PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: Societa' Hera SpA - Delocalizzazione impianto di trattamento fanghi e realizzazione condotta di collegamento a stabilimento Ecologia Ambiente, da ubicare in comune di Ravenna

L'Autorita' competente Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la
Liberta' n. 2/4 - Ravenna comunica la decisione relativa alla
procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: Societa' Hera SpA - delocalizzazione impianto di
trattamento fanghi e realizzazione condotta di collegamento a
stabilimento Ecologia Ambiente, da ubicare in comune di Ravenna;
- presentato da: Societa' Hera SpA - Viale Berti Pichat n. 2/4 -
Bologna;
- localizzato: in comune di Ravenna.
Il progetto interessa il territorio del comune di Ravenna e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Ravenna con atto: provvedimento n. 101 del 22/2/2007 del
Dirigente del Settore Ambiente e Suolo ha assunto la seguente
decisione: di non assoggettare il progetto della Societa' Hera SpA per
la delocalizzazione impianto di trattamento fanghi e realizzazione
condotta di collegamento a stabilimento Ecologia Ambiente, in comune
di Ravenna ad ulteriore procedura di VIA prevista dalla L.R. 9/99
modificata con L.R. 35/00, con le seguenti prescrizioni di cui tenere
conto ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del
DLgs 59/05 e della L.R. 21/04 per gli impianti coinvolti gestiti da
Hera SpA:
1.1) ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e
l'esercizio degli impianti oggetto del presente screening si deve
provvedere alla presentazione del progetto definitivo di dettaglio;
1.2) in fase di realizzazione dell'opera, dovranno essere adottati
tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti
dall'attivita' di cantiere (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali
di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono essere
contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali
temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del materiale
trasportato, nonche' la pulizia dei camion);
1.3) sono fatte salve tutte le attivita' di monitoraggio prescritte
per la gestione dell'impianto esistente che sono da ritenersi
attuabili anche per l'ampliamento oggetto del presente screening;
1.4) la possibilita' di inviare i reflui provenienti dal comparto Hera
direttamente in vasca S51 dell'impianto di Ecologia Ambiente dovra'
essere esplicitamente chiarita nell'omologa di accettazione del
flusso, in quanto i reflui non possono contenere sostanze pericolose
con valori limite di emissione superiori alla tab. 3, All. 5, parte
terza, DLgs 152/06, ad eccezione dei Solventi organici aromatici (150
mg/l), Fenoli (100 mg/l), Solventi organici azotati (100 mg/l),
Idrocarburi totali (150 mg/l), sostanze pericolose che le torri
biologiche sono in grado di abbattere;
1.5) le acque meteoriche di dilavamento corpo di discarica comparto Km
2,6 e Km 3,8, convogliate tramite condotta denominata acque
inorganiche ad Ecologia Ambiente, TAPI (trattamento acque di processo
inorganiche) devono essere trattate attraverso sezione di grigliatura
a monte della vasca S33;
1.6) i campionatori dovranno essere installati sui punti ufficiali di
prelevamento delle due condotte di scarico e dovranno essere
posizionati all'interno del comparto Km 2,6. Dovra' essere previsto un
punto ufficiale di prelevamento anche sulla terza condotta di
"riserva"; in detti punti ufficiali di prelevamento saranno eseguiti i
campioni ufficiali a carico di Hera SpA, nel rispetto delle omologhe
previste con Ecologia Ambiente, in particolare per le sostanze
pericolose presenti, previo ottenimento dell'autorizzazione integrata
ambientale;
1.7) nell'eventualita' che una quota delle acque provenienti dal
comparto Km 2,6 non venga destinata all'impianto di Ecologia Ambiente
e continui invece ad essere destinata al depuratore di citta' occorre
che nella domanda di AIA siano definiti in dettaglio i possibili
scenari e i criteri gestionali che saranno garantiti. Occorre altresi'
che sia effettuata una valutazione delle capacita' residue di
trattamento al depuratore di citta' e al depuratore di Ecologia
Ambiente in rapporto ai carichi provenienti dal comparto Km 2,6;
1.8) anche nell'ipotesi del punto precedente lo scarico delle acque
meteoriche di dilavamento del corpo discariche del comparto Km 2,6 e
Km 3,8, sara' da prevedere, di norma, verso il depuratore di Ecologia
Ambiente destinando tale flusso al depuratore di citta', solo nei casi
in cui la linea TAPI del depuratore di Ecologia Ambiente sia
oggettivamente impossibilitata a trattare il flusso stesso, ovvero nei
casi di "manutenzione" della condotta che recapita tali acque reflue
ad Ecologia Ambiente;
1.9) la progettazione esecutiva relativa all'assetto fognario dovra'
soddisfare quanto indicato a livello progettuale e quanto indicato
come prescrizioni all'interno del presente provvedimento di
screening;
1.10) utilizzando per la posa delle condotte, in prossimita' degli
attraversamenti stradali la tecnologia TOC, si raccomanda la massima
attenzione nella verifica della presenza di condutture di terzi onde
evitare danni, soprattutto di carattere ambientale;
1.11) per quanto riguarda il rumore, in fase di AIA, considerata la
strumentazione indicata per i rilievi e quanto indicato dalla UNI
11143-5, occorrera' comunque che venga riportato in apposita relazione
anche la caratterizzazione in frequenza delle sorgenti sonore
analizzate. La strumentazione indicata per le determinazioni
effettuate registra infatti in automatico le componenti in frequenza e
pertanto e' sufficiente allegare il report di stampa che viene
scaricato dallo strumento attraverso il proprio software di analisi
Noise Work, gia' utilizzato per estrarre i profili temporali dalle
registrazioni effettuate;
1.12) la modellizzazione con WASP utilizzata nel presente studio per
simulare gli effetti dello scarico di Ecologia Ambiente in Candiano,
fornisce una informazione di massima legata ad un arco temporale di
una settimana; in fase di stesura di progetto definitivo, sara'
necessario ripeterla prendendo in considerazione un intervallo di
tempo sufficiente alla stabilizzazione delle concentrazioni (es.
Fosforo che dopo una settimana presenta ancora un trend di crescita
del 20%);
1.13) oltre all'impatto sul canale Candiano, in fase di progettazione
definitiva e di AIA, e' opportuno che venga valutato anche l'impatto
sulla Baiona, in termini almeno generali, per via delle consistenti
immissioni da Candiano di altre Aziende presenti nello stesso sito; in
particolare considerando che lo scarico del depuratore di reflui
civili (a cui oggi arrivano i reflui preveniente dal chi-fi-bi)
avviene con limiti diversi rispetto a quello di Ecologia Ambiente (che
invece ricevera' in futuro gli stessi reflui) e questo cambiamento non
e' detto migliori la situazione in pialassa Baiona;
1.14) al fine della redazione della progettazione definitiva e
dell'aggiornamento delle AIA, e' opportuno stimare l'impatto degli
scarichi anche rispetto allo scenario di completa applicazione del
Piano di tutela delle acque vigente, che riguarda il periodo
2008-2016, con particolare riferimento proprio alla situazione in
evoluzione del Candiano, ovvero la progressiva riduzione delle
immissioni dagli scolmatori;
2) si determinano le spese per l'istruttoria relativa alla procedura
predetta a carico del proponente in Euro 900,00 ai sensi dell'art. 28
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e successive modificazioni e della
deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 238.
Si ricorda che l'esito positivo della procedura di verifica
(screening) non comprende e sostituisce le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente
normativa.
La ditta e' in ogni caso tenuta ad integrare la domanda di AIA in
corso di istruttoria, di cui l'intervento in questione costituisce
modifica sostanziale.
Al fine di ottenere tutte le autorizzazioni ambientali per la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto, ad esclusione del permesso
di costruire, deve essere presentata richiesta di modifica della
domanda di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del DLgs
59/05 e della L.R. 21/04, gia' presentata dalla Ditta Hera SpA per gli
impianti esistenti, gestiti da Hera Srl:
- impianto di trattamento chimico, fisico, biologico dei rifiuti
situato presso il comparto Ovest polifunzionale di
trattamento/smaltimento rifiuti di Ravenna sito sulla SS Romea Km 2,6
(cod. IPPC 5.1, 5.3);
- impianto di disidratazione ed inertizzazione fanghi situato presso
il comparto Est polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti di
Ravenna sito sulla SS Romea Km 3,8 (cod. IPPC 5.1, 5.3); per la
delocalizzazione di tale impianto insieme con la modifica della
domanda di AIA deve essere altresi' presentata domanda di approvazione
del progetto definitivo ai sensi dell'art. 8 del DLgs 152/06;
- depuratore biologico situato in Via Romea Nord 156/E (cod. IPPC
5.3).

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina