REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 giugno 2007, n. 120

Individuazione delle stazioni di servizio autostradali ex art. 8, lett. c), della delibera 1/94 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge", e successive modificazioni, che stabilisce che "il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il
conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri
casi, il prefetto (...), informati i Presidenti delle Regioni (...),
adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1";
vista la "Regolamentazione provvisoria ex art. 13, comma 1, lett. A),
Legge 146/90 come modificata dalla Legge 83/00" adottata dalla
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 94 del 2001, e in
particolare il punto 8 che stabilisce che durante l'astensione
collettiva dovra' essere in ogni caso assicurato un livello di
prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art. 1, comma 2,
della Legge 146/90, e in particolare la lettera c), secondo cui per la
rete autostradale, escluse le diramazioni, le stazioni di servizio in
funzione dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni
cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui
e' comandata l'apertura, dovra' essere effettuata dai Presidenti delle
Regioni interessate o da un loro delegato;
ritenuto pertanto di procedere all'individuazione delle aree di
servizio ai sensi del punto 8 della delibera n. 94 del 2001 della
Commissione sopra citata;
dato atto che ai fini dell'individuazione delle singole stazioni di
servizio e' stato adottato il criterio di garantire il servizio almeno
ogni cento chilometri in qualsiasi direzione della rete autostradale
in ambito regionale;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' Produttive, Commercio, Turismo,
dr.ssa Morena Diazzi ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della deliberazione di Giunta regionale 450/07;
decreta:
1) di adempiere a quanto previsto dall'art. 8, lett. c), della
delibera n. 94 del 2001 adottata dalla Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, indicando le seguenti stazioni di servizio, ubicate sulla
rete autostradale dell'Emilia-Romagna:
- Autostrada A1
Arda Ovest (Km 73 dir. sud) ESSO Italiana Srl, Via Castello della
Magliana n. 25, Roma
Arda Est (Km 680 dir. nord) ENI SpA, Via Laurentina n. 449, Roma
Secchia Ovest (Km 156 dir. sud) ESSO Italiana Srl, Via Castello della
Magliana n. 25, Roma
Secchia Est (Km 597 dir. nord) ENI SpA, Via Laurentina n. 449, Roma
Cantagallo Ovest (Km 199 dir. sud) ENI SpA, Via Laurentina n. 449,
Roma
Cantagallo Est (Km 554 dir. nord) ENI SpA, Via Laurentina n. 449,
Roma
- Autostrada A13
Po Ovest (Km 69 dir. sud) SOM SpA, Viale Venezia n. 379, Udine
Po Est (Km 48 dir. nord) ERG Petroli SpA, Corso Gelone n. 103,
Siracusa
- Autostrada A14
Sillaro Ovest (Km 37 dir. sud) ENI SpA, Via Laurentina n. 449, Roma
Sillaro Est (Km 706 dir. nord) API SpA, Corso Italia n. 6, Roma
Rubicone Ovest (Km 111 dir. sud) ERG Petroli SpA, Corso Gelone n. 103,
Siracusa
Rubicone Est (Km 632 dir. nord) ESSO Italiana Srl, Via Castello della
Magliana n. 25, Roma
- Autostrada A15
Tugo Ovest (Km 54 dir. sud) KUWAIT Petroleum Italia SpA, Viale
dell'Oceano Indiano n. 13, Roma
Tugo Est (Km 54 dir. nord) API SpA, Corso Italia n. 6, Roma
- Autostrada A22
Campogalliano Ovest (Km 308 dir. sud) ENI SpA, Via Laurentina n. 449,
Roma
Campogalliano Est (Km 5 dir. nord) ENI SpA, Via Laurentina n. 449,
Roma;
2) di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di
competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Prefetti
della Regione, in qualita' di Autorita' competenti all'adozione
dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 146/90.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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