REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 maggio 2007, n. 6952

Definizione delle procedure e delle priorita' per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998, recante
"Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997"
e successive modificazioni, e richiamati in particolare:
- l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e
private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare
prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale
debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le
modalita' stabilite dalla medesima legge; l'accreditamento costituisce
titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8
quinquies del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti
ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR
14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con
riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione
regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal
Piano Sanitario nazionale;
- l'art. 9, che stabilisce, in linea generale, le procedure per
l'accreditamento, e precisamente:
- pone in capo all'Assessore regionale Politiche per la salute la
competenza di procedere alla concessione o al diniego
dell'accreditamento con proprio decreto, sulla base della proposta del
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, specificando che
l'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni, ed in
questo caso il provvedimento deve stabilire altresi' il termine
massimo per l'adeguamento;
- attribuisce all'Agenzia Sanitaria regionale il compito di fungere da
struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle
strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento; l'Agenzia provvede
all'esame della documentazione e compie le visite di verifica,
redigendo, al termine della fase procedurale di propria competenza,
una relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o meno della
struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;
- stabilisce il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di accreditamento per l'adozione del provvedimento di
concessione o diniego dell'accreditamento stesso;
visto il DLgs 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del DLgs 30 dicembre
1992, n. 502, che ridefinisce la disciplina dell'accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie:
- confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell'erogazione
di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario nazionale
da parte delle strutture sanitarie, subordinatamente alla definizione
dei necessari accordi contrattuali;
- elencando i requisiti che devono possedere i soggetti legittimati a
domandarne il rilascio;
dato atto che con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, la Giunta
della Regione Emilia-Romagna:
- ha proceduto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8
della L.R. 34/98, a definire, nell'Allegato 3, i requisiti generali e
specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie e dei
professionisti dell'Emilia-Romagna;
- ha stabilito, al punto 2.7), la competenza a definire il
procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento, inclusa la
presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati ed i
relativi percorsi di verifica, in capo a questa Direzione generale
attraverso l'adozione di uno o piu' provvedimenti;
dato atto, altresi', che con deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004
la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative
all'applicazione della sopraccitata propria deliberazione 327/04, con
specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali
per tossicodipendenti e che con ulteriore deliberazione n. 26 del 17
gennaio 2005, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04,
ha approvato i requisiti specifici per l'autorizzazione al
funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei SERT e delle
strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone
dipendenti da sostanze d'abuso;
vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la
formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art. 1,
comma 796, lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1
gennaio 2008 cessino gli accreditamenti transitori delle strutture
private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8 quater del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, e che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dall'1 gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo
8 quater, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni, non confermati da accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8 quater, comma 1 del medesimo decreto
legislativo;
ritenuto di porre quale priorita' per l'anno 2007 l'accreditamento
delle strutture private e dei professionisti transitoriamente
accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 23 dicembre
1994, n. 724, espressamente menzionati dal citato articolo 1, comma
796 della Legge 296/06 e, quale prima individuazione delle priorita'
per il triennio 2007/2009, l'accreditamento delle strutture di
residenza sanitaria psichiatrica a gestione privata, delle Unita'
Operative SERT e delle strutture iscritte all'Albo regionale degli
enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative
ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR
309/90 e delibera consiliare 1857/94);
richiamato l'art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, secondo cui la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le Aziende sanitarie a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies dello stesso decreto;
- valutato, pur all'interno di un percorso unitario, in quanto ai
contenuti delle domande di accreditamento da parte degli aventi
diritto e alla relativa tempistica, procedere, per quanto riguarda le
strutture e i professionisti che erogano prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per esterni e le strutture dell'area
psichiatria/tossicodipendenza, alla definizione di allegati specifici
riguardanti i relativi aspetti peculiari (Allegati n. 1 e n. 2);
ritenuto di procedere all'avvio del percorso di accreditamento delle
strutture titolari di contratti di fornitura per l'erogazione di
prestazioni specialistiche con le Aziende Unita' sanitarie locali
della regione alla data di pubblicazione della delibera di Giunta
regionale 293/05 (16 marzo 2005), purche' ancora titolari di rapporto
con il Servizio Sanitario regionale, successivamente al completamento,
ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, del percorso di verifica del volume di attivita' svolto
e della qualita' dei suoi risultati;
ritenuto altresi', poiche' non e' ancora completato il percorso
normativo di individuazione dei criteri di accreditamento delle
strutture residenziali psichiatriche destinate a minori, e di
definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali delle strutture
psichiatriche ospedaliere afferenti all'ospedalita' privata, di
rinviare a successivo, specifico, provvedimento, la definizione della
cadenza temporale di avvio dei percorsi di accreditamento relativo
alle suddette tipologie di strutture;
ritenuto infine precisare che questa Direzione generale, in presenza
di richiesta di aggiornamento da parte delle Aziende Sanitarie
derivanti da modificazioni del Programma aziendale relativo al
fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, potra'
procedere ad eventuali accreditamenti di altre strutture per adeguare
la risposta all'evoluzione del fabbisogno rilevato, nel rispetto degli
adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera u), della
Legge 296/06;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale,
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, dott. Eugenio Di
Ruscio, dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri dott.ssa
Kyriakoula Petropulacos e dal Responsabile del Servizio Salute
mentale, Dipendenze patologiche e Salute nelle carceri, dott. Angelo
Fioritti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07,
per le parti di rispettiva competenza;
determina:
1) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che:
a) per l'anno in corso costituisce priorita' di questa Direzione
generale l'accreditamento delle strutture private e dei professionisti
transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6, della
Legge 23 dicembre 1994, n. 724; si precisa che le strutture e i
professionisti che erogano prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per esterni dovranno essere tuttora (data di adozione
del presente provvedimento) titolari di rapporto contrattuale con il
Servizio Sanitario regionale;
b) relativamente al triennio 2007-2009, costituisce prima
individuazione delle priorita' di questa Direzione generale
l'accreditamento delle strutture di residenza sanitaria psichiatrica a
gestione privata, delle Unita' Operative SERT e delle strutture
iscritte all'Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di
lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione
Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);
2) di confermare, relativamente alle attivita' afferenti alle
attribuzioni del Servizio Presidi ospedalieri di cui al proprio atto
n. 671 del 24/1/2006, le procedure di cui alla propria determinazione
n. 10256 del 26/7/2004;
3) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, gli Allegati n. 1 e n. 2 riguardanti la distribuzione
delle competenze, le procedure e la relativa tempistica, concernenti
il processo di accreditamento delle strutture e dei professionisti che
erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per
esterni (Allegato 1) e delle strutture di cui al punto 1) b. (Allegato
2);
4) di rinviare, per le motivazioni espresse in premessa, a successivo,
specifico, provvedimento, la definizione della cadenza temporale di
avvio dei percorsi di accreditamento relativo alle strutture
residenziali psichiatriche destinate a minori e alle strutture
psichiatriche ospedaliere afferenti all'ospedalita' privata;
5) di stabilire che i soggetti di cui al punto 1) possono presentare
domanda di accreditamento a decorrere dalla data di adozione del
presente atto;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi
ALLEGATO N. 1
Avvio del processo di accreditamento delle strutture e dei
professionisti che erogano prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per esterni transitoriamente accreditati ai sensi della
Legge 724/94
La Giunta regionale con propria deliberazione n. 293 del 14 febbraio
2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private
e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
criteri per l'individuazione del fabbisogno" ha definito il percorso
finalizzato all'avvio del processo di accreditamento istituzionale
riguardante la tipologia di prestazioni di cui all'oggetto, stabilendo
che, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 8 quater, comma 6
del DLgs 502/92 e successive modificazioni, tale processo avesse luogo
a partire dalle strutture pubbliche, da quelle private titolari di
accreditamento transitorio di cui all'art. 6, comma 6 della Legge 23
dicembre 1994, n. 724, a cui erano assimilate quelle titolari di
contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni specialistiche
con le Aziende Unita' sanitarie locali della regione e, da un punto di
vista procedurale, ha stabilito che le relative domande dovessero
essere inoltrate per il tramite delle Aziende Unita' sanitarie locali
competenti per territorio.
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede
che a decorrere dall'1/1/2008 cessino i transitori accreditamenti
delle strutture private di cui alla Legge 724/94, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art. 8
quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, per cui e'
necessario definire le procedure per una applicazione di tale
normativa entro il termine stabilito.
Il percorso per l'accreditamento di tali strutture e' definito come
segue:
i titolari di strutture e i professionisti che erogano prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per esterni transitoriamente
accreditati ai sensi della Legge 724/94 possono inoltrare, entro il 30
giugno 2007, apposita domanda di accreditamento, sulla base dei
fac-simili di cui agli Allegati n. 4, 4 bis e 4 ter alla deliberazione
di Giunta regionale 327/04, e relativa documentazione, secondo il
percorso di seguito indicato:
- le strutture e i professionisti eroganti prestazioni specialistiche
per esterni presenteranno tale domanda per il tramite dell'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio al "Servizio
Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo
dei servizi sanitari" di questa Direzione generale, allegando alla
domanda:
- copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita', ove necessario, rilasciato dal Comune competente ai
sensi della deliberazione di Giunta Regionale 327/04;
- dichiarazione attestante lo stato di accreditamento transitorio di
cui all'art. 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la
titolarita' di rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario
regionale tuttora in atto (data di adozione del presente
provvedimento), con specificazione della tipologia di prestazioni
oggetto di contratto;
- dichiarazione attestante che la struttura stessa, anche
relativamente a funzioni ed attivita' diverse da quelle oggetto di
accreditamento, non impieghi personale incompatibile e che, comunque,
in ipotesi diversa, contenga l'impegno del titolare a sciogliere tale
situazione entro 30  giorni dalla data di emanazione dell'eventuale
decreto regionale di accreditamento, dandone comunicazione a questa
Direzione generale.
Le Aziende Unita' sanitarie locali, previa individuazione di un
proprio collaboratore quale responsabile del procedimento, dovranno
procedere, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 9,
quarto comma della L.R. 34/98, all'annotazione in un apposito registro
della data di ricevimento dell'istanza medesima da parte del soggetto
interessato, accertando:
- il possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle
attivita';
- lo stato di accreditamento transitorio di cui all'art. 6, comma 6
della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e la titolarita' di rapporto
contrattuale con il Servizio Sanitario regionale tuttora in atto (data
di adozione del presente provvedimento);
- che alla domanda di accreditamento sia unita la dichiarazione che
attesti l'assenza di personale incompatibile, secondo quanto sopra
specificato;
- la rispondenza o meno della richiesta, anche relativamente solo ad
alcune delle attivita' oggetto di domanda di accreditamento, al
Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni
specialistiche, elaborato in conformita' a quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale 293/05, eventualmente integrato
con provvedimento formale nell'ambito delle procedure per l'attuazione
della deliberazione della Giunta regionale 1532/06.
Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
accreditamento, l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per
territorio dovra' trasmettere la domanda stessa a questa Direzione
generale - Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale,
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari - corredandola delle
dichiarazioni e attestazioni di cui sopra, anche nell'ipotesi in cui
non siano soddisfatte le condizioni sopra evidenziate, specificando le
carenze riscontrate, al fine della formalizzazione dell'eventuale
diniego dell'accreditamento per insussistenza delle condizioni
preliminari.
All'atto del ricevimento della documentazione di cui ai punti
precedenti dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente, il
Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e
Sviluppo dei servizi sanitari di questa Direzione generale, dara'
corso agli adempimenti per la prosecuzione del procedimento, seguendo
lo schema e la relativa tempistica gia' definiti con propria
determinazione 8315/05 relativamente all'accreditamento degli
ambulatori e studi odontoiatrici.
ALLEGATO N. 2
Avvio del processo di accreditamento delle strutture dell'area
psichiatria/tossicodipendenza
La Direzione generale Sanita' e Politiche sociali con determinazione
del 17 maggio 2006, n. 6896, ha provveduto alla definizione delle
procedure per la richiesta di accreditamento delle strutture
psichiatriche a gestione privata della regione Emilia-Romagna e, con
determinazione del 4 maggio 2006, n. 6135, ha definito il  percorso
amministrativo relativo alle richieste di accreditamento avanzate
dalle Unita' Operative SERT e dalle strutture residenziali e
semiresidenziali per tossicodipendenti degli enti ausiliari che senza
fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della
regione Emilia-Romagna (integrazione determinazione 10256/04 che
descrive il relativo percorso), che vengono confermati con il presente
provvedimento.
Da un punto di vista procedurale, sulla base dell'istruttoria svolta
dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche e Salute nelle
carceri, si stabilisce che possono presentare domanda di
accreditamento:
- le UU.OO. SERT dalla data di adozione del presente atto;
- i rappresentanti legali delle strutture di residenza sanitaria
psichiatrica a gestione privata e delle strutture per
tossicodipendenti iscritte all'Albo regionale degli enti ausiliari che
senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio
della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera
consiliare 1857/94), entro la data del 30 giugno 2007.
I termini sopra fissati potranno tuttavia subire variazioni a seguito
di valutazioni e di specifiche esigenze della programmazione aziendale
e/o regionale.
La relativa attivita' di istruttoria verra' svolta dal Servizio Salute
mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che:
- procede all'apertura di un fascicolo relativo alla richiesta di
accreditamento al momento della sua presentazione da parte di ciascuna
struttura sanitaria; in tale fascicolo deve essere conservata tutta la
documentazione relativa al procedimento, annotando in un apposito
registro la data di ricevimento dell'istanza medesima da parte della
Regione;
- effettua una valutazione di ammissibilita' della richiesta,
accertando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive
determinanti la procedibilita' dell'esame dell'istanza ed il buon
esito dello stesso, e cioe':
1) il possesso dell'autorizzazione da parte della struttura sanitaria
richiedente, attestato tramite presentazione di copia del
provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune competente ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale 327/04;
2) la rispondenza delle attivita' garantite dalla struttura al
fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione sanitaria
regionale, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle private
accreditate transitoriamente e provvisoriamente ai sensi della Legge
724/94 e dell'art. 8 quater, settimo comma del DLgs 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- redige, al termine dell'attivita' di verifica, una relazione
preliminare analitica da trasmettere:
A) in caso di verifica positiva, all'Agenzia Sanitaria regionale,
unitamente ad una copia completa della richiesta e del materiale ad
essa allegato per il proseguimento dell'istruttoria;
B) in caso di verifica negativa, al Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali con proposta motivata di diniego dell'accreditamento
per insussistenza delle condizioni preliminari all'accertamento dei
requisiti di qualita';
nel caso di cui al precedente punto A):
- riceve di ritorno da parte dell'Agenzia Sanitaria regionale la
relazione dell'Agenzia medesima contenente le risultanze delle
verifiche da essa espletate in merito alla sussistenza dei requisiti
di qualita';
- predispone, a seguito di esame conclusivo della documentazione
completa contenuta nel fascicolo, proposta motivata di
concessione/diniego dell'accreditamento da sottoporre a questa
Direzione generale.
La verifica circa il possesso dei requisiti di qualita' da parte delle
strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento viene effettuata
dall'Agenzia Sanitaria regionale, cosi' come previsto e disciplinato
dall'art. 9 della L.R. 34/98 e dal punto 2.10) della deliberazione di
Giunta regionale 327/04. Per la realizzazione di tali verifiche sara'
utilizzato, per il tramite dell'Agenzia, personale qualificato per le
verifiche di accreditamento o certificato da ente accreditato EN 45013
come valutatore di sistemi di qualita' in sanita' secondo UNI EN
30011, parte prima e seconda o successive revisioni.
I termini massimi per lo svolgimento delle singole fasi
dell'istruttoria sono quelli stabiliti al punto 4) del dispositivo
della propria determinazione 6896/06.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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