DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2007, n. 550
Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della
Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 30
dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura",
come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14
febbraio 2005, n. 285;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 7
novembre 2005, n. 1801 "Integrazioni delle disposizioni in materia di
gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
premesso:
- che con l'emanazione della direttiva adottata con deliberazione
della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 2773, sono stati definiti
i criteri tecnici, le procedure e le condizioni di utilizzo dei fanghi
di depurazione in agricoltura, avendo a riferimento, in coerenza con
le norme comunitarie, il principio di "sostenibilita'" e quello di
"precauzione";
- che l'applicazione del predetto principio di "precauzione" richiede
la minimizzazione del potenziale rischio legato alle operazioni di
recupero in agricoltura dei fanghi, attraverso una preliminare
valutazione scientifica della loro pericolosita';
- che tale valutazione, in mancanza di criteri tecnici-scientifici
certi e inoppugnabili che individuino in concreto i contorni della
nozione di fango pericoloso per l'utilizzazione in agricoltura, e'
stata eseguita sulla base della documentazione tecnico-scientifica di
settore elaborata a livello di Commissione Europea nell'ambito del
percorso di revisione della Direttiva 86/278/CEE concernente la
protezione del suolo dall'utilizzo dei fanghi in agricoltura (Working
Document on sludge - III Draft del 27 aprile 2000);
premesso inoltre che con le disposizioni regionali sopra richiamate,
oltre a dare concreta attuazione al principio di precauzione in
ragione di ragionevoli rischi che la stessa Commissione Europea ha
individuato nelle operazioni di recupero dei fanghi di depurazione a
beneficio dell'agricoltura, si verifica, in concreto, la condizione di
non pericolosita' dei fanghi prevista dall'art. 3, comma 1 del DLgs
99/92;
considerato:
- che sui campioni di fanghi prelevati nel corso delle attivita' di
controllo svolte da ARPA, gli accertamenti analitici necessari a
verificare il rispetto dei requisiti di qualita' per l'utilizzo in
agricoltura, di cui alla Tabella B (Composti e sostanze organiche
persistenti) - Allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale
30 dicembre 2004, n. 2773, sono effettuati nel rispetto delle
metodiche di analisi previste dalla determinazione del Direttore
generale Ambiente Difesa del suolo e della costa 29 luglio 2005, n.
11046;
- che per l'elenco delle sostanze/composti organici persistenti
previsti dalla richiamata Tabella B della deliberazione della Giunta
regionale 30 dicembre 2004, n. 2773, i riscontri analitici a tutt'oggi
disponibili hanno evidenziato in molti casi concentrazioni inferiori
ai limiti di rilevabilita' delle metodiche analitiche e comunque anche
nel caso di campioni positivi, le concentrazioni sono risultate molto
al di sotto dei rispettivi valori limite;
- che nel corso degli accertamenti per il controllo dei requisisti di
qualita' dei fanghi utilizzati in agricoltura, attraverso le tecniche
analitiche particolarmente accurate e di elevate capacita'
prestazionali in uso da ARPA, puo' essere rilevata la presenza di
sostanze potenzialmente inquinanti, diverse da quelle previste dalla
citata Tabella B della deliberazione della Giunta regionale 30
dicembre 2004, n. 2773;
considerato inoltre:
- che i dati a tutt'oggi disponibili relativi ai controlli analitici
dei fanghi di depurazione derivanti dagli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane prodotti in ambito regionale, eseguiti
dall'ARPA nel biennio 2005/2006, in ragione della elevata
potenzialita' delle tecniche analitiche utilizzate, hanno evidenziato
la pressoche' costante presenza di "Toluene" e "Idrocarburi", mentre
non e' stata rilevata alcuna evidenza di altre sostanze, chiaramente
identificabili e quantificabili;
- che i valori di concentrazione riscontrati per il Toluene e gli
Idrocarburi sono ampiamente compresi nel range di valori riportati
nella bibliografia di settore nazionale ed internazionale;
dato atto:
- che sia a livello comunitario che internazionale non sono
disponibili criteri tecnici di valutazione della "condizione di
pericolosita'" dei fanghi di depurazione contenenti "Toluene" ed
"Idrocarburi pesanti" destinati all'utilizzo in agricoltura, ne' tanto
meno sono stati fissati specifici valori limite di concentrazione;
- che, come richiamato dal parere espresso dall'Istituto Superiore di
Sanita', con lettera del 7 ottobre 2004, prot. n. 0045882/AMPP/IA,12,
dal punto di vista tossicologico le caratteristiche di tossicita' non
sono attribuibili ai componenti principali, quali gli idrocarburi,
bensi' alla presenza di alcune sostanze assunte come "marker" di
cancerogenicita' quali il Benzene, 1-3 Butadiene e il Benzo(a)pirene,
per le quali la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004,
n. 2773 prevede gia' la ricerca nei fanghi destinati all'utilizzo in
agricoltura;
ritenuto:
- che in ragione delle considerazioni suddette si rende necessario
avviare, su proposta dell'ARPA, un "Programma di approfondimento delle
caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura, derivanti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane";
- che attraverso il predetto Programma s'intende perseguire la
finalita' di acquisire un sufficiente quadro di dati per una
valutazione statisticamente significativa della presenza di "Toluene",
di "Idrocarburi pesanti" e di altre sostanze che le attuali
metodiche/tecniche analitiche consentono di ricercare nei fanghi di
depurazione;
- che le finalita' sopra richiamate appaiono tanto piu' necessarie in
assenza di criteri tecnici di valutazione della condizione di
pericolosita' degli stessi a causa della potenziale presenza di tali
sostanze;
dato atto dei contenuti del Programma predisposto dall'ARPA della
durata di due anni (2007/2008), agli atti del Servizio Tutela
Risanamento risorsa acqua con prot. n. 0101248 dell'11 aprile 2007;
dato atto inoltre:
- che nel biennio 2005/2006 la ricerca dei "markers" di tossicita'
sopra richiamati, nella quasi totalita' dei casi, ha evidenziato
valori di concentrazione inferiori ai limiti di rilevabilita'
strumentale delle metodiche analitiche e comunque nel caso di campioni
positivi, le concentrazioni sono risultate molto al di sotto dei
valori limite previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 30
dicembre 2004, n. 2773;
- che per le sostanze "Toluene" e "Idrocarburi pesanti", il Programma
definisce una soglia di attenzione per l'utilizzo del fango (SAUF),
valutata sulla base del loro contenuto nei fanghi e dei quantitativi
di fango applicato per ettaro di superficie di terreno nonche' delle
concentrazioni soglia per il suolo ed il sottosuolo previste dalle
disposizioni sui siti contaminati (DLgs 152/06 - Parte IV, Allegato 5,
Tabella 1, colonna A);
- che in ragione dei criteri tecnici suddetti e dei metodi di calcolo
previsti dal Programma, si perviene ai seguenti valori soglia:
a) 500 mg/kg di sostanza secca (ss) per il parametro "Toluene";
b) 10.000 mg/kg di sostanza secca (ss) per il parametro "Idrocarburi
pesanti ";
- che costituisce attivita' del progetto anche la predisposizione, da
parte di ARPA, di uno specifico Data Base (DB) contenente le
informazioni ed i risultati dei controlli effettuati nel biennio
considerato nonche' l'elaborazione dei dati raccolti e la stesura di
un report annuale da predisporsi entro il 31 marzo di ogni anno;
- che le SAUF per le sostanze "Toluene" ed "Idrocarburi pesanti", pari
rispettivamente a 500 mg/Kg di ss e 10.000 mg/kg di ss, in assenza di
standard di riferimento nazionali ed internazionali, rispondono
all'esigenza di individuare criteri omogenei in ambito regionale, per
contenere possibili effetti negativi sulla matrice suolo e sul sistema
suolo-pianta connessi all'utilizzo nelle pratiche agricole dei fanghi
di depurazione contenenti concentrazioni non trascurabili di tali
sostanze;
ritenuto, come previsto dal Programma, che in relazione ai criteri
utilizzati per la determinazione delle SAUF ed in assenza di
disposizioni/procedure tecniche nazionali ed internazionali di
valutazione delle caratteristiche di ecotossicita' dei fanghi
medesimi, qualora le stesse siano superate, ricorrano i presupposti
per sospendere l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione;
ravvisata pertanto la necessita', per le motivazioni precedentemente
esposte, di adottare uno specifico "Programma di approfondimento delle
caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura, derivanti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane", da realizzarsi nel biennio 2007/2008;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa ai sensi
dell'art. 46, secondo comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di
Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, il "Programma di approfondimento
delle caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati
in agricoltura, derivanti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane e relative procedure", da realizzarsi nel biennio
2007/2008, secondo il documento in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)