REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2007, n. 603

Valutazione di impatto ambientale progetto interventi messa in sicurezza di tratti mediante ripascimento con sabbie sottomarine. Comuni Comacchio e Ravenna presentato dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano. Presa d'atto conclusioni CDS del 12 aprile 2007 (L.R. 9/99, Tit. III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare e fare proprio il "Rapporto sull'impatto ambientale
del progetto 'Interventi di messa in sicurezza di tratti del litorale
emiliano-romagnolo interessati da erosione e subsidenza mediante
ripascimento con sabbie sottomarine' nei comuni di Comacchio e Ravenna
presentato dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano - sede di
Ferrara", che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, approvato la Conferenza di Servizi nella
riunione conclusiva effettuata il 12 aprile 2007;
2) di esprimere, quindi, valutazione di impatto ambientale positiva
sulla base del rapporto, di cui al precedente punto 1), approvato la
Conferenza di Servizi nella riunione conclusiva effettuata il 12
aprile 2007 e di ritenere che il progetto "Interventi di messa in
sicurezza di tratti del litorale emiliano-romagnolo interessati da
erosione e subsidenza mediante ripascimento con sabbie sottomarine"
nei comuni di Comacchio e Ravenna presentato dal Servizio Tecnico di
Bacino Po di Volano - sede di Ferrara, sia ambientalmente compatibile
e quindi sia realizzabile a condizione che siano ottemperate le
prescrizioni individuate dal medesimo rapporto e che vengono di
seguito riportate:
a) le attivita' di realizzazione del progetto relativo all'"Intervento
di messa in sicurezza dei tratti critici del litorale
emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine"
devono essere effettuate nel periodo primaverile e devono comunque
essere concluse o sospese prima dell'inizio della stagione estiva;
b) l'area di prelievo non dovra' eccedere i limiti del settore
individuato C1, di 1 Km2, di 0,5 Km x 2 Km, avente le coordinate di
vertice 1 (Lat. 44°28.566, Lon. 13°01.146), 2 (Lat. 44°28,38, Lon.
13°01,44), 3 (Lat. 44°27,66, Lon. 13°00,42), 4 (Lat. 44°27,84, Lon.
13°00,12);
c) l'area di prelievo non dovra' eccedere i limiti del settore
individuato A, di circa 380 m x 500 m avente le coordinate di vertice
1 (Lat. 44°39,48, Lon. 12°48.96), 2 (Lat. 44°39,6, Lon. 12°49,2), 3
(Lat. 44°39,36, Lon. 12°49,38), 4 (Lat. 44°39,24, Lon. 12°49,2);
d) e' necessario utilizzare tecniche di prelievo che minimizzino gli
impatti;
e) la quota di escavo non deve raggiungere il limite tra le sabbie ed
i depositi sottostanti al fine di non alterare la composizione del
fondale con conseguente modificazione della fauna associata;
f) e' necessario che sia il piu' possibile limitata la risospensione
della parte fine del materiale prelevato durante le operazioni di
dragaggio ed aspirazione;
g) e' necessario stabilire adeguati controlli durante l'esecuzione
delle attivita', prevedendo in particolare, nel caso emergano
significativi danneggiamenti all'ambiente, la sospensione delle
operazioni di prelievo;
h) l'intervento deve essere realizzato prevedendo, ove possibile,
l'opportuno preventivo accumulo della parte superficiale della
spiaggia da ripascere ed il suo stendimento sopra le sabbie
sottomarine refluite, al fine di contenere gli impatti visivi dovuti
alla diversa colorazione delle sabbie sottomarine ed alla emanazione
di cattivi odori;
i) durante la cantierizzazione dell'opera, si prescrive il rispetto
dei limiti di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e
successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori presenti,
nelle adiacenze dell'infrastruttura progettata, in particolare tali
aree, vanno considerate appartenenti alla III classe (area di tipo
misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 50
dB(A);
j) nel rispetto della delibera del Consiglio regionale n. 645 del 20
gennaio 2005 contenente gli indirizzi relativi alla G.I.Z.C., dovra'
essere garantito il monitoraggio dell'evoluzione della linea di costa
nonche' degli effetti dei ripascimenti sulle aree incluse in Zone SIC
e ZPS e facenti parte del Parco regionale del Delta del Po e della
Riserva naturale dello Stato Bellocchio I e II, al fine di verificare
il mantenimento degli habitat esistenti prima degli interventi;
k) dovra' essere predisposto ed attuato un adeguato progetto di
manutenzione;
3) di dare atto che per i pareri in merito alla valutazione di impatto
ambientale, previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996
dell'Amministrazione comunale di Comacchio e dell'Amministrazione
comunale di Ravenna, in quanto le Amministrazioni comunali di
Comacchio e di Ravenna non hanno partecipato alla seduta finale della
Conferenza di Servizi, trova applicazione il disposto dell'art.
14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
4) di dare atto che il nulla osta del Parco regionale del Delta del Po
e' contenuto nel rapporto di cui al punto 1), che costituisce
l'Allegato 1) alla presente deliberazione;
5) di dare atto che il nulla osta della Riserva naturale orientata
Bellocchio I e II del Corpo forestale dello Stato contenuti nel
rapporto di cui al punto 1), che costituisce l'Allegato 1 alla
presente deliberazione;
6) di dare atto che la Capitaneria di Porto di Ravenna non ha
partecipato alla seduta finale della Conferenza di Servizi ma ha
inviato il proprio parere favorevole con nota prot. n. 27/7347 del 12
aprile 2007, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
7) di dare atto che per la valutazione di incidenza dei siti SICZPS,
ai sensi della direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e L.R. 3/99, art. 105,
in quanto il Servizio Parchi e Risorse forestali non ha partecipato
alla seduta finale della Conferenza di Servizi, trova applicazione il
disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni;
8) di dare atto che i pareri sulla valutazione di incidenza del Parco
regionale del Delta del Po e del Corpo forestale dello Stato sono
contenuti nel rapporto di cui al punto 1), che costituisce l'Allegato
1 alla presente deliberazione;
9) di dare atto che per le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del
DLgs 490/99 dell'Amministrazione comunale di Comacchio e
dell'Amministrazione comunale di Ravenna, in quanto le Amministrazioni
comunali di Comacchio e di Ravenna non hanno partecipato alla seduta
finale della Conferenza di Servizi, trova applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
10) di dare atto che per l'espressione ai sensi del DLgs 490/99 della
Soprintendenza dei Beni architettonici e per il Paesaggio per le
Province di Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini, in quanto la
Soprintendenza dei Beni architettonici e per il Paesaggio per le
Province di Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini non ha
partecipato alla seduta finale della Conferenza di Servizi, trova
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
11) di dare atto che in quanto espressamente derogata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3477 del 2005, non e'
necessaria, nell'ambito di questa procedura di VIA, l'acquisizione
della autorizzazione di cui al decreto Ministero dell'Ambiente 24
gennaio 1996 "Direttive inerenti le attivita' istruttorie per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della Legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo
scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di
materiale provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o
salmastri o di terreni emersi, nonche' da ogni altra movimentazione di
sedimenti in ambiente marino", attualmente ancora in vigore, in
mancanza di nuovo regolamento, per gli effetti del DLgs 3 aprile 2006,
n. 152, art. 109, la cui titolarita', e' stata posta dalla Legge 31
luglio 2002, n. 179, art. 21, in caso di scarico per ripascimento
delle spiagge, quale Autorita' competente, in capo alla Regione, la
quale ha individuato il Servizio Difesa del suolo e della costa e
Bonifica; tale deroga e' specificatamente sancita nell'atto di
Protezione civile regionale di finanziamento del progetto in esame
emanato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto n.
71 del 6 aprile 2006 "Approvazione del primo stralcio degli interventi
straordinari connessi con gli eccezionali eventi meteorici
verificatisi il 29 settembre 2004 nella fascia costiera delle Province
di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena, Rimini" (OPCM 3405/05 e OPCM
3477/05), che richiama e fa proprie le deroghe previste per le
procedure autorizzative degli interventi in materia di Protezione
civile contenute nella ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3477 del 2005, art. 2, comma 3, tra le quali e'
espressamente prevista la deroga al sopramenzionato decreto Ministero
dell'Ambiente 24 gennaio 1996;
12) di dare atto che per il nulla osta demanio marittimo
dell'Assessorato Turismo e Commercio in quanto l'Assessorato Turismo e
Commercio non ha partecipato alla seduta finale della Conferenza di
Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
13) di dare atto che per i pareri di competenza dell'ARPA Sezione di
Ravenna e dell'ARPA Sezione di Ferrara in quanto l'ARPA Sezione di
Ravenna e l'ARPA Sezione di Ferrara non hanno partecipato alla seduta
finale della Conferenza di Servizi, trova applicazione il disposto
dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
14) di dare atto che per i pareri di competenza dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ravenna e dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Ferrara in quanto l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara non hanno partecipato
alla seduta finale della Conferenza di Servizi, trova applicazione il
disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni;
15) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 9/99
e successive modifiche ed integrazioni, la durata della presente
valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni tre;
16) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo al proponente Servizio Tecnico di
Bacino Po di Volano - sede di Ferrara della Regione Emilia-Romagna,
Viale Cavour n. 77, Ferrara;
17) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto deliberativo a: Amministrazione
comunale di Comacchio; Amministrazione comunale di Ravenna;
Amministrazione provinciale di Ferrara; Amministrazione provinciale di
Ravenna; Ente Parco regionale del Delta del Po; Corpo forestale dello
Stato; Capitaneria di Porto di Ravenna; Soprintendenza dei Beni
architettonici e per il Paesaggio per le Province di Ravenna, Ferrara,
Forli'-Cesena e Rimini; ARPA Sezione di Ferrara; ARPA Sezione di
Ravenna, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
18) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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