REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 5
Comma 1)
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna , abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4) e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
omissis
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
omissis
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei
fondi speciali di cui all'articolo 28;
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4) e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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