell'Ente beneficiario attestante il proprio
impegno a restituire la quota di finanziamento gia' ottenuta ed
eventualmente non spesa entro tre anni dalla data di adozione del
provvedimento di concessione;
e) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra il Direttore
dell'Agenzia provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa e,
non appena acquisite dalla Regione le risorse finanziarie necessarie,
alla liquidazione di un primo acconto, stabilito nella misura del 40%
del contributo concesso;
f) i lavori e/o le forniture relative agli interventi di cui
all'Allegato 2) devono essere ultimati entro tre anni dal
provvedimento di concessione del finanziamento di cui al precedente
punto b); a dimostrazione di cio' i soggetti beneficiari inviano
all'Agenzia regionale di Protezione civile la rendicontazione di cui
al punto seguente nei termini ivi descritti; in mancanza il Direttore
dell'Agenzia revoca, anche parzialmente, la concessione dei contributi
di cui al precedente punto b), recupera le somme gia' ricevute e non
spese dall'ente beneficiario e comunica il fatto a questa Giunta
regionale per le determinazioni conseguenti;
g) entro tre anni dalla concessione dei contributi di cui al
precedente punto b), il soggetto beneficiario e' tenuto a presentare
la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di tutto
quanto descritto dalla documentazione di cui al precedente punto a);
h) in esito alla verifica di conformita' di quanto sopra il Direttore
dell'Agenzia provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa ove
non vi abbia gia' provveduto come previsto al precedente punto d) e,
non appena acquisite dalla Regione le risorse finanziarie necessarie,
liquida il saldo del contributo concesso, nella misura effettivamente
spettante;
3) di stabilire che all'assegnazione, concessione, impegno e
liquidazione delle somme suddette in conformita' alle norme di
gestione dettate dalla L.R. 40/01 e dalle determinazioni assunte in
ordine alle modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie
all'Agenzia regionale si procedera' come di seguito specificato, anche
in considerazione della tempistica di attuazione del programma sopra
illustrata:
- a seguito della richiesta del Direttore dell'Agenzia regionale
comunicante l'avvenuta realizzazione di quanto previsto al punto b)
del precedente paragrafo, la Regione provvedera', con deliberazione
della Giunta regionale, all'assegnazione all'Agenzia regionale delle
somme di cui trattasi;
- a seguito della comunicazione del Direttore dell'Agenzia comunicante
l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa, di cui al punto d) del
precedente paragrafo, il dirigente regionale competente provvedera',
con propria determinazione, alla concessione all'Agenzia delle somme
di cui trattasi, all'assunzione del corrispondente impegno di spesa ed
alla liquidazione delle somme necessarie per l'erogazione degli
acconti ai soggetti beneficiari nella misura stabilita del 40%;
- a seguito della comunicazione del Direttore dell'Agenzia comunicante
l'esito favorevole della verifica di conformita' delle rendicontazioni
presentate dai soggetti beneficiari, di cui al punto f) del paragrafo
precedente, il Dirigente regionale competente provvedera', con propria
determinazione, alla liquidazione delle somme necessarie per
l'erogazione dei saldi ai soggetti beneficiari nella misura
spettante;
4) di stabilire che i Comuni e le Comunita' Montane beneficiari dei
finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli
interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili
con quelle utilizzate dal sistema provinciale e regionale di
protezione civile;
5) di dare atto:
- che le risorse del Fondo regionale di protezione civile, ripartite
annualmente tra le Regioni e le Province autonome, sono destinate,
oltre che al potenziamento del sistema di protezione civile delle
Regioni e degli Enti locali, anche agli interventi diretti a
fronteggiare le esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di
cui all'art. 108 del DLgs 112/98, ovvero agli eventi di rilievo
regionale;
- che con propria deliberazione 1565/04 sono state approvate due
direttive disciplinanti rispettivamente le procedure per la
concessione, a valere sulle risorse del fondo regionale di protezione
civile, sia di contributi finalizzati al ripristino di strutture e
infrastrutture pubbliche, di interesse o fruizione pubblica
danneggiate sia di contributi a favore di soggetti privati e attivita'
produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi di
rilievo regionale;
6) di stabilire che i riferimenti, nell'ambito della citata
deliberazione 1565/04 e delle relative direttive, al Servizio
regionale di Protezione civile preposto all'espletamento dei compiti
ivi previsti e diventato operativo dal 2007 come Agenzia regionale di
Protezione civile, si intenderanno effettuati d'ora in poi all'Agenzia
regionale medesima;
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Tipologie e caratteristiche delle strutture del sistema regionale di
protezione civile
a) Centri operativi unificati provinciali di protezione civile (CUP )
I Centri operativi debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente
costituita da uffici della Provincia e del Comune o dei Comuni che
realizzano questa struttura insieme con la Provincia;
- essere centro di coordinamento delle associazioni del volontariato
provinciale e/o locale di protezione civile;
- essere base delle colonna mobile operativa provinciale e regionale;
- essere centro di gestione della protezione civile a livello
provinciale in emergenza e in tempo di pace;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1, dell'art. 2, della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche:
1) Il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare.
2) L'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed eventualmente,
di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri.
3) L'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere:
- Uffici protezione civile della Provincia,
- Uffici Protezione civile del Comune o dei Comuni che realizzano
questa struttura insieme con la Provincia,
- Uffici del volontariato protezione civile,
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio;
la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni;
- comprendere eventualmente spazi adatti a contenere:
- l'Ufficio provinciale del Corpo forestale dello Stato,
- l'Ufficio della Polizia provinciale,
- l'Ufficio della Polizia urbana del capoluogo,
- l'Ufficio delle strutture operative del Comune capoluogo,
- la cucina e la mensa per gli addetti ai vari uffici e servizi,
- la foresteria per eventuali ospiti.
4) Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc.;
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.
b) Aree di ammassamento (AA)
Le Aree debbono:
- essere adatte all'ammassamento di materiali e alla predisposizione
di campi base per le operazioni di emergenza;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1, dell'art. 2, della Legge 225/92, e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito
descritte:
1) il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio
2005 "Linee guida per l' individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile" e deve
essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
2) L'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri;
3) Gli eventuali edifici debbono avere le caratteristiche antisismiche
che si richiedono agli edifici strategici per le finalita' di
protezione civile.
c) Strutture di prima assistenza (SPA) (sostituisce la denominazione
"Centri di Ricovero - CR" utilizzata nei precedenti programmi)
Le Strutture di prima assistenza debbono:
- fornire un primo ricovero a persone evacuate perche' vittime di
calamita' o sottoposte a grave rischio;
- offrire il proprio servizio a tutto il territorio provinciale;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1, dell'art. 2, della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, in linea di massima, le caratteristiche di seguito
descritte:
1) Il luogo deve essere individuato nel rispetto dei criteri fissati
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio
2005 "Linee guida per l' individuazione di aree di ricovero di
emergenza per strutture prefabbricate di Protezione civile" e deve
essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare.
2) L'area di pertinenza del Centro deve:
consentire la sosta di autobus, camion, automobili;
- contenere edifici adatti al ricovero anche temporaneo di persone e/o
consentire la realizzazione di una tendopoli, il tutto per ospitare un
numero di persone commisurato a quello per cui i piani di emergenza
ipotizzano la necessita' di evacuazione;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri.
3) Gli eventuali edifici debbono:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile;
- essere capaci di ospitare un numero di persone commisurato a quello
per cui i piani di emergenza ipotizzano la necessita' di evacuazione ;
in particolare si fa notare che secondo la citata direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 "... nel caso di
grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi
giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la
popolazione residente nel centro storico del Comune ...".
d) Centri operativi sovracomunali di protezione civile (CS)
I Centri operativi sovracomunali debbono:
- essere sede di una struttura tecnico-organizzativa permanente di
protezione civile;
- essere possibilmente centro di coordinamento delle associazioni del
volontariato di protezione civile;
- corrispondere eventualmente con la sede del Centro operativo misto o
del Centro operativo comunale di cui ai punti seguenti;
- essere possibilmente sede di un distaccamento dei Vigili del fuoco
volontari;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1, dell'art. 2, della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- disporre di sedi e attrezzature che, in linea di massima, abbiano le
seguenti caratteristiche:
1) Il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti verso la rete viaria nazionale e
autostradale;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie
compatibilmente con le caratteristiche del territorio;
- servito dalle reti di acqua, fogne, elettricita', telefonia fissa e
cellulare.
2) L'area deve:
- consentire la sosta di autobus, camion, automobili ed,
eventualmente, di macchine operatrici;
- contenere un edificio civile ed eventualmente capannoni di tipo
industriale;
- consentire eventualmente lo stoccaggio e la movimentazione di
container;
- essere eventualmente attrezzata per l'atterraggio anche notturno di
elicotteri.
3) L'edificio civile deve:
- avere le caratteristiche antisismiche che si richiedono agli edifici
strategici per le finalita' di protezione civile,
- comprendere spazi adatti a contenere gli uffici e i locali tecnici
del distaccamento dei Vigili del fuoco e/o delle associazioni del
volontariato di protezione civile e/o dei servizi di Protezione civile
degli Enti locali,
- comprendere spazi eventualmente adatti a contenere il Centro
operativo misto o del Centro operativo comunale di cui ai punti
seguenti.
4) Gli eventuali capannoni di tipo industriale sono destinati a:
- consentire la sosta e la manutenzione di macchine operatrici,
camion, automobili;
- consentire lo stoccaggio e la manutenzione di attrezzature utili in
fase di emergenza quali ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro,
pompe, ecc.;
- consentire lo stoccaggio di materiali utili in fase di emergenza
quali ad esempio badili, carriole, sacchetti, teli, ecc.
e) Centri operativi misti (COM)
I Centri operativi misti debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile di
un gruppo di Comuni;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio dei
Comuni di cui sopra;
- essere resi disponibili anche per un uso da parte della Regione,
delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali
della protezione civile nel caso delle calamita' di cui ai punti b) e
c) del comma 1, dell'art. 2, della Legge 225/92 e quindi essere
considerate anche in questo ruolo dai piani di emergenza nazionali,
regionali e provinciali;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1) Il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta.
2) L'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile,
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi almeno adatti a contenere:
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per
l'attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza
e, tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio;
la sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni.
3) Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop
- 1 PC portatile
- 1 Stampante A3
- 1 Stampante portatile
- 2 Fax con funzionalita' di fotocopiatrice
- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulare GSM
- 1 Cellulare-modem applicabile al PC portatile
- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatile
- 1 RadioRT CB fissa
- 1 Gruppo di continuita'.
4) Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
f) Centri operativi comunali (COC)
I Centri operativi comunali debbono:
- dare una sede unica alle strutture operative di protezione civile
del Comune;
- offrire servizi di protezione civile a tutto il territorio del
comune;
- avere, di massima, le caratteristiche di seguito descritte:
1) Il luogo deve essere:
- ben servito da collegamenti stradali sia verso i centri piu'
periferici che verso le linee di comunicazione nazionali;
- servito da un sistema stradale ridondante e percio' difficilmente
vulnerabile da eventuali catastrofi;
- sicuro rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti
industriali;
- non particolarmente soggetto alla formazione di nebbie;
- servito dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricita', telefonia
fissa e cellulare;
- prossimo o ben collegato con aree utilizzabili come eliporto,
ammassamento, sosta.
2) L'edificio civile deve essere:
- dotato delle caratteristiche antisismiche che si richiedono agli
edifici strategici per le finalita' di protezione civile,
- facilmente accessibile dalla viabilita' ordinaria,
- dotato di parcheggi,
- dotato di spazi adatti a contenere:
- una segreteria attrezzata con centralino telefonico,
- una sala decisioni attrezzata per la riunione delle persone che
coordinano le operazioni di emergenza,
- una sala operativa con spazi e attrezzature adeguate per l'
attivazione delle funzioni (ex Metodo Augustus) utili in emergenza e,
tra queste, anche la funzione telecomunicazioni, ovvero sala-radio; la
sala operativa potra' essere costituita da diversi ambienti
opportunamente collegati tra loro e con la segreteria e la sala
decisioni.
3) Deve essere disponibile attrezzatura informatica, per comunicazioni
e telecomunicazioni. Tali attrezzature possono essere quelle di
seguito esemplificate:
- 2 PC desktop
- 1 Stampante A3
- 1 Fotocopiatrice
- 1 Scanner
- 2 Cellulari GSM
- 1 RadioRT VHF fissa
- 2 RadioRT VHF portatile
- 1 RadioRT CB fissa
- 1 Gruppo di continuita'
4) Deve essere disponibile attrezzatura informatica software e
hardware che permetta la connessione Internet e la lettura e
l'elaborazione degli strumenti messi a disposizione dalla Provincia e
dalla Regione.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina