DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 706
Fondo nazionale per il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 - Disposizioni ai Comuni in materia di decesso dell'invalido
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 13 del 9/1/1989 recante: "Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati";
- la circolare del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle
Infrastrutture) del 22/6/1989 recante: "Circolare esplicativa della
Legge 9/1/1989";
considerato che:
- la Legge 13/89 (art. 9) dispone la concessione di contributi a
portatori di invalida' per la realizzazione di opere finalizzate al
superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici
privati;
- nella gestione delle domande di contributo sono pervenuti da parte
dei Comuni, in quanto Enti gestori delle singole domande di contributo
(art. 10), quesiti relativamente alla legittimita' della concessione
del contributo agli eredi in caso di decesso dell'invalido;
- si rende necessario fornire ai Comuni indicazioni univoche al fine
di uniformare il loro operato ed evitare difformita' di trattamento
sul territorio regionale;
preso atto del parere rilasciato dal Servizio regionale Attivita'
consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale prot.
NP/2007/7966 del 10/4/2007 (in risposta al quesito formulato dal
Servizio regionale Politiche abitative con nota prot. NP/2007/1096 del
17/1/2007 in cui si sostiene che un diritto soggettivo al contributo
trasmissibile agli eredi sorge nel momento in cui si realizzano tutte
le condizioni previste dalla normativa per la concessione del
contributo, tra le quali e' compresa anche la realizzazione
dell'intervento edilizio;
ritenuto pertanto:
- di fornire con il presente atto indicazioni univoche ai Comuni al
fine di uniformare il loro operato ed evitare difformita' di
trattamento sul territorio regionale;
- di aderire alla interpretazione del Servizio regionale Attivita'
consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale che
chiarisce che la nascita di un diritto soggettivo trasmissibile agli
eredi avviene nel momento in cui si realizzano tutte le condizioni
previste dalla legge per la concessione del contributo, tra le quali
e' compresa anche la realizzazione dell'intervento edilizio;
richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n.
2832 del 17 dicembre 2001 "Riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Negoziata,
Intese. Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi palesi, delibera:
1) di stabilire che l'invalido deve essere in vita al momento della
esecuzione dell'intervento, al fine della trasmissibilita' agli eredi
del diritto soggettivo al contributo di cui alla Legge 13/89.
Pertanto, in caso di decesso dell'invalido:
a) anteriormente all'esecuzione dell'intervento: la domanda di
contributo decade;
b) posteriormente all'esecuzione dell'intervento: il contributo spetta
agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile.
Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade;
2) di stabilire che le eventuali domande di contributo di invalidi
deceduti posteriormente alla esecuzione delle opere edilizie non
decadute per mancanza di eredi in base alle disposizioni del Codice
Civile e che non sono state inserite dal Comune nel software regionale
on line entro il 31/3/2007 potranno essere inserite solo a partire dal
2/3/2008 ed entro il 31/3/2008, per non apportare modifiche al
fabbisogno dell'anno 2007 gia' prelevato dal Servizio regionale
Politiche abitative e gia' trasmesso al Ministero delle Infrastrutture
al fine del riparto alle Regioni del fondo nazionale. Tali domande
quindi rientreranno nel fabbisogno del periodo 2008;
3) di pubblicare le presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.