PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: Societa' Fruttagel ScpA - Realizzazione di nuovo impianto di depurazione reflui industriali, da ubicare in prossimita' dello stabilimento esistente, in comune di Alfonsine

L'Autorita' competente Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la
Liberta', n. 2/4 - Ravenna, comunica la decisione relativa alla
procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: Societa' Fruttagel ScpA - realizzazione di nuovo impianto
di depurazione reflui industriali, da ubicare in prossimita' dello
stabilimento esistente, in comune di Alfonsine;
- presentato da: Societa' Fruttagel ScpA - Via Nullo Baldini, n. 26 -
Alfonsine;
- localizzato: in comune di Alfonsine.
Il progetto interessa il territorio del comune di Alfonsine e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
Provincia di Ravenna con atto provvedimento n. 96 del 16/2/2007 del
Dirigente del Settore Ambiente e Suolo ha assunto la seguente
decisione: di assoggettare il progetto della Societa' Fruttagel ScpA
per la realizzazione di nuovo impianto di depurazione reflui
industriali in comune di Alfonsine ad ulteriore procedura di VIA
prevista dalla L.R. 9/99 modificata con L.R. 35/00, con le seguenti
motivazioni:
 1) dal punto di vista dell'inquadramento progettuale non si e' data
completa risposta a tutti i punti della richiesta di integrazioni, in
particolare non si considera esaustivo il riscontro delle informazioni
richieste sulla gestione dell'impianto nelle diverse condizioni di
funzionamento e della descrizione della gestione fanghi;
 2) non e' stata affrontata la trattazione in merito alla delibera del
Comitato Interministeriale del 4/2/1977 (applicazione Legge Merli),
rispetto alla quale era stata richiesta un'analisi approfondita;
inoltre si sono evidenziate alcune problematiche legate ad un seppur
minimo contenuto di patogeni negli scarichi da trattare (provenienti
dai servizi), che comporterebbero il mantenimento di una fascia di
rispetto e non edificabilita' attorno all'impianto di 100 m e quindi
una modifica dell'assetto progettuale presentato;
 3) in merito al dimensionamento delle diverse componenti
dell'impianto, si sono riscontrate incongruenze nella documentazione
presentata inizialmente e come integrazione (ad esempio il
dimensionamento della vasca di accumulo per un volume di 500 mc contro
350 mc indicato nelle integrazioni); si ritiene che l'univoco e
corretto dimensionamento dell'impianto sia fondamentale per condurre
le valutazioni necessarie per giungere all'espressione della
compatibilita' ambientale e della sostenibilita' dell'impianto
rispetto alle finalita' proposte;
 4) si evidenzia che il riferimento per il calcolo della potenzialita'
dell'impianto in termini di Abitanti Equivalenti e' il carico di BOD
come indicato all'art. 74 del DLgs 152/06, lettera A;
 5) si evidenzia che tutte le indicazioni riguardanti dati di carichi
inquinanti presenti negli scarichi devono essere supportati da
certificati di analisi ufficiali, di cui l'azienda e' comunque in
possesso;
 6) in seguito alla richiesta di verifica della possibilita' che vi
sia un contributo delle acque di prima pioggia e/o di dilavamento dei
piazzali, alla luce della delibera di Giunta regionale 286/05, agli
scarichi trattati nell'impianto in progetto, non si e' avuto nessun
tipo di riscontro;
 7) in seguito alla richiesta di valutare l'impatto degli odorigeni in
un idoneo intorno dell'area, tenendo conto delle criticita' gia'
esistenti (depuratore comunale), vista l'attivita' svolta e la zona in
cui si dovrebbe insediare, non si e' avuto nessun tipo di riscontro;
inoltre dalla documentazione presentata non e' possibile effettuare
un'analisi corretta delle emissioni odorigene prodotte in relazione
alle aree attigue di possibile espansione del centro abitato, anche se
l'area individuata per l'intervento risulta come area D3 dal PRG del
Comune di Alfonsine;
 8) come gia' evidenziato per la tematica "gestione dei prelievi e
degli scarichi idrici", anche per la tematica energetica non sono
stati forniti i bilanci richiesti;
 9) la documentazione presentata inizialmente e ad integrazione in
seguito alle richieste della Provincia di Ravenna, risulta fortemente
incompleta e non conforme alle normative vigenti in materia di
acustica. Si rileva inoltre che a pagina 15 della relazione
integrativa si fa riferimento ad uno studio acustico allegato del
quale non vi e' traccia nella documentazione pervenuta ai vari enti in
indirizzo;
10) si evidenzia inoltre che l'impianto in oggetto rientra fra le
attivita' classificate insalubri di I classe e per tale ragione da
localizzare in aree isolate nelle campagne e tenute lontane dalle
abitazioni secondo quanto disposto dal RD 27/7/1934, n. 1265, Testo
Unico delle Leggi Sanitarie. Per tali ragioni, ai sensi del PRG
vigente, vista la zona di espansione in cui insistera' il nuovo
impianto che e' a tutti gli effetti ricompresa in quello che viene
definito "abitato", tale attivita' potrebbe risultare incompatibile
con il disposto sopra citato. E' altrettanto vero che una manifattura
rientrante nella prima classe puo' essere permessa nell'abitato a
condizione che il gestore provi che per l'introduzione di nuovi metodi
o speciali cautele, l'esercizio non reca danno alla salute del
vicinato. Dalla documentazione presentata il gestore non ha di fatto
dimostrato di avere usato tutti gli elementi utili per evitare
danni/disagi alla popolazione.	

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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