REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2007, n. 166

Approvazione dell'Accordo sottoscritto fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attivita' di "distribuzione per conto" di cui alla lettera a), art. 8 della Legge 405/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private", reso esecutivo con DPR 371/98, che regolamenta i rapporti
tra le farmacie pubbliche e private ed il Servizio Sanitario nazionale
(SSN), in una logica che non e' solo di tipo economico, ma di
collaborazione per una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie, tecniche e professionali disponibili nel sistema;
- la propria deliberazione 617/00 con la quale sono stati approvati
gli accordi attuativi assunti a livello regionale per l'applicazione
della convenzione e, in particolare, l'Allegato A, punto 2
"Collaborazione con le Aziende sanitarie locali per la distribuzione
di farmaci prescritti da Centri ospedalieri specializzati", lettera A,
con il quale:
- sono state regolamentate le modalita' di coinvolgimento delle
farmacie convenzionate nella dispensazione dei medicinali prescritti
dai Centri ospedalieri e, previo acquisto da parte dell'Azienda Unita'
sanitaria locale competente, forniti direttamente alle farmacie per la
consegna ai cittadini interessati;
- e' stata demandata al livello aziendale la stipulazione di accordi
con le associazioni di categoria delle farmacie territoriali relativi
alla "distribuzione per conto", fissando, a livello regionale, solo
alcuni principi fondamentali;
vista la normativa e i provvedimenti amministrativi intervenuti
successivamente in materia:
- la Legge 405/01 e in particolare l'art. 8 che prevede particolari
modalita' di erogazione dei medicinali agli assistiti, dando facolta'
alle Regioni, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare
accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate,
pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle
categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalita'
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del
Servizio Sanitario nazionale;
- la propria delibera 1905/02 di approvazione dell'Accordo tra
l'Assessore alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna e le
associazioni dei farmacisti, Federfarma Emilia-Romagna e Confservizi
Emilia-Romagna, avente validita' fino al 31/12/2002, e stipulato ai
sensi dell'art. 8, lettera a) della Legge 405/01;
visti inoltre:
- la Legge 405/01 e in particolare l'art. 5 secondo il quale "A
decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio Sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo'
superare, a livello nazionale ed in ogni singola Regione, il 13 per
cento della spesa sanitaria complessiva";
- il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 che all'art. 48:
- stabilisce che "l'onere a carico del Servizio Sanitario nazionale
per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al
trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e'
fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola Regione";
- istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco definendone i compiti e le
funzioni;
- la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 con cui viene definito il
Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la
continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che al
comma 796, lettera l), per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del Patto per la salute condiviso
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella
riunione del 28 settembre 2006, rimanda ad un piano di contenimento
regionale della spesa farmaceutica ospedaliera in caso di superamento
della soglia del 3%;
ritenuto necessario, in coerenza con il quadro normativo sopra
descritto:
- ricondurre ad una maggiore omogeneita' la "distribuzione per conto"
attuata nelle realta' aziendali;
- recepire all'interno del sistema regionale il PHT;
- definire, con la collaborazione dei soggetti che concorrono alla
dispensazione dei farmaci, un sistema che meglio consenta di
rispettare i vincoli di spesa imposti dalla normativa richiamata;
valutato che tali finalita' possono essere raggiunte dando attuazione
alla previsione di cui alla lettera a), art. 8 della Legge 405/01
sopra richiamata;
valutato inoltre che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti
convenzionati sull'attivita' di "distribuzione per conto" permette il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- agevolare i cittadini nell'accesso alle prestazioni del Servizio
Sanitario regionale (SSR) grazie alla capillare diffusione delle
farmacie convenzionate;
- qualificare il ruolo della farmacia convenzionata all'interno del
SSR;
- qualificare l'offerta formativa rivolta ai farmacisti convenzionati,
orientandola a temi di interesse prioritario per il SSR, con
particolare riferimento ai farmaci dell'elenco PHT e ai temi inerenti
la "distribuzione per conto";
dato atto:
- delle trattative intercorse per la definizione dell'Accordo
regionale di cui sopra fra l'Assessore regionale alle Politiche per la
salute, Confservizi Emilia-Romagna e Federfarma Emilia-Romagna;
- dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo in data 1 febbraio 2007;
ritenuto di recepire l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le
associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attivita'
di "distribuzione per conto" di cui alla lettera a), art. 8 della
Legge 405/01 riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per
oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della sopracitata
deliberazione 447/03, del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott.
Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo fra
l'Assessore alle Politiche per la salute e le associazioni di
categoria dei farmacisti convenzionati sull'attivita' di
"distribuzione per conto" di cui alla lettera a), art. 8 della Legge
405/01, sottoscritto in data 1 febbraio 2007, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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