REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA "RETE EUROPEA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO" (RECEP)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto,
e' autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione
della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione
della Convenzione europea del paesaggio", d'ora in avanti denominata
RECEP.
2. La RECEP e' un'organizzazione a carattere associativo, liberamente
costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, con
l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della
Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale,
partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La RECEP e' disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice
civile alsaziano e mosellano, nonche' dal proprio statuto. Essa e'
iscritta nel Registro delle Associazioni del Tribunal d'istance di
Strasburgo, Francia.
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione alla RECEP e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, e' autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti alla qualita' di membro fondatore della RECEP
sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve essere previamente
comunicata alla Giunta ai fini della verifica delle condizioni in
ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa
provvedera' a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione
dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 3
Rappresentanti regionali
negli Organi dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli
Organi della RECEP in conformita' allo statuto della medesima.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di
ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per
l'importo di 10.000,00 Euro, e con una quota di iscrizione annuale il
cui importo viene determinato ai sensi dello statuto di RECEP e
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
2. La Regione puo' concedere contributi per la realizzazione di
programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP,
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio e secondo le modalita' stabilite con atto della Giunta
regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dal versamento della quota
iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio pari a
10.000,00 Euro, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al
bilancio di previsione, utilizzando i fondi a tale specifico scopo
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86350,
afferente alla Unita' previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce
specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio,
e all'istituzione di un'apposita UPB e relativo capitolo e relativa
dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione annuali e agli
eventuali contributi per la realizzazione di programmi specifici su
temi e obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del
2001.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 aprile 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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