REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1965

Nuovi criteri per le graduatorie relative alle chiamate numeriche dal collocamento mirato delle persone con disabilita'. Parziali modifiche all'Allegato A) alla propria deliberazione 1872/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" e la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro";
- il DLgs 23/12/1997, n. 469, recante: "Conferimento alle regioni e
agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e
successive modificazioni e integrazioni;
considerato che, a norma dell'art. 8, comma 4, della Legge 68/99, le
Regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento
mirato;
visti:
- il DPR n. 333 del 10/10/2000 "Regolamento di esecuzione per
l'attuazione della Legge 68/99", ed in particolare l'art. 9, relativo
alle graduatorie per l'avviamento al lavoro delle persone con
disabilita';
- il DPR n. 246 del 18/6/1997, in materia di assunzioni obbligatorie
presso gli Enti pubblici ed in particolare la tabella allegata che
definisce i criteri per la formazione delle graduatorie;
richiamati in particolare:
- l'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 17/05, "Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita'
del lavoro" che prevede che la Giunta della Regione Emilia-Romagna
individui i criteri per la formazione delle graduatorie delle persone
con disabilita';
- la propria deliberazione n. 1872 del 31/10/2000 "Promozione
dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni
applicative ai sensi della Legge 68/99 e della L.R. 14/00";
considerata l'opportunita' di uniformare sul territorio regionale i
criteri e le modalita' di valutazione degli elementi che concorrono
alla formazione delle graduatorie di cui trattasi;
ritenuto di modificare il punto 3 "Modalita' di realizzazione degli
avviamenti e formazione degli elenchi nonche' delle graduatorie per il
collocamento mirato (Legge 68/99, art. 8, comma 4)" dell'Allegato A)
della citata deliberazione 1872/00, limitatamente alla parte relativa
ai criteri, cosi' come meglio dettagliato nell'Allegato A), parte
integrante della presente deliberazione;
preso atto delle discipline speciali relative a specifiche categorie o
professionalita' di persone con disabilita' relativamente alle quali i
predetti criteri non trovano applicazione;
valutata la necessita' di una ampia diffusione verso i soggetti
interessati dei nuovi criteri e modalita' che concorrono alla
formulazione delle graduatorie;
considerato che il Sistema informativo lavoro regionale (SILER)verra'
implementato delle funzioni relative al trattamento delle graduatorie
definite secondo i nuovi criteri e le nuove modalita' contenute
nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, a partire dall'1 luglio 2007;
ravvisata, altresi', la necessita', al fine di garantire
un'applicazione omogenea sul territorio regionale della Legge 12 marzo
1999, n. 68, di fornire orientamenti interpretativi, quanto alla sua
applicazione;
ritenuto di approvare l'Allegato B), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, contenente gli orientamenti
interpretativi sopra citati;
acquisiti i pareri del Comitato di coordinamento interistituzionale e
della Commissione regionale tripartita in data 14 dicembre 2006;
sentita altresi' la Consulta regionale per le politiche a favore delle
persone disabili, di cui alla L.R. 21 agosto 1997, n. 29, in data 18
luglio 2006;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, della
propria deliberazione 447/03 e successive modifiche ed integrazioni,
del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni in premessa citate e qui
integralmente richiamate, il punto 3 dell'Allegato A) della propria
deliberazione 1872/00, limitatamente alla parte relativa ai criteri
per la formazione delle graduatorie delle persone appartenenti alle
categorie protette di cui alla Legge 68/99, cosi' come meglio
dettagliato nell'Allegato A) parte integrante della presente
deliberazione;
2) di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui
integralmente richiamate, l'Allegato B), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, "Orientamenti interpretativi
quanto all'applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68";
3) di confermare in ogni altra parte la gia' citata deliberazione
1872/00;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Formazione delle graduatorie delle persone appartenenti alle categorie
protette di cui alla Legge 68/99, in presenza di richiesta numerica da
parte dei datori di lavoro pubblici e privati obbligati
Sono individuati criteri per la formazione delle graduatorie delle
persone, con disabilita' e non, prese in considerazione dalla Legge
68/99, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
A partire dall'entrata in vigore della presente deliberazione, per
ridurre il carico degli adempimenti amministrativi e concentrare le
attivita' sulla realizzazione delle politiche attive, non vengono piu'
formate graduatorie provinciali annuali delle persone, con disabilita'
e non, di cui agli articoli 1 e 18, Legge 68/99, le quali risultino
disoccupate ed aspirino ad una occupazione conforme alle proprie
capacita' lavorative.
Le Province, in presenza di richiesta numerica, predispongono pubblico
avviso, dando adeguata e diffusa informazione dell'occasione di
lavoro.
Chi e' interessato deve presentarsi personalmente nel luogo indicato
mediante pubblico avviso, ovvero conferire delega ad altri: diverse
modalita' di adesione possono essere individuate dalle Province,
tenendo conto della condizione delle persone coinvolte.
Le persone da avviare presso i datori richiedenti sono individuate
sulla base di graduatorie dei candidati alle specifiche occasioni di
lavoro presenti nel pubblico avviso, tenuto conto di condizioni
personali desunte dalla diagnosi funzionale, nonche' delle capacita'
professionali e delle conoscenze necessarie individuate dai datori di
lavoro, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato
tecnico. A tal proposito le Province dovranno garantire
l'aggiornamento delle diagnosi funzionali, ove siano modificate le
condizioni di disabilita', nonche' l'adeguamento delle capacita'
professionali derivanti da percorsi formativi e lavorativi.
Per soggetto disoccupato ai fini della presente deliberazione si
intende quanto regolamentato dalla delibera di Giunta n. 901 del
10/5/2004 - modifica alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003 -
"Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei
servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del
21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al
DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442".
Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18,
comma 2, della Legge 68/99, la misura del reddito annuale derivante
dallo svolgimento di una attivita' lavorativa, percepito il quale si
possa acquisire e conservare lo stato di disoccupazione, e' quella
fissata per la generalita' dei lavoratori dall'articolo 4 del DLgs
181/00, nel testo sostituito dall'articolo 5 del DLgs 297/02,
nell'importo non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione IRPEF.
La graduatoria e' cosi' formata:
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
a) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
I. Carico familiare
Si fa riferimento a quanto rilevato tramite autocertificazione
corrispondente allo stato di famiglia.
Risulta a carico, e cioe' economicamente non autosufficiente, il
familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non
superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno, secondo
quanto previsto per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare.
Le persone da considerare, ove a carico, sono:
1) coniuge o convivente disoccupato che abbiano dichiarato il proprio
stato di disoccupazione ai sensi del DLgs 181/00 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
2) figli minorenni;
3) figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'
se studenti o disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di
disoccupazione ai sensi del DLgs 181/00 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
4) fratelli e sorelle minorenni;
5) coniugi, figli, fratelli o sorelle, se invalidi permanentemente
inabili al lavoro.
II. Situazione economica e patrimoniale del lavoratore
Si prendera' in considerazione il reddito complessivo ai fini IRPEF,
risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i
termini di presentazione delle dichiarazioni.
Il reddito verra' accertato tramite autocertificazione ai sensi del
DPR n. 445 del 28/12/2000.
III. Anzianita' di iscrizione
Viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione
negli elenchi del collocamento mirato, a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del DLgs 181/00 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
L'anzianita' d'iscrizione e' quella effettivamente maturata all'atto
di pubblicazione dell'avviso pubblico, con un tetto massimo di 60
mesi, oltre al quale non si matura ulteriore punteggio.
IV. Grado di invalidita'
Concorrono alla formazione delle graduatorie, oltre a quanto stabilito
dai punti da I, II e III, i punteggi attribuiti dalla tabella allegata
al DPR 246/97, relativi al grado di invalidita'.
b) Valutazione degli elementi
A tutti gli iscritti e' attribuito un punteggio base uguale a +1000;
su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni:
I. per ogni mese di anzianita' pregressa alla data del pubblico
avviso: punti -1, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per
l'anzianita' di iscrizione o reiscrizione e' quello relativo al mese
cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni;
II. per ogni persona a carico: punti -12;
III. per i redditi annui lordi (reddito lordo = reddito complessivo) a
qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
- fino alla soglia di reddito stabilita dalla delibera regionale n.
901 del 10/5/2004 per la perdita dello stato di disoccupazione del
disabile, verra' attribuito un punteggio pari a zero, al superamento
di tale soglia si attribuiranno +48 punti; per ogni ulteriori 700 Euro
si applicheranno +12 punti;
- per i soggetti non disabili la soglia che da' diritto al punteggio
zero e' quella stabilita per la perdita dello stato di disoccupazione
per la generalita' dei lavoratori dall'articolo 4 del DLgs 181/00, nel
testo sostituito dall'articolo 5 del DLgs 297/02, nell'importo non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione IRPEF.
Analogamente ai soggetti disabili, anche per questi ultimi, superata
tale somma, si attribuiranno +48 punti, e per ogni ulteriori 700 Euro
+12 punti;
IV. a tutte le persone con disabilita' iscritte negli elenchi del
collocamento mirato sono attribuiti i seguenti punteggi:
- percentuale invalidante: 91-100%; punteggio: -28; invalidi di guerra
e servizio categorie: I cat.; punteggio: -28;
- percentuale invalidante: 81-90%; punteggio: -24; invalidi di guerra
e servizio categorie: II cat.; punetggio: -24,5;
- percentuale invalidante: 71-80%; punteggio: -20; invalidi di guerra
e servizio categorie: III cat.; punteggio: -21;
- percentuale invalidante: 61-70%; punteggio: -16; invalidi di guerra
e servizio categorie: IV cat.; punteggio: -17,5;
- percentuale invalidante: 51-60%; punteggio: -11,5; invalidi di
guerra e servizio categorie: V cat.; punteggio: -14;
- percentuale invalidante: 41-50%; punteggio: -7,5; invalidi di guerra
e servizio categorie: VI cat.; punteggio: -10,5;
- percentuale invalidante: 33-40%; punteggio: -3,5; invalidi di guerra
e servizio categorie: VII cat.; punteggio: -7;
- invalidi di guerra e servizio categorie: VIII cat.; punteggio:
-3,5.
Ai sordomuti ed ai ciechi parziali con residuo visivo 00 non superiore
a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Tale
percentuale viene attribuita con l'entrata in vigore della presente
deliberazione; resta ferma la validita' delle determinazioni
provinciali precedentemente emanate.
Ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al
100%.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il
lavoratore con punteggio maggiore. In caso di parita', i lavoratori
sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianita' di
iscrizione; in caso di ulteriore parita', precede il piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Fermo restando che la graduatoria ha validita' esclusivamente in
relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione
nel pubblico avviso, la stessa puo' essere utilizzata, nel termine di
sei mesi, anche per sostituire persone avviate non assunte o per le
quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
Al fine di favorire l'inserimento al lavoro, le persone con
disabilita' possono aderire a piu' occasioni lavorative, tra quelle
oggetto della stessa chiamata sui presenti predisposta dalla
Provincia, e (limitatamente agli avviamenti presso i datori di lavoro
pubblici) essere avviate a selezione per piu' posti, tra quelli
contemporaneamente oggetto dell'asta.
Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della
Legge 68/99, in attesa di una disciplina organica, che ne regolamenti
il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati, salvo quelli
specifici riferiti alla disabilita'.
c) Informazioni sulla nuova modalita'
Le Province, in sede di prima applicazione della presente
deliberazione, dovranno dare ampia e capillare informazione sulle
nuove modalita' di formazione delle graduatorie, attraverso i mezzi
piu' idonei. In particolare si fara' riferimento a:
- avvisi nei locali dei CPI;
- pubblicazioni sui portali Web delle singole Province, conformi al
disposto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- pubblicazioni cartacee nelle varie modalita' per permetterne
l'accessibilita' a tutte le disabilita';
- ogni altra forma di comunicazione utile anche in formato alternativo
(ad es. scrittura braille).
Dovranno essere informati:
- tutti gli iscritti alle liste del collocamento mirato con modalita'
diverse a seconda del tipo di disabilita';
- le associazioni e le federazioni delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative a livello regionale;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale;
- le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello
regionale;
- gli Ordini provinciali dei commercialisti, dei ragionieri e dei
consulenti del lavoro;
- i Comuni, per le opportune iniziative di divulgazione.
d) Tempi di applicazione
In sede di prima applicazione e nelle more dell'approntamento del
nuovo supporto informatico, coerente con le indicazioni del presente
atto, si dispone che le regole contenute nel presente allegato siano
operative dall'1 luglio 2007. Le Province possono prorogare nel
frattempo la validita' delle attuali graduatorie uniche provinciali.
e) Tutela del diritto alla riservatezza
La graduatoria e' formata nel rispetto delle disposizioni del Testo
unico in materia di protezione dei dati personali (DLgs 30 giugno
2003, n. 196).
f) Rinvio
Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
I provvedimenti normativi e/o regolamentari, che hanno introdotto
criteri e procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede,
dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.
ALLEGATO B)
Orientamenti interpretativi, quanto alla applicazione della Legge 12
marzo 1999, n. 68
Vengono adottati i seguenti orientamenti interpretativi:
A) art. 4, comma 1, in materia di computo degli appartenenti alle
categorie protette, ex art. 18, comma 2, Legge 68/99, agli effetti
della determinazione del numero di persone disabili da assumere.
Tutte le persone gia' assunte ai sensi della Legge 482/68, disabili e
non disabili, vanno escluse dal computo del personale, a questi
effetti.
B) Art. 3, comma 5, in materia di sospensione degli obblighi di
assunzione. Anche a proposito delle procedure di mobilita', come
espressamente sancito in relazione all'intervento della Cassa
integrazione guadagni straordinaria, la sospensione degli obblighi
opera esclusivamente "per il singolo ambito provinciale".
C) Elezione di domicilio
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 8
della Legge 68/99, le persone con disabilita' devono avere eletto
domicilio nel territorio provinciale ed essere inserite nell'elenco
anagrafico di uno dei Centri per l'impiego dello stesso territorio.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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