REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 16 maggio 2007, n. 115

Indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2007/2009 di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 e della L.R. 22 maggio 1980, n. 39. (Proposta della Giunta regionale in data 3 aprile 2007, n. 447)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 447 del 3
aprile 2007, recante "Indirizzi e criteri per la formulazione del
programma 2007/2009 di edilizia scolastica ai sensi della Legge 11
gennaio 1996, n. 23 e della L.R. 22 maggio 1980, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni - Proposta all'Assemblea legislativa";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione assembleare referente "Turismo Cultura Scuola Formazione
Lavoro Sport", giusta nota prot. n. 7130 in data 11 aprile 2007,
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione assembleare;
visti:
- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle
procedure definite dall'art. 4 per l'approvazione da parte delle
Regioni dei Piani generali triennali e dei relativi Piani annuali di
attuazione;
- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica" come
successivamente modificata ed integrata, il cui art. 3, comma 1,
dispone che la Giunta regionale finanzi l'esecuzione delle opere sulla
scorta degli indirizzi definiti dall'Assemblea legislativa;
- l'art. 1, comma 625 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) con il quale e' stata autorizzata la spesa di 250
milioni di Euro per l'attivazione dei Piani di edilizia scolastica ai
sensi dell'art. 4 della Legge 23/96, di cui sopra, per il triennio
2007/2009;
- la L.R. del 29 dicembre 2006, n. 21 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e Bilancio
pluriennale 2007/2009" con la quale per l'annualita' 2007 sono resi
disponibili ai sensi della L.R. 39/80, di cui sopra, sul Capitolo
73060, Euro 4.129.172,85 per opere di edilizia scolastica;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 "Legge per la montagna";
- gli artt. 45 e 46 della L.R. 12/03;
rammentato che:
- l'art. 4, comma 4 della Legge 23/96, prevede che le Regioni
approvino i rispettivi Piani generali triennali entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione nel quale sara' definita la quota
regionale di finanziamento per l'annualita' 2007 del Piano generale
triennale 2007/2009 sopracitato a valutato necessario e opportuno, al
fine di garantire il rispetto di detto termine, avviare il percorso di
programmazione degli interventi in attesa dell'emanazione del decreto
stesso;
- l'art. 1, comma 625 della sopraccitata Legge finanziaria 2007
prevede che il 50% delle risorse assegnate ad ogni Regione siano
destinate "al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti
Enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato,
la Regione e l'Ente locale interessato concorrono nell'ambito dei
piani di cui all'art. 4 della medesima Legge 23/96 in parti uguali . .
. , ai fini del finanziamento dei singoli interventi";
ritenuto opportuno, per una sinergica ed efficace utilizzazione delle
risorse disponibili, definire un Piano di utilizzo integrato che
raccordi le disposizioni nazionali e regionali, individuando le opere
da finanziare su segnalazione delle Amministrazioni provinciali
secondo le modalita' e gli indirizzi indicati nel dispositivo del
presente atto;
ritenuto altresi' opportuno, per quanto concerne specificamente gli
interventi di miglioramento o adeguamento sismico, l'utilizzo
prioritario delle risorse destinate al Piano straordinario di messa in
sicurezza degli edifici scolastici di cui all'art. 80, comma 21, della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevedendo altresi' l'eventuale
finanziamento della Legge 23/96 in casi di assoluta emergenza e/o
evidenziati durante l'attuazione del programma di verifiche tecniche,
coordinato dal Servizio regionale Geologico, Sismico e dei Suoli, ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3362/04 e successive modificazioni ed integrazioni;
dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli:
- del Comitato di Coordinamento istituzionale e della Conferenza della
scuola nella seduta del 15 marzo 2007;
- della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 2 aprile
2007;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
A) l'approvazione dei seguenti criteri e indirizzi per la formulazione
del programma triennale degli interventi di edilizia scolastica
2007/2009 ai sensi della Legge 23/96 della L.R. 39/80 e successive
modifiche ed integrazioni:
1) in accordo con gli indirizzi della programmazione nazionale viene
data priorita' agli interventi finalizzati:
- all'adeguamento delle strutture esistenti alle vigenti normative in
materia di sicurezza, agibilita', igiene e accessibilita' con
riferimento anche agli aspetti del contesto ambientale entro cui sono
localizzate le scuole stesse, anche mediante nuove edificazioni quando
i costi di ristrutturazione e le esigenze di ampliamento siano tali da
rendere questa soluzione piu' vantaggiosa;
- al soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente
all'aumento della popolazione scolastica calcolato nel quinquiennio
2005/2009;
- all'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della scuola e ai
processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
- alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul
territorio;
2) ciascuna annualita' delle risorse regionali e nazionali viene
riparita in quote provinciali proporzionali per 60% al numero
complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali dell'infanzia
del primo e del secondo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007, e per il
40 % in base al valore di sintesi degli indicatori MPI riguardanti
l'edilizia scolastica attriubuito a ciascuna Provincia. La
combinazione dei due indici determina il seguente prospetto:
Provincia	Quota provinciale
Bologna	20,38%
Ferrara	8,04%
Forli'	10,12%
Modena	16,76%
Parma	10,13%
Piacenza	7,45%
Ravenna	7,84%
Reggio Emilia	12,08%
Rimini	7,20%
per le annualita' 2008 e 2009 la quota relativa ai valori di sintesi
degli indicatori MPI per l'edilizia scolastica di cui al punto
precedente potra' essere rimodulata sulla base delle informazioni
relative agli edifici scolastici presenti nella "Nuova anagrafe
dell'edilizia scolastica" - art. 7 della Legge 23/96 - in fase di
implementazione;
3) la quota provinciale viene destinata per non meno del 60% agli
interventi sulle strutture della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di competenza dei Comuni e per la restante parte alle strutture
del secondo ciclo di competenza delle Provincie;
4) la spesa minima ammissibile e' cosi' quantificata:
- per gli interventi di messa a norma in Euro 150.000 riducibili a
Euro 100.000 per gli interventi da realizzarsi nei comuni fino a 5.000
abitanti o classificati montani;
- per le altre tipologie di intervento in Euro 250.000,00 riducibili a
Euro 200.000,00 per gli interventi da realizzarsi nei comuni fino a
5.000 abitanti o classificati montani;
detti importi - riferiti anche a piu' interventi purche' ricompresi in
un unico appalto - sono comprensivi delle spese per indagini e
progettazione, calcolate forfettariamente in misura non superiore al
15% dell'importo a base d'asta comprensiva di IVA e di ogni altra
imposta e spesa accessoria;
5) l'importo dei finanziamenti delle opere finanziate ai sensi della
L.R. 39/80 non puo' essere inferiore al 30% ne' superiore al 50% della
spesa ammessa;
6) costituiscono ulteriori criteri di priorita':
- interventi che si realizzino attraverso l'adozione di tecniche e di
principi costruttivi di bioarchittetura, bioedilizia e risparmio
energetico;
- la progettazione definitiva o esecutiva e l'immediata
cantierabilita' dell'intervento, nonche' l'assenza di vincoli o
condizioni che pregiudichino il rispetto dei termini e delle
condizioni previsti dalla legge;
- interventi compresi negli accordi-quadro per lo sviluppo delle zone
montane di cui alla L.R. 20 gennaio 2003, n. 2;
7) i piani comprendenti gli interventi relativi a tutti gli ordini di
scuola suddivisi in due elenchi:
- interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo relativo
al "patto per la sicurezza", previsto dall'art. 1, comma 625 della
Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007), da finanziarsi ai sensi della
Legge 23/96 e L.R. 39/80; - interventi da finanziarsi ai sensi della
L.R. 39/80; sono Proposti - nel rispetto dei criteri sopra indicati e
nell'ordine di priorita' stabilito da ciascuna Provincia - nell'ambito
delle Conferenze provinciali di coordinamento previste dall'art. 46
della L.R. 12/03 approvati dal competente organo della Provincia;
8) la spesa da sostenere per la realizzazione delle opere per il
programma 2007/2009 sara' cosi' articolata:
- per gli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo
relativi al "Patto per la sicurezza" previsto dall'art. 1 comma 625
della Legge 296/06 sopra citata, deve essere suddivisa in parti uguali
attraverso la quota stanziata dallo Stato, la quota stanziata dalla
Regione sul Capitolo 73060 e con la partecipazione dell'Ente locale
interessato;
- per gli altri interventi previsti, con la disponibilita' residua sul
Capitolo 73060 per l'annualita' 2007 e le risorse che saranno messe a
disposizione sul medesimo Capitolo per gli anni 2008 e 2009, con la
partecipazione dell'Ente locale interessato;
- per gli interventi da finanziarsi nelle annualita' 2008 e 2009, con
le quote che si renderanno disponibili ai sensi della Legge 23/96 e
con la partecipazione dell'Ente locale interessato;
9) le domande di finanziamento, formulate su apposita modulistica
fornita dalla Regione e contenente i principali dati significativi ai
fini della valutazione circa l'ammissibilita' e il grado di priorita'
dell'intervento, sono inoltrate alla Provincia competenze per
territorio entro il termine da questa fissato;
10) le domande devono essere corredate di dichiarazione della
competente autorita' dell'ente richiedente attestante la sussistenza,
ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 23/96, del progetto
preliminare delle opere di cui viene chiesto il finanziamento;
11) entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto approvato
dall'Assemblea legislativa, i Piani provinciali di cui al punto 7 sono
inoltrati alla Regione, che provvedera' a verificarne la coerenza con
gli indirizzi della programmazione regionale e nazionale;
12) nella fase attuativa dei singoli piani annuali del piano
triennale, per gli interventi che non rientrano nelle opere di messa
in sicurezza e di adeguamento normativo di cui al "Patto per la
sicurezza" previsto dall'art. 1, comma 625 della Legge 296/06 (Legge
finanziaria 2007) la revoca e la riassegnazione, anche parziale, dei
finanziamenti nonche' le autorizzazioni all'utilizzo di residui di
mutui gia' concessi relativi alla Legge 23/96, vengono disposte con
atto del dirigente della struttura regionale competente;
B) di stabilire che la Giunta regionale approvera' il Piano generale
triennale e i relativi Piani annuali di attuazione sulle proposte
presentate dalle Province ai sensi dei criteri sopra esposti;
C) di stabilire che la Giunta regionale potra' apportare modifiche
alle modalita' attuative indicate ai precedenti punti in coerenza con
quanto sara' previsto dai provvedimenti attuativi della Legge 23/96 e
dell'art. 1, comma 625, della Legge 296/06;
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la piu' ampia
diffusione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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