DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2007, n. 510
Procedura di verifica (screening) del progetto relativo all'ampliamento di un invaso ad uso irriguo in localita' Sarna - La Vezzana, nel comune di Faenza, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dei modesti impatti attesi, il progetto relativo all'ampliamento di un
invaso ad uso irriguo in localita' Sarna - La Vezzana, nel comune di
Faenza, provincia di Ravenna, dalla ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente,
le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per
quanto riguarda l'area di cantiere;
2) poiche' l'area e' classificata come "Zone agricole di tutela
ambientale - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua", il PRG del Comune di Faenza all'art. 16.3 stabilisce
che "per una fascia di 20 m dal piede dell'argine e' vietata qualsiasi
costruzione e devono essere progettate, in occasione di interventi
edilizi, la ricostituzione della vegetazione e la costruzione di
corridoi ecologici"; per quanto riguarda, quindi, le operazioni di
ripristino e di mitigazione dell'impatto paesaggistico e visivo
dell'opera, si dovranno utilizzare, per la piantumazione prevista dal
progetto, specie autoctone e/o naturalizzate che garantiscano un
maggior successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino
un miglior inserimento paesaggistico con la zona ripariale del fiume
Lamone, oltre alle essenze di Ciliegio Selvatico (Prunus Avium) e Noce
Comune (Junglans Regia) dichiarate in progetto;
3) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
4) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento delle
scarpate esterne dell'argine con le relative azioni di manutenzione
periodica;
5) devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo
strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
6) con riferimento al Piano infraregionale delle attivita' estrattive
della Provincia di Ravenna adottato, dovra' essere effettuato il
totale riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi, come
dichiarato in progetto, sia per la realizzazione dell'opera, sia per
la sistemazione in loco, in un terreno aziendale incolto, in modo
conforme alle vigenti disposizioni normative (art. 3, L.R. 17/91);
7) si prescrive il rispetto della fascia di 10 metri dal ciglio della
sponda del fiume Lamone ai sensi del RD 523/1904, nella e' vietato
eseguire scavi o movimenti del terreno;
8) sara' inoltre necessaria l'autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell'art. 142 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6
luglio 2002, n. 137";
9) dovra' essere effettuata l'impermeabilizzazione dell'invaso, allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque
di falda; in particolare, come dichiarato in progetto, la tenuta
idraulica del fondo e quella delle sponde, saranno garantite mediante
un rivestimento con argilla compattata in strati di 15 - 20 cm,
proveniente dallo scavo; lo spessore medio di tale rivestimento e'
stato stimato in circa 0,8 - 1,00 m; la tenuta idraulica dell'invaso
andra' comunque verificata in fase di collaudo;
10) il dimensionamento delle opere di drenaggio per l'intercettazione
delle acque superficiali e del tubo scolmatore dovranno essere
sottoposte all'approvazione della competente autorita' idraulica;
11) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto
si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
12) a tutela della pubblica incolumita' l'invaso venga dotato, come
previsto da progetto, di recinzione perimetrale metallica di altezza
pari a 1.80 m, di scale di emergenza, cancello di accesso chiuso da
lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;
13) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti; in particolare,
considerato che, per il riempimento dell'invaso di progetto si
intendono captare le acque del fiume Lamone, sara' necessaria la
concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone, ai
sensi del Regolamento regionale 41/01;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Marchini
Antonella, al Comune di Faenza, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli, all'Amministrazione provinciale di Ravenna, all'ARPA
Sezione provinciale di Ravenna e all'Autorita' dei Bacini Regionali
Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.