REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2007, n. 561

Direttiva integrativa in applicazione dell'art. 10 "Interventi urgenti di protezione civile" della L.R. 1/05 riguardanti le Direzioni generali regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di Protezione civile", di seguito legge istitutiva, la
Regione Emilia-Romagna ha provveduto, nell'esercizio delle
attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia
di protezione civile e volontariato, istituendo per l'esercizio dei
compiti e delle attivita' di competenza regionale in detta materia
un'apposita Agenzia regionale di Protezione civile, di seguito Agenzia
regionale, dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e
contabile;
dato atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/05 al verificarsi o
nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della
dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo
8 della legge medesima, che renda necessari specifici lavori o altri
interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell'Agenzia
regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari,
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita'
dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a cio' specificamente
destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta
regionale;
vista la propria deliberazione n. 388 del 26 marzo 2007, con la quale
sono state impartite le direttive generali in applicazione dell'art.
10 della L.R. 1/05, limitatamente agli interventi ed alle attivita' da
realizzare con risorse del bilancio dell'Agenzia regionale di
protezione civile;
considerato che in occasione o nell'imminenza di situazioni di
pericolo possono rendersi necessari specifici lavori od altri
interventi indifferibili ed urgenti alla cui realizzazione debbono
provvedere, in ragione delle specifiche responsabilita' istituzionali,
strutture operative appartenenti alla tecnostruttura della Giunta
della Regione Emilia-Romagna;
dato atto che in tali circostanze le risorse finanziarie necessarie
all'esecuzione degli interventi sono iscritte nei pertinenti capitoli
di spesa del bilancio regionale;
ritenuto che in tali circostanze l'autorizzazione all'attivazione
degli interventi sia di competenza del Presidente della Giunta ovvero,
se delegato, dell'Assessore competente, su richiesta del Direttore
dell'Agenzia al quale pertiene, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/05,
la responsabilita' degli adempimenti tecnici istruttori;
ritenuto altresi', che siano i Direttori regionali competenti a
segnalare all'Agenzia regionale di protezione civile le esigenze del
caso e che alle strutture da essi dipendenti competa, nei casi in cui
l'autorizzazione venga concessa, l'adozione di tutti gli atti
amministrativo-contabili conseguenti;
ritenuto, pertanto, di dover integrare le direttive precedentemente
impartite con la propria deliberazione 388/07 e di approvare, in
applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05, una direttiva
integrativa avente ad oggetto:
- le disposizioni generali, le finalita' e i presupposti per
l'applicazione dell'art. 10 con riferimento alle strutture operative
appartenenti alla tecnostruttura della Giunta della Regione
Emilia-Romagna che possono comportare un onere finanziario a carico
del bilancio della Regione al fine di eseguire specifici lavori o
altri interventi indifferibili ed urgenti;
- le modalita' di attivazione per la realizzazione dei lavori o altri
interventi di cui sopra;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, recante:
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 "Agenzia
regionale di Protezione civile: modifica della propria deliberazione
1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e
contabilita'";
- le proprie delibere n. 1057 del 24/7/2006, n. 1150 del 31/7/2006 e
n. 1663 del 27/11/2006;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto, on. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 450/07 e
1769/06;
su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo
e della costa. Protezione civile", prof. Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05, la
direttiva in Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto, quale integrazione alla direttiva generale approvata con la
propria deliberazione 388/07;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1)
Direttiva integrativa in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05
con riferimento alle strutture operative appartenenti alla 
tecnostruttura della Giunta della Regione Emilia-Romagna
1. Disposizioni generali
L'articolo 10 della L.R. 1/05, per le ipotesi in cui si verifichi o
sia imminente una situazione di pericolo, oltre ai lavori propriamente
detti, fa riferimento ad altri interventi indifferibili ed urgenti.
Tra questi ultimi sono ricomprese anche le misure finalizzate alla
realizzazione di opere urgenti e all'acquisizione in via d'urgenza di
beni e servizi, compresi quelli volti ad  assicurare forme di prima
assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso, tra cui,
in via indicativa, l'acquisizione di materiale assistenziale, di
servizi di trasporto di cose e persone,  per far fronte a situazioni
di crisi e di emergenza, anche in assenza della loro formale
dichiarazione da parte degli organi competenti ai sensi dalla
normativa vigente.
Per provvedimenti amministrativi necessari si intendono, in relazione
alla loro particolare natura, anche le autorizzazioni volte a
ripristinare le situazioni iniziali, consentire il ritorno a normali
condizioni nelle aree del territorio regionale o fronteggiare
situazioni emergenziali di varia natura. Le autorizzazioni
amministrative nei casi sopra indicati, danno origine all'assunzione
di specifici obblighi giuridici nei confronti di soggetti terzi, con
conseguenti obblighi di natura contabile che si traducono in impegni
in forma di concorso finanziario a copertura totale o parziale degli
oneri relativi all'esecuzione dei lavori o interventi di cui sopra.
Qualora le autorizzazioni di cui sopra siano destinate a strutture
operative appartenenti alla tecnostruttura della Giunta della Regione
Emilia-Romagna, esse sono disposte dal Presidente della Giunta
regionale ovvero, se delegato, dall'Assessore competente, su proposta
del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile.
I Direttori regionali competenti (ove ne ricorrano i presupposti, come
meglio specificati al successivo punto 2 della presente direttiva)
provvedono a richiedere al Direttore dell'Agenzia regionale di
Protezione civile, tempestivamente e, se possibile - compatibilmente
con l'urgenza della situazione - con apposita nota, l'avvio del
procedimento di concessione dell'autorizzazione di cui sopra,
specificando:
- l'evento di origine naturale o connesso con l'attivita' umana che
determina o puo' determinare la situazione di pericolo;
- l'importo che si stima necessario per la realizzazione
dell'intervento;
- la struttura operativa della direzione di cui trattasi competente
per la realizzazione degli interventi conseguenti;
- il capitolo di spesa del bilancio regionale sul quale far gravare la
spesa conseguente, avendovi preventivamente accertato la
compatibilita' economica, la conformita' ai principi ed alle
disposizioni dettate dalla L.R. 40/01 e la necessaria disponibilita'
finanziaria.
Contestualmente alla richiesta viene trasmessa ogni documentazione
rilevante disponibile.
Il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ricevuta la
richiesta, procede, avvalendosi degli uffici preposti, all'istruttoria
tecnica e, nel piu' breve tempo possibile, ove riscontri la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 della L.R. 1/05,
predispone la proposta di nota di autorizzazione e la trasmette
all'organo politico per le valutazioni ed i seguiti di competenza.
A seguito del ricevimento della nota di autorizzazione la Direzione
regionale della struttura destinataria della medesima provvede nel
rispetto delle disposizioni organizzative vigenti:
- alla predisposizione dello schema di deliberazione della Giunta
regionale di ratifica dell'autorizzazione concessa, da approvarsi, di
norma, entro i successivi 90 giorni;
- alla successiva predisposizione ed adozione degli atti
amministrativi di impegno della spesa a carico dei capitoli del
bilancio regionale individuati nella richiesta nonche' di liquidazione
delle somme spettanti nei limiti dell'importo autorizzato secondo le
modalita' che verranno stabilite nei singoli provvedimenti.
Le spese autorizzate ai sensi della presente direttiva graveranno sui
capitoli del bilancio regionale pertinenti per materia, in ragione
delle competenze istituzionali delle strutture operative interessate.
2. Finalita' e presupposti per l'applicazione dell'art. 10
L'autorizzazione nei termini sopra indicati e' disposta nei casi in
cui sussista:
- il nesso di causalita' tra la situazione di pericolo o di danno e
l'evento di origine naturale o connesso con l'attivita' umana;
- l'urgenza e l'indifferibilita' dei lavori o altri interventi;
- la necessita' di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica
incolumita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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