REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2007, n. 622

Modifiche alla delibera di G.R. 1265/04. Sospensione delle maggiorazioni delle intensita' di aiuto alla formazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' Europea, e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 87;
viste le proprie deliberazioni:
- n. 1265 del 28 giugno 2004 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla
formazione a seguito dei Regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004" ed
in particolare il punto 4 dell'allegato parte integrante e sostanziale
della stessa dove, tra l'altro, si prevede che la Regione stabilisce
che gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le
"intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi
sovvenzionabili" maggiorate in ragione del loro riferimento a zone
assistite, dove per "zone assistite" si intendono le imprese
localizzate "in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali
conformemente all'art. 87, par. 3, punto c) del Trattato";
- n. 131 del 2 febbraio 2007 "Proroga della delibera n. 1265";
visti:
- la Legge 19 marzo 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione fra loro";
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro";
- la delibera dell'Assemblea legislativa dell'1 marzo 2007, n. 101
(proposta della Giunta regionale n. 159 del 12 febbraio 2007)
"Approvazione del programma operativo della Regione Emilia-Romagna -
Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 competitivita' e
occupazione";
- gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013 e, in particolare, il punto 107, la' dove si prevede che:
"dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali per gli aiuti
alla formazione (...) possano essere accordate solo nelle regioni
ammesse a beneficiare di aiuti in base all'art. 87, paragrafo 3,
lettera a) o c) conformemente alla Carta degli aiuti a finalita'
regionale adottata dalla Commissione in vigore alla data di
concessione dell'aiuto";
considerato che e' scaduta la Carta italiana sugli aiuti a finalita'
regionale in vigore fino al 31/12/2006 e che e' pertanto preclusa la
possibilita' di applicare maggiorazioni coerenti a tale finalita',
anche nel caso degli aiuti alla formazione;
ritenuto opportuno sospendere la previsione di maggiorazioni regionali
degli aiuti alla formazione di cui alla sopra citata deliberazione
1265/04 fino all'approvazione da parte della Commissione Europea della
Carta italiana sugli aiuti a finalita' regionale per il periodo di
programmazione 2007-2013;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente
richiamate di sospendere, fino all'approvazione della nuova Carta
italiana sugli aiuti a finalita' regionale, l'applicazione del punto 4
della deliberazione 1265/04, relativo alle maggiorazioni delle
intensita' di aiuto alla formazione per le imprese beneficiarie
situate nelle zone assistite ai sensi dell'art. 87, par. 3, punto c)
del Trattato;
2) di confermare, sotto ogni altro aspetto, il contenuto della
predetta deliberazione 1265/04 e successive modificazioni;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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