DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 745
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomassa proposto da Tampieri nel comune di Faenza (RA) (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di assoggettare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ad ulteriore
procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un impianto per
la produzione di energia ed elettrica e termica da fonti rinnovabili
nel comune di Faenza (RA) in Via Granarolo n. 102, presentato dalla
Societa' Tampieri Energie in considerazione delle valutazioni come
gia' evidenziate al punto 7) della parte narrativa e di seguito
riportate:
1) la documentazione depositata, relazione di screening, progetto
preliminare e successive integrazioni, non hanno consentito di
valutare la compatibilita' ambientale del progetto nel sito di
localizzazione proposto e con gli eventuali impatti indotti;
2) per effettuare una adeguata valutazione di tutti gli effetti
indotti da un progetto con tali caratteristiche e', infatti,
necessaria una progettazione piu' dettagliata (Progetto definitivo),
un maggiore collegamento per l'approvvigionamento delle materie prime
con la realta' locale (accordi gia' definiti con agricoltori locali),
una maggiore contestualizzazione di tale intervento nella provincia di
Ravenna in cui sono presenti gia' molte ipotesi di impianti a biomassa
che prevedono l'utilizzo di materie prime locali, e una maggiore
definizione dell'inquinamento atmosferico indotto e di tutte le opere
di mitigazione/compensazione proposte in quanto il Comune di Faenza e'
classificato come agglomerato e in Zona A nel Piano di risanamento
atmosferico della Provincia di Ravenna (il progetto infatti prevede un
miglioramento per l'emissione di NOx, ma un peggioramento per quanto
riguarda i PM10, che risulta il parametro per il quale si sono
registrati un maggior numero di superamenti di limiti in questi ultimi
anni);
3) al fine di una valutazione integrata e complessiva si rende
necessaria una istruttoria svolta in accordo con tutti gli enti
preposti per il rilascio di tutte le autorizzazioni e questa puo'
essere svolta all'interno della Conferenza di Servizi indetta in sede
di procedura di VIA, cosi' come previsto dall'art. 17, della L.R. 9/99
e successive modifiche ed integrazioni;
4) la documentazione integrativa presentata rispetto a quanto
richiesto nella richiesta di integrazioni presenta alcune lacune, ed
in particolare:
- con riferimento alla documentazione integrativa presentata in
risposta al punto 1.2) della richiesta di integrazioni, relativamente
alla valutazione dell'impatto delle emissioni del nuovo motore sui
valori di qualita' dell'aria del territorio di Faenza e quindi la
verifica di conformita' del progetto rispetto al Piano provinciale di
tutela e risanamento della qualita' dell'aria (PRQA) della Provincia
di Ravenna, si evidenzia che non si sono forniti elementi di
compensazione atti a giustificare l'incremento di emissioni in
atmosfera di PM10 derivanti dal nuovo impianto energetico; per quanto
riguarda le polveri, vengono proposte opere di mitigazione in termini
di sole emissioni diffuse: la prevista sostituzione delle attuali
attrezzature per la movimentazione di prodotto essiccato (destinato
alla combustione nella caldaia esistente dell'impianto di produzione
energia), mediante l'adozione di sistemi chiusi di trasporto,
consentira' una significativa riduzione della polverosita' diffusa
nell'area di stabilimento (considerati i rilevanti quantitativi di
prodotti polverulenti movimentati), ma non costituisce opera di
mitigazione nei confronti della nuova emissione convogliata imputabile
al progetto di PM 10, parametro critico individuato per il
territorio faentino nel sopracitato PRQA;
- l'analisi presentata in risposta al punto 2.3) della richiesta di
integrazioni, atta a evidenziare l'attualita' del progetto e delle
tecniche prescelte, anche con riferimento alle migliori tecniche
disponibili, non risulta adeguata ed esaustiva;
- non e' stata sufficientemente approfondita la tematica relativa alla
valutazione dell'effetto di diffusione degli inquinanti all'interno
del camino esistente (E1abc), con particolare riguardo alla velocita'
di espulsione dei fumi, oggetto del punto 3.1.1) della richiesta di
integrazioni; le simulazioni modellistiche di ricaduta degli
inquinanti presentate si riferiscono solo al caso di contemporaneo
funzionamento degli essiccatoi esistenti e della centrale in progetto:
mentre tale assunzione rappresenta la condizione piu' cautelativa in
termini quantitativi di inquinanti emessi (flussi di massa maggiori),
risulta pero' quella migliore da un punto di vista della diffusione
degli stessi (velocita' di efflusso maggiore); considerato che il
dimensionamento del camino esistente E1abc e' per un flusso di massa
di 200.000 Nm3/h, mentre la nuova centrale prevede lo scarico di
un'emissione avente portata di 100.000 Nm33/h, e che l'espulsione dei
soli fumi derivanti dall'impianto energetico in progetto risulta la
condizione prevalente (alla luce del funzionamento stagionale degli
essiccatoi pari a circa 60÷100 giorni/anno nel periodo invernale), la
valutazione dell'effetto di diffusione degli inquinanti all'interno
del camino esistente anche nel caso in cui gli essiccatoi non siano in
funzione risulta quindi determinante; nella documentazione presentata
si afferma che nel caso di emissione della sola nuova corrente
derivante dal progetto, tale condizione non apporta variazioni
significative alla diffusione in atmosfera dei fumi rispetto alla
situazione attuale (emissione esistente derivante dagli essiccatoi);
l'analisi prodotta risulta pero' carente: ad esempio, non sono state
elaborate simulazioni modellistiche di ricaduta degli inquinanti atte
ad oggettivare l'affermazione sopra riportata, e quindi avvalorare la
soluzione proposta, ovvero non sono state considerate e analizzate
soluzioni impiantistiche diverse dall'utilizzo del camino esistente
indicato (quale, ad esempio, l'utilizzo di un nuovo camino,
opportunamente dimensionato, dedicato alla sola espulsione della nuova
emissione in atmosfera); in conclusione, non risulta evidente
l'adeguatezza del camino esistente E1abc quale punto di emissione dei
fumi derivanti dal nuovo impianto energetico;
- nella documentazione presentata si e' trovato solo parziale
riscontro al punto 3.1.3a) della richiesta di integrazioni: si rileva
la mancanza della caratterizzazione quali-quantativa dell'emissione
prevista al camino esistente E1abc nel caso di contemporaneo
funzionamento degli essiccatoi e della centrale in progetto;
- si evidenzia la difficolta' nel procedere nella valutazione degli
impatti in atmosfera derivanti dalla realizzazione dell'impianto
energetico in progetto, in quanto le restituzioni delle simulazioni
modellistiche Short Term, prodotte in risposta al punto 3.1.3b) della
richiesta di integrazioni, risultano incongruenti e incomplete; in
particolare, gli elaborati inerenti le simulazioni modellistiche Short
Term (ST) di ricaduta degli inquinanti PM10, NOx e SOx nella fase ante
operam presentano le seguenti incongruenze:
- non si trova riscontro dell'elaborato grafico relativo alla
simulazione ST - Ante operam - PM10 - Scenario 1;
- si riscontrano 2 elaborati grafici (che pero' evidenziano risultanze
diverse) relativi alla medesima simulazione ST - Ante operam - NOx -
Scenario 1;
- non si trova riscontro dell'elaborato grafico relativo alla
simulazione ST - Ante operam - SOx - Scenario 2, mentre si riscontrano
2 elaborati grafici (che pero' evidenziano risultanze diverse)
relativi alla medesima simulazione ST - Ante operam - SOx - Scenario
1;
- infine, relativamente al parametro CO si riscontra altresi' la
mancanza delle simulazioni modellistiche Short Term di ricaduta di
tale inquinante, sia nella fase ante operam, sia nella fase post
operam;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Tampieri Energie
Srl, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Faenza, all'ARPA sezione
provinciale di Ravenna, all'Azienda Unita' sanitaria locale di
Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, il presente partito di deliberazione.