REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 7

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALL'"EUROREGIONE ADRIATICA"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione all'Euroregione Adriatica
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'articolo
64, comma 3 dello Statuto, a partecipare quale socio fondatore
all'Euroregione Adriatica, d'ora in avanti denominata EA.
2. L'EA e' un'associazione di diritto croato senza scopo di lucro,
costituita da Enti locali territoriali di entrambe le sponde del Mar
Adriatico, sotto l'egida del Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d'Europa, per favorire la cooperazione per lo sviluppo
del territorio, e per migliorare la qualita' della vita delle
popolazioni, perseguendo la condivisione e lo scambio di informazioni
ed esperienze nonche' il coordinamento delle politiche di sviluppo.
L'EA e' approvata come "Associazione Euroregione Adriatica" secondo il
diritto privato croato, con decreto del Ministero dell'Amministrazione
della Repubblica di Croazia - Sezione Istria (sede di Pola) del 20
settembre 2006, con atto numero UP/I-007-02/06-01/308, protocollo
numero 2163-06-02-06-2.
3. La partecipazione della Regione all'EA e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato e' autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione all'Euroregione Adriatica. I diritti inerenti alla
qualita' di associato sono esercitati dal Presidente della Regione o
da un suo delegato.
5. Ogni proposta di modifica sostanziale allo statuto dell'EA deve
essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna
ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per la
continuazione dei vincoli associativi. La Giunta regionale cura
l'informazione preventiva all'Assemblea legislativa prevista
dall'articolo 64, comma 4 dello Statuto.
6. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a versare all'EA la quota
associativa annuale, che per l'esercizio 2007 ammonta a Euro 1.000,00.
Per gli esercizi successivi la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
versare all'EA le somme corrispondenti alle quote annue previste dallo
statuto dell'EA stessa per ciascun membro associato, nell'ambito delle
disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge di bilancio
regionale.
7. La Regione Emilia-Romagna puo' concedere eventuali ulteriori
contributi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo
statuto dell'Associazione, nell'ambito delle disponibilita'
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalita'
stabilite con atto della Giunta regionale.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati
nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio
regionale, mediante l'istituzione di apposite Unita' previsionali di
base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria
disponibilita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 giugno 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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