REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2007, n. 245

Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna in materia di abilitazioni per la conduzione di impianti termici a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 152/06

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti i seguenti provvedimenti legislativi:
- Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 15 comma 1
e successive modificazioni;
- DLgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, art. 84, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 123, e
successive modificazioni;
- L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione tra loro";
- L.R. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica territoriale
ed altre disposizioni in materia di energia";
- DLgs n. 152 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29
aprile 2006;
vista la propria deliberazione n. 785 del 5 giugno 2006 avente ad
oggetto "Ricorso alla Corte Costituzionale per questione di
legittimita' costituzionale del DLgs 3/4/2006, n. 152, concernente
norme in materia ambientale. Nomina prof. avv. Giandomenico Falcon,
prof. avv. Franco Mastragostino e avv. Luigi Manzi. C. Cost. 5/2006";
considerato, in particolare, che la Regione, nell'ambito del ricorso
costituzionale proposto, ritiene che l'art. 287 del DLgs 152/06 violi
i limiti posti dalla legge di delega, che prescrive il rispetto del
riparto di competenze stabilito dal DLgs 112/98;
considerato inoltre che la Regione ritiene che l'art. 287 violi anche
le competenze residuali attribuite alle Regioni dall'art. 117 della
Costituzione, comma quarto, nel punto in cui, prescrivendo che il
patentino sia rilasciato "al termine di un corso per conduzione di
impianti termici, previo superamento dell'esame finale", prevede che
la disciplina dei corsi, degli esami e delle revisioni dei patentini
sia stabilita da decreto ministeriale;
rilevato che la Regione Emilia-Romagna ha presentato il citato ricorso
costituzionale e che, in mancanza delle previste disposizioni
nazionali applicative, la normativa nazionale non e' operativa;
preso atto della necessita', al fine di corrispondere alle esigenze
formative del territorio regionale, di provvedere in via transitoria,
e nelle more dell'adozione dei sopracitati atti applicativi, alla
messa a punto di un quadro di riferimento coordinato, coerente e
condiviso fra Regione e Direzione regionale del Lavoro
dell'Emilia-Romagna che definisca le rispettive competenze in
relazione alle procedure per il rilascio dell'attestato abilitante e
la composizione della Commissione d'esame dei percorsi formativi per
le abilitazioni per la conduzione di impianti termici, cosi' come
previsto nella deliberazione di Giunta regionale 728/02;
ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Accordo fra la
Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna e la Regione
Emilia-Romagna (in allegato), parte integrante del presente atto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Cultura, Formazione professionale e Lavoro ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive modifiche;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di Accordo
con la Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, allegato al
presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto
precedente il Direttore generale alla Cultura, Formazione
professionale e Lavoro, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 43/01 e della
deliberazione di questa Giunta 447/03 e successive modifiche;
3) di dare atto che il soggetto responsabile dell'attuazione del
suddetto Accordo e' la Responsabile del Servizio Formazione
professionale, dr.ssa Fabrizia Monti;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione
regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna in materia di abilitazioni
per la conduzione di impianti termici a seguito dell'entrata in vigore
del DLgs 152/06
Tra
la Regione Emilia-Romagna (nel seguito Regione), codice fiscale
80062590379, con sede in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna,
rappresentata dal Direttore generale Cultura, Formazione professionale
e Lavoro, dr.ssa Cristina Balboni
la Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, codice fiscale
92051620372, con sede in Viale Masini, n. 12, Bologna, nella persona
del Direttore pro tempore, dr. Patrizio De Robertis,
premesso che:
- il DLgs 152/06 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il
29 aprile 2006, ripristina con l'art. 287 - Titolo II - la situazione
preesistente in materia di funzioni gia' delegate alle Regioni,
attribuendole nuovamente al Ministero del Lavoro sia per le competenze
inerenti lo svolgimento degli esami di abilitazione che per quelle
relative al rilascio del patentino necessario per la conduzione di
impianti termici;
- il presente accordo fa riferimento alle seguenti norme:
- Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DLgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione tra loro";
- L.R. 26/04 "Disciplina della programmazione energetica territoriale
ed altre disposizioni in materia di energia";
- L.R. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale";
- l'art. 84, DLgs 112/98, in attuazione della Legge 59/97, disponeva
il conferimento a Regioni ed Enti locali di "tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare le funzioni relative:
... b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione";
- la Legge n. 3 del 21/4/1999 e in particolare l'art. 123 del Capo III
che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, lett. b) del DLgs 112/98, delega
alle Province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di
impianti compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione
secondo le modalita' e le procedure indicate all'art. 16 della Legge
13 luglio 1966, n. 615;
- secondo i tempi scanditi dal DLgs 112/98 e dalla L.R. 3/99, era
decaduta la competenza dell'Ispettorato provinciale del Lavoro (oggi
Direzione provinciale del Lavoro) alla tenuta del registro degli
abilitati alla conduzione degli impianti termici, gia' prevista
dall'art. 17 della Legge 615/96;
- nell'intento di offrire un supporto alle Amministrazioni provinciali
dell'Emilia-Romagna nell'avvio di una nuova procedura omogenea a
livello regionale per il rilascio dei patentini agli abilitati alla
conduzione degli impianti termici sia di I che di II grado, la Regione
ha costituito un apposito Gruppo di lavoro regionale formalizzato con
determinazione n. 1694 del 13/2/2006, composto per la Regione dalle
Direzioni regionali Cultura, Formazione, Lavoro e Attivita'
produttive, Commercio e Turismo, per il Ministero del Lavoro dalla
Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, Amministrazioni
provinciali e ISPSEL;
- i lavori del citato Gruppo dovevano terminare entro il mese di
dicembre 2006 e produrre i primi risultati entro il mese di giugno
2006, termini che non sono stati rispettati a causa delle intervenute
modificazioni causate dall'entrata in vigore del DLgs 152/06, art.
287, che come riportato in premessa, nonche' della memoria presentata
alle Direzioni generali regionali competenti, metteva in luce le
difficolta' operative presenti sul territorio regionale nonche' della
necessita' di chiarimenti utili alla messa a punto di un quadro di
riferimento coordinato, coerente e condiviso fra tutti gli attori del
sistema;
- e' opportuno nonche' necessario farsi carico dei disagi causati
all'utenza dall'assenza di corsi formativi per "Conduttori per
impianti termici" e dal mancato rilascio di abilitazioni e patentini
per la conduzione di impianti termici, nonche' delle negative
ripercussioni sul mondo del lavoro e della sicurezza provocate da
questa mancanza di operativita';
- che l'art. 287 del DLgs 152/06 e' stato oggetto di ricorso
presentato dalla Regione Emilia-Romagna come gia' citato davanti alla
Corte Costituzionale: la Regione ritiene infatti che la disposizione
censurata, incidendo su funzioni amministrative conferite dall'art. 84
del DLgs n. 112 del 1998 alle Regioni, violi i limiti posti dalla
legge di delega, che prescrive il rispetto del riparto di competenze
stabilito dal decreto n. 112 (violazione artt. 118 e 76 Cost.); la
Regione ritiene inoltre che l'art. 287, prescrivendo che il patentino
sia rilasciato "al termine di un corso per conduzione di impianti
termici, previo superamento dell'esame finale" (comma 1) e che la
disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1, e delle
revisioni dei patentini, sia stabilita da decreto ministeriale, violi
le competenze residuali attribuite alle Regioni dall'art. 117, comma
quarto;
- considerata inoltre che la Regione Emilia-Romagna ha presentato il
citato ricorso costituzionale e che, in mancanza delle previste
disposizioni nazionali applicative, la normativa nazionale non e'
operativa;
- tenuto conto delle rispettive finalita' istituzionali, la Regione
Emilia-Romagna e la Direzione regionale del Lavoro intendono
promuovere una proficua collaborazione in materia di rilascio
dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici attraverso la
sottoscrizione dell'Accordo di cui allo schema allegato, parte
integrante del presente atto;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
2. Regione e Direzione regionale del Lavoro concordano le modalita', i
tempi e quanto connesso alla gestione e realizzazione del presente
Accordo, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte,
impegnandosi fin d'ora a fornire la piu' ampia collaborazione per la
realizzazione dell'obiettivo e concordando sia di favorire in ogni
possibile forma le modalita' operative per l'integrazione tra le
rispettive competenze sia di valutare, nel corso dei lavori, la
possibilita' di conferire maggiore stabilita' alla reciproca
collaborazione, al fine di massimizzarne le opportunita' di ulteriore
sviluppo e prosecuzione delle attivita'.
3. Nell'ambito della collaborazione concordata tra le due Istituzioni
firmatarie del presente Accordo, si stabilisce congiuntamente, e nel
rispetto delle reciproche normative e procedure, che in via
transitoria.
4. La Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cultura, Formazione e
Lavoro, in applicazione della sua deliberazione di Giunta regionale
728/02, conferma le procedure per il rilascio dell'attestato
abilitante e la composizione della Commissione d'esame.
5. La Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna rilascera',
agli aventi diritto, i "Patentini per la conduzione di impianti
termici".
6. La Regione e la Direzione regionale del Lavoro adotteranno gli atti
necessari per la piu' idonea collocazione delle attivita' di cui al
presente Accordo, nelle forme compatibili con i rispettivi ordinamenti
e in modo da assicurare alle stesse ogni necessaria efficacia ed
efficienza.
7. La Regione si impegna a svolgere tutte le attivita' di
coordinamento per l'attuazione dell'Accordo e soprattutto a seguire:
- gli aspetti amministrativi e legali;
- i rapporti tra Direzione regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna e
Regione.
8. Il presente Accordo diventera' efficace immediatamente dopo la sua
sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle Istituzioni
firmatarie e potra' essere modificato solo con atto sottoscritto da
entrambe le parti.
Bologna, li'
per LA REGIONE	per LA DIREZIONE DEL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA	DELL'EMILIA-ROMAGNA
IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE PRO TEMPORE
CULTURA, FORMAZIONE E	Patrizio De Robertis
LAVORO	
Cristina Balboni

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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