REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2007, n. 652

Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare:
l'articolo 6 (Componenti del Servizio nazionale della Protezione
civile) ai sensi del quale "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' montane, e vi concorrono gli Enti
pubblici, gli istituti di ricerca scientifica con finalita' di
protezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione
anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di
protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici
e privati";
- l'art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio) ai sensi del
quale costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della Protezione civile: il Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello
Stato, i Servizi tecnici nazionali, i Gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui all'articolo 17 della medesima legge, l'Istituto
nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca, la Croce Rossa
Italiana, le strutture del Servizio Sanitario nazionale, le
organizzazioni di volontariato, il Corpo nazionale soccorso alpino
CNSA (CAI); tali strutture svolgono compiti di supporto e consulenza
per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti
locali) il quale nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
protezione civile prevede, tra l'altro, che le Regioni provvedono
all'attuazione degli interventi urgenti connessi agli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge 225/92, avvalendosi anche
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di
incendi boschivi" ed in particolare:
- l'articolo 5 (Attivita' formative), ai sensi del quale le Regioni
per la formazione degli operatori preposti alle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi possono
avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco;
- l'art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi), ai sensi del
quale le Regioni programmano la lotta attiva contro gli incendi
boschivi, avvalendosi tra l'altro, oltre che delle proprie strutture e
dei propri mezzi, anche di risorse, mezzi e personale dei suddetti
Corpi, in base ad accordi di programma, nonche' di personale
appartenente ad organizzazioni di volontariato;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di Protezione civile per finanziare gli interventi
delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, diretti a
fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello
b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche' per potenziare il
sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile";
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 "Disciplina dei beni regionali -
Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11";
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
civile" ed in particolare l'articolo 3  che individua le attivita' di
protezione civile del sistema regionale di protezione civile, di cui
fanno parte anche i soggetti e le strutture operative di cui agli
articoli 14 e 15 della medesima legge regionale;
evidenziato che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 1/05 ha
istituito l'Agenzia regionale di Protezione civile, di seguito
denominata Agenzia regionale, al fine di assicurare l'unitarieta'
della gestione delle attivita' di protezione civile di competenza
regionale in applicazione dei principi di responsabilita' e di
unicita' dell'amministrazione;
dato atto che ai sensi della L.R. 1/05:
- l'Agenzia regionale ha personalita' giuridica di diritto pubblico,
e' dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile e
provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte
le attivita' regionali di protezione ad essa demandate dalla medesima
legge (art. 20);
- l'operativita' dell'Agenzia regionale e' subordinata
all'approvazione da parte della Giunta regionale del Regolamento di
organizzazione e contabilita' dell'Agenzia medesima e che nelle more
di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale
struttura competente in materia di protezione civile (art. 25);
vista la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 recante "
Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi
degli articoli 1, comma 6, e 20 e seguenti. L.R. 7 febbraio 2005, n.
1. Conferimento dell'incarico di direzione", con la quale e' stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale all'ing.
Demetrio Egidi, gia' Responsabile del Servizio Protezione civile;
vista la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006, con la
quale e' stato approvato il Regolamento di organizzazione e
contabilita' dell'Agenzia regionale;
dato atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1/05 l'Agenzia
regionale per lo svolgimento delle attivita' regionali di protezione
civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della
collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle
strutture operative di cui all'art. 11, comma 1, lett. e) ed f) della
Legge 225/92, ossia i Servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di
ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca, nonche' delle seguenti strutture operanti nel
territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di
interesse della protezione civile;
dato atto altresi' che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/05:
- la Giunta regionale, al fine di potenziare il sistema regionale di
protezione civile, puo' disporre la concessione, avvalendosi
dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e
mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di
strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che
partecipi alle attivita' di protezione civile, tra cui sono
annoverabili le strutture indicate nell'art. 14 della legge regionale
medesima;
- allo stesso fine, ai suddetti enti e soggetti possono essere
affidati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al
patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di
attivita' di protezione civile;
considerato che:
- gia' la L.R. 19 aprile 1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e
degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione
civile", abrogata dalla L.R. 1/05, prevedeva la possibilita' per la
Regione - Servizio Protezione civile di avvalersi, per lo svolgimento
di funzioni e compiti di protezione civile e sulla base di apposite
convenzioni, del supporto degli enti e soggetti contemplati anche
negli articoli 14 e 15 della L.R. 1/05;
- nelle more dell'attivazione dell'Agenzia regionale, il Servizio
Protezione civile, in forza di quanto previsto dall'art. 25, comma 3
della L.R. 1/05, ha continuato ad operare a tutti gli effetti, al fine
di assicurare la necessaria continuita' delle attivita' di protezione
civile di competenza regionale;
dato atto che:
- tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile e i
soggetti e le strutture operative facenti parte del sistema regionale
di protezione civile sono state stipulate, ai fini del potenziamento
della capacita' di risposta e di intervento di tale sistema,
convenzioni-quadro di durata pluriennale con le quali si e' provveduto
a definire l'ambito delle attivita' da svolgersi in collaborazione e
con il supporto specialistico di tali soggetti e strutture,
rinviandone la definizione di dettaglio e la quantificazione degli
oneri necessari alla relativa attuazione, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, ad appositi programmi operativi annuali
concordati tra le parti, tenuto conto delle rispettive esigenze e
disponibilita' operative;
- talune convenzioni prevedono, tra l'altro, la possibilita' di
affidare in comodato ai soggetti in parola beni patrimoniali della
Regione strumentali allo svolgimento di attivita' di protezione
civile;
dato atto:
- che le convenzioni in parola sono state sottoscritte dal
Responsabile del Servizio Protezione civile, previa approvazione del
relativo schema con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- deliberazione della Giunta regionale 797/03 "Convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche agricole e
forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato", prorogata da
ultimo al 31/12/2007 con deliberazione della Giunta regionale
1934/06;
- deliberazione della Giunta regionale 1354/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale con il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile", con scadenza al 16 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1377/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna, per la
reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile", con
scadenza al 7 agosto 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1454/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ARNI (Azienda regionale per la navigazione interna)
per la reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile",
con scadenza al 31 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1584/03 "Approvazione degli
schemi di convenzioni-quadro quinquennali con i coordinamenti e le
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile.
Approvazione del programma operativo per l'anno 2003", con scadenza al
28 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1765/04 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce
Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna, per il concorso
alle attivita' di protezione civile nel territorio regionale", con
scadenza al 6 ottobre 2009;
- che le convenzioni sopra richiamate continuano ad esplicare i propri
effetti sino alla scadenza ivi prevista, salvo risoluzione
anticipata;
- che gli atti di liquidazione delle somme, previste nei programmi
operativi approvati in attuazione di tali convenzioni negli anni
precedenti al 2007, conseguenti ad impegni di spesa gravanti sul
bilancio regionale saranno adottati dal dirigente dell'Agenzia
regionale posto alle dirette dipendenze funzionali dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, individuata con
propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 quale struttura di
raccordo e riferimento dell'Agenzia regionale, per le attivita' di
protezione civile espletate o in corso ed aventi riflessi sul bilancio
regionale;
ritenuto di stabilire, in considerazione del fatto che l'Agenzia
regionale, dotata di autonomia contabile, operera' a decorrere
dall'anno 2007 con un proprio bilancio:
- che all'approvazione e alla sottoscrizione dei nuovi programmi
operativi annuali, in attuazione delle convenzioni in parola,
provvedera' il Direttore dell'Agenzia regionale;
- che l'Agenzia regionale fara' fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei programmi operativi che approvera' a decorrere
dall'anno 2007 nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
assegnatele specificamente dalla Regione ed iscritte nel bilancio
dell'Agenzia medesima;
- che i riferimenti, nell'ambito delle convenzioni in parola, al
Servizio Protezione civile e al bilancio della Regione Emilia-Romagna
si intenderanno effettuati all'Agenzia regionale e al bilancio della
stessa Agenzia per tutte le attivita' dedotte in convenzione e
definite partitamente nei programmi operativi annuali che verranno
approvati dall'Agenzia a decorrere dal 2007;
- che in attuazione delle convenzioni in parola che prevedono la
possibilita' di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture del
sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali
strumentali all'esercizio di attivita' di protezione civile, esistenti
o da acquisire, il Direttore dell'Agenzia regionale procedera', sulla
base dell'individuazione da parte della Giunta regionale dei beni da
concedere in comodato, alla sottoscrizione del contratto e del verbale
di consegna relativi, nel rispetto delle condizioni previamente
determinate dalla Giunta medesima negli schemi-tipo da essa approvati
(il riferimento al Servizio Protezione civile e al suo Responsabile si
intendera' effettuato all'Agenzia regionale e al suo Direttore);
- che alla sottoscrizione delle nuove convenzioni in applicazione
degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/05 provvedera' il Direttore
dell'Agenzia regionale in conformita' ad uno schema-tipo previamente
approvato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si
provvedera', ove ricorra il caso, all'approvazione contestuale di uno
schema-tipo di contratto di comodato, contenente le clausole
contrattuali e la durata massima del contratto medesimo;
- che in attuazione delle nuove convenzioni che prevedessero la
possibilita' di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture del
sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali
strumentali all'esercizio di attivita' di protezione civile, esistenti
o da acquisire a cura dell'Agenzia regionale, il Direttore
dell'Agenzia medesima procedera', sulla base dell'individuazione da
parte della Giunta regionale dei beni da concedere in comodato, alla
sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna relativi, nel
rispetto delle condizioni previamente determinate nel predetto
schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita'";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto, on. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 450/07 e
1769/06;
su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo
e della Costa. Protezione civile", prof. Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono
espressamente richiamate;
1) di dare atto:
- che con L.R. 1/05 e' stata istituita l'Agenzia regionale di
Protezione civile, dotata di autonomia tecnico-operativa,
amministrativa e contabile;
- che nelle more dell'approvazione da parte dei competenti organi
regionali di tutti gli atti costitutivi ed organizzativi dell'Agenzia
regionale, necessari a conferirle la piena operativita', il Servizio
Protezione civile, in forza di quanto previsto dall'art. 25, comma 3
della L.R. 1/05, ha continuato ad operare a tutti gli effetti al fine
di assicurare la necessaria continuita' delle attivita' di protezione
civile di competenza regionale;
- che il Servizio Protezione civile ha stipulato con soggetti e
strutture operative facenti parte del sistema regionale di protezione
civile, ai fini della reciproca collaborazione in detto settore,
apposite convenzioni pluriennali, approvate con le seguenti
deliberazioni della Giunta regionale:
- deliberazione della Giunta regionale 797/03 "Convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche agricole e
forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato", prorogata da
ultimo al 31/12/2007 con deliberazione della Giunta regionale
1934/06;
- deliberazione della Giunta regionale 1354/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale con il Ministero
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile - Direzione regionale per
l'Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile", con scadenza al 16 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1377/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna, per la
reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile", con
scadenza al 7 agosto 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1454/03 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro quinquennale  tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ARNI (Azienda regionale per la navigazione interna)
per la reciproca collaborazione nelle attivita' di protezione civile",
con scadenza al 31 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1584/03 "Approvazione degli
schemi di convenzioni-quadro quinquennali con i coordinamenti e le
organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile.
Approvazione del programma operativo per l'anno 2003", con scadenza al
28 luglio 2008;
- deliberazione della Giunta regionale 1765/04 "Approvazione dello
schema di convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna e la Croce
Rossa Italiana - Comitato regionale Emilia-Romagna, per il concorso
alle attivita' di protezione civile nel territorio regionale", con
scadenza al 6 ottobre 2009;
- che le convenzioni di cui al presente punto 1 continuano ad
esplicare i propri effetti sino alla scadenza ivi prevista, salvo
risoluzione anticipata;
- che gli atti di liquidazione delle somme, previste nei programmi
operativi approvati in attuazione di tali convenzioni negli anni
precedenti al 2007, conseguenti ad impegni di spesa gravanti sul
bilancio regionale saranno adottati dal Dirigente dell'Agenzia
regionale posto alle dirette dipendenze funzionali dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, individuata con
propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 quale struttura di
raccordo e riferimento dell'Agenzia regionale, per le attivita' di
protezione civile espletate o in corso ed aventi riflessi sul bilancio
regionale;
2) di stabilire:
- che a decorrere dall'anno 2007 all'approvazione e alla
sottoscrizione dei programmi operativi annuali, in attuazione delle
convenzioni di cui al punto 1, provvedera' il Direttore dell'Agenzia
regionale;
- che l'Agenzia regionale fara' fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei programmi operativi che approvera' a decorrere
dall'anno 2007 nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
assegnatele specificamente dalla Regione ed iscritte nel bilancio
dell'Agenzia medesima;
- che i riferimenti, nell'ambito delle convenzioni di cui al punto 1,
al Servizio Protezione civile e al bilancio della Regione
Emilia-Romagna si intendono effettuati all'Agenzia regionale e al
bilancio della stessa Agenzia per tutte le attivita' dedotte in
convenzione e definite partitamente nei programmi operativi annuali
che verranno approvati dall'Agenzia a decorrere dal 2007;
- che in attuazione delle convenzioni di cui al punto 1 che prevedono
la possibilita' di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture
del sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali
strumentali all'esercizio di attivita' di protezione civile, esistenti
o da acquisire, il Direttore dell'Agenzia regionale procedera', sulla
base dell'individuazione da parte della Giunta regionale dei beni da
concedere in comodato, alla sottoscrizione del contratto e del verbale
di consegna relativi, nel rispetto delle condizioni previamente
determinate dalla Giunta medesima negli schemi-tipo da essa approvati
(i riferimenti al Servizio Protezione civile e al suo Responsabile si
intenderanno effettuati all'Agenzia regionale e al suo Direttore);
- che alla sottoscrizione delle nuove convenzioni in applicazione
degli articoli 14 e 15 della L.R. 1/05 provvedera' il Direttore
dell'Agenzia regionale in conformita' ad uno schema-tipo previamente
approvato con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si
provvedera', ove ricorra il caso, all'approvazione contestuale di uno
schema-tipo di contratto di comodato, contenente le clausole
contrattuali e la durata massima del contratto medesimo;
- che in attuazione delle nuove convenzioni che prevedessero la
possibilita' di concedere  in comodato ai soggetti e alle strutture
del sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali
strumentali all'esercizio di attivita' di protezione civile, esistenti
o da acquisire a cura dell'Agenzia regionale, il Direttore
dell'Agenzia medesima procedera', sulla base dell'individuazione da
parte della Giunta regionale dei beni da concedere in comodato, alla
sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna relativi, nel
rispetto delle condizioni previamente determinate nel predetto
schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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