DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA 4 maggio 2007, n. 2
Elezione del Consiglio di amministrazione della Comunalia di Tombeto
Il Presidente, vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278, recante norme
per l'elezione dei comitati per l'amministrazione dei beni civici
frazionali; vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive
modificazioni ed agendo pertanto a seguito della delega da detta legge
regionale conferita; viste le deliberazioni di Giunta della Comunita'
Montana delle Valli del Taro e Ceno n. 50 - 51 - 52 - 53 del 4 maggio
2007;
decreta:
Art. 1 - Per domenica 15 luglio 2007 e' fissata la convocazione dei
cittadini residenti nella frazione di Tombeto ed iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Albareto per l'elezione del Consiglio di
amministrazione della Comunalia di Tombeto.
Art. 2 - Il Sindaco del Comune sopracitato e' incaricato di procedere
alla formazione delle liste elettorali della frazione, distinte per
maschi e femmine ed in triplice copia (una da esporre all'Albo
comunale, una da esporre nella frazione interessata, una da inviare
alla Comunita' Montana), mediante stralcio da quelle elettorali del
Comune, includendovi solamente gli elettori residenti nella
circoscrizione territoriale della Comunalia alla data della piu'
recente revisione delle liste elettorali del Comune; sulla base delle
norme fissate dallo Statuto della Comunalia, dette liste dovranno
essere approntate entro il 31 maggio 2007, data di pubblicazione
presso la frazione del presente decreto.
Art. 3 - Le liste dei candidati debbono essere presentate alla
Segreteria del Comune entro le ore 12 del 20 giugno 2007, comprendente
un numero di candidati non superiore a 4 ed essere sottoscritte da
elettori della frazione, esclusi i candidati stessi, in numero di 3
per le Comunalie da 31 a 100 elettori, in n. di 5 per le Comunalie da
101 a 500 elettori, in n. di 7 per le Comunalie con oltre 500
elettori.
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori
delle liste debbono essere autenticate dal Sindaco o dal Segretario
del Comune, oppure da un notaio, o dal giudice conciliatore.
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste
presentate alla Comunita' Montana.
Con successivo avviso saranno pubblicate le liste dei candidati presso
l'Albo comunale e la frazione.
Art. 4 - Per le Comunalie il cui numero di elettori non supera i 30 il
voto viene espresso sull'elenco degli elettori senza presentazione
delle liste dei candidati al Sindaco del Comune.
Art. 5 - Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere
approntate nel luogo di riunione, reperito dal Comune, apposita cabina
e urna a cura del Comune medesimo.
Art. 6 - Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica
15 luglio 2007 e termineranno alle ore 17 della stessa giornata.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione; due copie
del manifesto di convocazione delle elezioni; due copie del manifesto
di pubblicazione delle liste dei candidati, le schede elettorali e i
verbali per le operazioni del seggio che saranno approntati
preventivamente a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio. Al termine di questo, il
Presidente del seggio provvedera' all'immediata consegna di tutto il
materiale elettorale al Comune che gliene dara' ricevuta e, entro 24
ore, provvedera' a consegnarlo alla Comunita' Montana, trattenendo
soltanto la copia delle liste elettorali, precedentemente esposta nel
locale di votazione per consegnarla all'Amministrazione della
Comunalia.
Art. 7 - Ogni elettore potra' votare, utilizzando la scheda apposita,
per un massimo di 4 candidati tratti dalle liste ufficiali dei
candidati o dall'elenco degli elettori.
Art. 8 - Il seggio elettorale e' composto dal Presidente nominato con
decreto del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori
nominati dal Sindaco, da un Segretario scelto dal Presidente di
seggio.
Per le Comunalie il cui numero degli elettori non supera i 30, da un
Presidente e da uno scrutatore con funzioni anche di Segretario,
secondo le procedure dell'art. 2, lett. c della L.R. 18 agosto 1977,
n. 35.
E' assegnato un compenso di Euro 77,00 lorde al Presidente di seggio e
di Euro 57,00 per ogni scrutatore e ai Segretari dei seggi.
Art. 9 - Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei
risultati elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 10 - E' ammesso ricorso sulle modalita', od eventualmente sui
risultati elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana.
I ricorsi vengono esaminati, con giudizio inappellabile, dalla
commissione di cui all'art. 2, lett. e) della L.R. 18 agosto 1977, n.
35.
Art. 11 - Il Sindaco di Albareto e' incaricato di pubblicare il
presente decreto all'Albo del Comune e presso la frazione entro e non
oltre il 31 maggio 2007.
IL PRESIDENTE
Carlo Berni