DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1855
L.R. 44/95, art. 5: conferimento ad ARPA della realizzazione di interventi evolutivi connessi all'elaborazione del catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/03 - Approvazione schema di convenzione. Assunzione impegni di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, sussistendo i presupposti di cui
all'art. 5 della L.R. 44/95, all'Agenzia regionale per la Prevenzione
e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna (ARPA) con sede in Bologna,
Via Po n. 5, la realizzazione di azioni relative:
- a interventi evolutivi al sistema di Catasto regionale, finalizzati
sia alla rappresentazione cartografica delle aziende e dei rischi
associati sia alla gestione delle verifiche ispettive;
- allo svolgimento delle attivita' di inserimento nel Catasto RIR di
dati delle aziende riferite alle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini;
come regolato dettagliatamente dallo schema di convenzione allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base
delle specifiche tecnico-economiche depositate agli atti presso il
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale e di stabilire che le attivita'
avranno decorrenza dalla data di esecutivita' del presente atto,
previa sottoscrizione della convenzione stessa, e termineranno entro
12 mesi;
3) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del
suolo e della costa provvedera', in applicazione della normativa
regionale vigente, alla sottoscrizione della convenzione, redatta in
conformita' dello schema approvato;
4) di dare atto che la convenzione comporta l'assunzione, da parte
della Regione, di un onere finanziario di Euro 57.240,00;
5) di dare atto inoltre che le attivita' in discorso sono attivita'
istituzionali e pertanto rese fuori dal campo di applicazione dell'IVA
per carenza dei presupposti di imponibilita' ai sensi degli artt. 1, 3
e 4 del DPR 633/73;
6) di stabilire altresi' che la struttura di coordinamento della
Giunta regionale per le attivita' previste nella convenzione di cui al
precedente punto 2) e' il Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e che spettera' quindi al Responsabile dello stesso
verificare il concreto svolgimento delle attivita' concordate;
7) di impegnare la spesa di Euro 57.240,00 nel modo seguente:
- quanto a Euro 45.240,00, registrata con il n. 5215 di impegno, sul
Capitolo n 37364 "Interventi per l'attuazione del Piano d'azione
ambientale per un futuro sostenibile: spese per l'adeguamento
tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria del
sistema informativo regionale ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84 DLgs
31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) - Mezzi
statali" UPB 1.4.2.3.14225 del Bilancio regionale di previsione
dell'esercizio finanziario 2006, che presenta la necessaria
disponibilita';
- quanto ad Euro 12.000,00 registrata con il n. 5216 di impegno, sul
Capitolo 37062 "Interventi per l'attuazione del Piano d'azione
ambientale per un futuro sostenibile: attivita' di ricerca e
sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70,
74, 81 e 84 DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999)
- Mezzi statali" UPB 1.4.2.2.13235 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2006, che e' dotato della necessaria disponibilita';
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della
propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni, alla
liquidazione della spesa prevista col presente provvedimento
provvedera' il Responsabile del Servizio competente per materia, con
propri atti formali, a presentazione di regolari note di addebito
secondo le modalita' previste dall'art. 5 della convenzione;
9) di dare atto che qualora si dovessero verificare ritardi nella
effettuazione delle attivita' da parte dell'Agenzia, per cause non
imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione, tali
ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di
consegna, per un periodo massimo di 6 mesi, concessa mediante lettera
dal Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico;
10) di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA regolante i
rapporti per la realizzazione di attivita' connesse al Catasto degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 14
della L.R. 26/03
L'anno . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . . . del mese . . .
. . . . . . . .
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Direttore generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ., ai sensi della delibera di Giunta regionale n.. . .
. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , che
elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la
Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
- l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata ARPA con sede in Bologna,
Via Po n. 5 (partita IVA e codice fiscale 04290860370), rappresentata
per la sottoscrizione del presente contratto dal Direttore generale .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che elegge
domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede medesima.
Premesso:
- che la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" all'art. 5 individua funzioni,
attivita' e compiti assegnati istituzionalmente all'ARPA tra cui la
realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale
sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici,
sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il
flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema
informativo nazionale ambientale (lett. e);
- che, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 5, consente ad ARPA di
definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici per
l'adempimento delle proprie funzioni;
- che con la L.R. 26/03 "Disposizioni in materia di pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ai
sensi dell'art. 14 viene istituito presso l'ARPA, nell'ambito del
Sistema informativo regionale, il Catasto regionale degli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante (di seguito "Catasto RIR");
- che ARPA, nell'ambito di un protocollo d'intesa tra il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Emilia-Romagna e la
Provincia di Modena, il cui schema e' stato approvato con DGR 1135/04,
ha realizzato le seguenti attivita' connesse all'elaborazione del
modello di Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, ai sensi del citato art. 14 della L.R. 26/03:
a) analisi di interventi evolutivi del Catasto RIR finalizzati alla
rappresentazione cartografica delle aziende e dei rischi associati
nonche' alla gestione delle verifiche ispettive;
b) effettuazione di test del prototipo di Catasto RIR al fine di
verificarne il funzionamento;
c) inserimento nel Catasto RIR delle informazioni relative agli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante ubicati nella provincia
di Modena soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 ed all'art. 8
del DLgs 334/99;
considerato che per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla LR
26/03 si rende necessario:
a) attuare interventi evolutivi al sistema di Catasto regionale
oggetto dell'analisi di ARPA, finalizzati sia alla rappresentazione
cartografica delle aziende e dei rischi associati sia alla gestione
delle verifiche ispettive, la cui analisi e' stata elaborata da ARPA
come sopra specificato;
b) svolgere attivita' di inserimento dei dati delle aziende RIR
relative alle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna,
Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini ed effettuare ulteriori test sul
funzionamento del prototipo gia' realizzato per migliorarne la
funzionalita';
tutto ciò premesso e considerato
convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna (ARPA), che
accetta, sulla base delle specifiche tecnico-economiche acquisite ai
protocolli regionali AMB/64684 del 17 luglio 2006 e 2006/1054657 del
27 novembre 2006 e conservate agli atti del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico, la realizzazione dei seguenti
interventi evolutivi e attivita', analiticamente descritti nelle
specifiche stesse:
a) interventi evolutivi al sistema di Catasto regionale gia' oggetto
dell'analisi di ARPA, finalizzati sia alla rappresentazione
cartografica delle aziende e dei rischi associati sia alla gestione
delle verifiche ispettive;
b) attivita' di inserimento dei dati delle aziende RIR relative alle
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena e Rimini e l'effettuazione di ulteriori test sul
funzionamento del prototipo gia' realizzato per migliorarne la
funzionalita'.
Art. 2
Tempi di esecuzione
Le azioni previste dalla presente convenzione decorrono dalla data di
esecutivita' della deliberazione Giunta regionale n. . . . . . . . . .
. . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., previa sottoscrizione
della convenzione stessa, e dovranno terminare entro 12 mesi.
Qualora si dovessero verificare ritardi nella effettuazione da parte
dell'Agenzia, per cause non imputabili ad Arpa e debitamente
riconosciute dalla Regione, tali ritardi, ove giustificati, daranno
luogo ad una proroga dei tempi di consegna, per un periodo massimo di
6 mesi, concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio
Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.
Art. 3
Controllo delle attivita' della convenzione
Le azioni della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Risanamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico che, avvalendosi del
personale del Servizio, verifichera' l'operato dell'Arpa e il rispetto
dei tempi e delle modalita' di attuazione del programma di lavoro in
conformita' della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4
Elaborati e documenti
Le prestazioni tecniche fornite da ARPA ed oggetto della presente
convenzione dovranno tradursi in elaborati, documenti e database
popolati.
In relazione al punto a) ARPA provvedera' alla consegna dei sw
evolutivi e di un rapporto finale a seguito dell'effettuazione dei
test.
In relazione al punto b) ARPA produrra':
- un documento attestante l'avvenuto popolamento del database "Catasto
RIR" con gli stabilimenti interessati ubicati sul territorio delle
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena e Rimini;
- documentazione sulle problematiche emerse ed eventuali esigenze di
modifica dell'applicativo sw.
Art. 5
Corrispettivo e modalita' di pagamento
Le parti convengono che i costi per la realizzazione delle attivita'
oggetto della presente convenzione ammontano a Euro 57.240,00 cosi'
ripartiti:
a) per la realizzazione dei due interventi evolutivi:
- gestione delle verifiche ispettive Euro 32.592,00;
- integrazione interfacce GIS per la rappresentazione di siti a
rischio rilevante per l'ambiente Euro 12.648,00;
b) per le attivita' di inserimento dei dati Euro 12.000,00.
Le attivita' erogate da ARPA sono attivita' istituzionali e pertanto
rese fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei
presupposti di imponibilita' ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R.
633/73.
La Regione Emilia-Romagna eroghera' ad ARPA il corrispettivo dietro
presentazione di note di addebito con le seguenti modalita':
- 40% dell'importo ad avvenuta comunicazione di avvio delle
attivita';
- 60% dell'importo di ciascuna azione dietro consegna degli elaborati
e documenti conclusivi relativi a ciascuna attivita' e previa verifica
della completezza e correttezza delle stesse ai sensi del precedente
art. 3.
Art. 6
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione
a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita';
- mantenere a disposizione del Servizio Risanamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico, nonche' esibirla a richiesta dello stesso,
la documentazione relativa allo svolgimento delle attivita' nonche'
predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative
dell'attivita' stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione.
Art. 7
Collaborazioni esterne
L'ARPA potra' avvalersi, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", di
soggetti esterni.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 8
Riservatezza
I firmatari della convenzione sono tenuti a riservatezza nei confronti
di qualsiasi soggetto, per quanto riguarda criteri e dati
implementativi del progetto informatico.
La riservatezza dei dati viene disciplinata dalla normativa prevista
dal DLgs 196/03.
L'ARPA e' responsabile per il trattamento informatico dei dati e
tenuta al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti nel DLgs
196/03, nonche' a fornire adeguata documentazione in merito alla
Regione.
Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali si applicano le norme vigenti in materia di diritto di
accesso alle informazioni ambientali come disciplinato dal DLgs
195/05.
Art. 9
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 10
Controversie
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si
applicano le norme del Codice civile. Per la risoluzione giudiziale di
ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il
Foro di Bologna.
Art. 11
Registrazione e spese contrattuali
Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese inerenti la stipula della
convenzione.
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, il presente atto, esteso in
duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sara'
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. E' inoltre soggetto
all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modificazioni.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono
come segue.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per ARPA
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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