REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 388

Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 1/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 recante "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di Protezione civile", di seguito legge istitutiva, la
Regione Emilia-Romagna ha provveduto, nell'esercizio delle
attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia
di protezione civile e volontariato, istituendo per l'esercizio dei
compiti e delle attivita' di competenza regionale in detta materia
un'apposita Agenzia regionale di Protezione civile, di seguito Agenzia
regionale, dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e
contabile;
dato atto che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/05 al verificarsi o
nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della
dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo
8 della legge medesima, che renda necessari specifici lavori o altri
interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell'Agenzia
regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari,
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita'
dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a cio' specificamente
destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta
regionale;
considerato che:
- a partire, in particolare, dall'ultimo decennio si sta assistendo
anche nel territorio della regione Emilia-Romagna ad un progressivo
aumento di eventi estremi di origine naturale, oltre che ad eventi
connessi con l'attivita' umana, configuranti pericoli per le
popolazioni, il territorio, i beni patrimoniali e le infrastrutture,
che possono determinare situazioni di crisi o di emergenza;
- che nell'ambito delle attivita' del sistema regionale di protezione
civile di cui all'art. 3 della L.R. 1/05 sono ricomprese, tra le
altre, quelle dirette al soccorso alle popolazioni colpite mediante
interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza, a
fronteggiare e superare l'emergenza con interventi di somma urgenza e
interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture
danneggiati;
ritenuto di approvare in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05
una direttiva generale avente ad oggetto:
- le disposizioni generali, le finalita' e i presupposti per
l'applicazione dell'art. 10 e la specificazione dei soggetti che per
far fronte alle situazioni di pericolo possono richiedere un
contributo finanziario all'Agenzia regionale al fine di eseguire
specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti;
- le modalita' di assegnazione all'Agenzia regionale delle risorse
finanziarie per la realizzazione dei lavori o altri interventi di cui
sopra;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 "Agenzia
regionale di Protezione civile: modifica della propria deliberazione
1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e
contabilita'";
- le proprie delibere n. 1057 del 24/7/2006, n. 1150 del 31/7/2006 e
n. 1663 del 27/11/2006;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto, on. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 447/03 e
successive modificazioni e 1769/06;
su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo
e della costa. Protezione civile", prof. Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05, la
direttiva generale in Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1)
Direttiva generale in applicazione dell'articolo 10 della L.R. 1/05
1. Disposizioni generali
L'articolo 10 della L.R. 1/05, per le ipotesi in cui si verifichi o
sia imminente una situazione di pericolo, oltre ai lavori propriamente
detti, fa riferimento ad altri interventi indifferibili ed urgenti.
Tra questi ultimi sono ricomprese anche le misure finalizzate alla
realizzazione di opere urgenti e all'acquisizione in via d'urgenza di
beni e servizi, compresi quelli volti ad  assicurare forme di prima
assistenza alla popolazione colpita da un evento calamitoso, tra cui,
in via indicativa, l'acquisizione di materiale assistenziale, di
servizi di trasporto di cose e persone,  per far fronte a situazioni
di crisi e di emergenza, anche in assenza della loro formale
dichiarazione da parte degli organi competenti ai sensi dalla
normativa vigente.
Per provvedimenti amministrativi necessari si intendono, in relazione
alla loro particolare natura, anche le autorizzazioni volte a
ripristinare le situazioni iniziali, consentire il ritorno a normali
condizioni nelle aree del territorio regionale o fronteggiare
situazioni emergenziali di varia natura. Le autorizzazioni
amministrative nei casi sopra indicati, danno origine all'assunzione
di specifici obblighi giuridici nei confronti di soggetti terzi, con
conseguenti obblighi di natura contabile che si traducono in impegni
in forma di concorso finanziario a copertura totale o parziale degli
oneri relativi all'esecuzione dei lavori o interventi di cui sopra.
Le autorizzazioni sono disposte dal Direttore dell'Agenzia regionale
anche con apposita nota, nella quale sono indicati l'evento di origine
naturale o connesso con l'attivita' umana, i soggetti beneficiari che
richiedono all'Agenzia regionale il contributo finanziario, l'importo
che si autorizza a titolo di concorso finanziario, gli atti e la
documentazione, compresa quella attestante la stima dei costi o la
spesa eventualmente gia' sostenuta, che tali soggetti devono
presentare nei termini stabiliti dall'Agenzia regionale per l'adozione
a cura di quest'ultima degli atti amministrativi di assunzione
dell'onere di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia e liquidazione
delle somme spettanti nei limiti dell'importo autorizzato.
L'autorizzazione, nei termini sopra indicati, al concorso finanziario
e' necessaria nei soli casi in cui la stessa e' disposta su richiesta
ed a favore di soggetti diversi dall'Agenzia regionale, individuati
nel successivo punto 2.
Ogni autorizzazione disposta dal Direttore dell'Agenzia regionale e'
comunicata all'Assessore competente.
2. Soggetti beneficiari del concorso finanziario per l'esecuzione di
specifici lavori o altri interventi di cui all'art. 10
Ferma restando la possibilita' per l'Agenzia regionale di provvedere
direttamente all'acquisizione in via d'urgenza di beni e servizi, le
autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto
1. possono essere disposte a favore di Enti locali territoriali e loro
forme associative, di Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico
nonche' delle strutture operative (non appartenenti alla Regione), tra
cui le organizzazioni di volontariato e relativi enti di servizio, di
cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 1/05, per far fronte, per quanto
di competenza, a lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti.
Al fine di consentire la concessione del finanziamento con l'utilizzo
delle risorse in conto capitale sara' necessario, per il rispetto
delle compatibilita' con le disposizioni indicate nella Legge 350/03,
verificare se l'intervento sul quale viene concesso il finanziamento
sia unicamente finalizzato alla rimozione di pericoli incombenti o
potenziali per la sicurezza delle persone o di infrastrutture di
pubblica utilita' con l'obiettivo di garantire la salvaguardia
dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente e degli
insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni.
3. Finalita' e presupposti per l'applicazione dell'art. 10
L'autorizzazione nei termini sopra indicati a favore dei soggetti
specificati nel precedente punto 2. e' disposta nei casi  in cui
sussista:
- il nesso di causalita' tra la situazione di pericolo o di danno e
l'evento di origine naturale o connesso con l'attivita' umana;
- l'urgenza e l'indifferibilita' dei lavori o altri interventi;
- la necessita' di rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica
incolumita'.
4. Procedure per l'assegnazione delle risorse da parte della Regione
all'Agenzia regionale, a copertura degli oneri di spesa di cui
all'art. 10
L'Agenzia regionale, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi
necessari  a far fronte alle situazioni di pericolo o di danno che
comportano l'assunzione di oneri finanziari sul proprio bilancio anche
per la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al
precedente punto 2., provvede preventivamente e con cadenza di norma
trimestrale ad inoltrare alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di
assegnazione dei fondi a valere sulle disponibilita' a tal fine
iscritte nel bilancio regionale e nel proprio bilancio, quantificate
sulla base di una stima di fabbisogno elaborata con riferimento alle
segnalazioni ricevute e sulla base della ricognizione interna di
possibili situazioni emergenziali.
La Giunta regionale sulla base di tale richiesta provvede con proprio
atto all'assegnazione dei fondi, rinviandone la concessione ed
assunzione dell'impegno contabile del bilancio regionale a successivi
atti predisposti dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale, individuato con deliberazione di Giunta regionale 1769/06
quale struttura di raccordo e riferimento dell'Agenzia regionale.
Il Direttore dell'Agenzia regionale, a seguito dell'adozione della
predetta delibera di Giunta regionale di assegnazione dei fondi, puo'
disporre, ove ricorrano le finalita' e i presupposti di cui alla
presente direttiva e nei limiti delle risorse assegnatele, le
autorizzazioni al concorso finanziario nei termini indicati al punto
1. che precede a favore dei soggetti specificati nel precedente punto
2., assumendo i relativi impegni di spesa sul bilancio dell'Agenzia.
Con cadenza di norma trimestrale il Direttore dell'Agenzia regionale
trasmette le determinazioni di cui sopra al Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale che provvede, sussistendo tutti gli
elementi giuridico-contabili necessari:
a) alla quantificazione e concessione dei fondi all'Agenzia regionale
nei limiti dell'importo assegnatole con delibera di Giunta regionale;
b) all'assunzione dell'impegno di spesa (quale risultato
dell'ammontare delle autorizzazioni legittimamente concesse) con
imputazione degli oneri a carico dei capitoli del bilancio regionale
all'uopo indicati;
c) alla liquidazione dell'importo concesso per consentire all'Agenzia
regionale di procedere al pagamento degli oneri dovuti ai soggetti
beneficiari individuati nelle autorizzazioni, secondo il percorso
amministrativo-contabile suindicato e nel rispetto delle prescrizioni
tecniche rinvenibili nei provvedimenti stessi.
5. Adempimenti dell'Agenzia regionale di Protezione civile per
l'utilizzo dei fondi regionali
L'Agenzia regionale, a seguito della concessione dei fondi e
dell'avvenuta erogazione delle risorse finanziarie regionali, provvede
all'adozione degli atti amministrativi di liquidazione del concorso
finanziario spettante ai soggetti beneficiari nei limiti dell'importo
autorizzato dal Direttore dell'Agenzia e sulla base della verifica
delle specifiche prescrizioni tecnico-operative e procedure gestionali
indicate nelle autorizzazioni stesse.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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