REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 22 marzo 2007, n. 3511

Autorizzazione preventiva (art. 60, DPR 753/80) per realizzazione di una piscina adiacente l'edificio esistente in comune di Guastalla, Via Ligabue n. 17 ad una distanza ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 49 stesso DPR dalla linea Parma-Suzzara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l'intervento di realizzazione di una piscina
adiacente al fabbricato esistente prevista in comune di Guastalla
(distinto al NCEU, foglio 20, mappale 697), nei modi e secondo le
ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente
atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici,
ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da
quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
3.a) dovrà essere realizzata una recinzione che delimita l'area
ferroviaria in modo da impedire qualsiasi azione di avvicinamento
all'area ferroviaria, posizionata ad una distanza minima dalla
ferrovia ai sensi dell'art. 52 del DPR 753/80;
4) di stabilire inoltre quanto segue:
4.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione, il richiedente dovrà presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attività, scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validità;
4.b) qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
4.c) qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attività (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
4.d) il richiedente dovrà dare comunicazione all'azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
4.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa
della costruzione;
4.f) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla
proprietà attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di
presa visione del personale delle amministrazioni competenti alla
sorveglianza della linea ferroviaria in oggetto;
4.g) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la
decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa
Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
4.h) all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente sono
fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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