COMUNICATO
Costituzione del Comitato di Amministrazione dei beni civici nei comuni di Coli e Zerba - Decreto n. 1 del 12/2/2007
Il Presidente, vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278, recante norme
per l'elezione dei Comitati per l'Amministrazione dei beni civici
frazionali; vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive
modificazioni ed agendo, pertanto, a seguito della delega da detta
legge conferita; vista la deliberazione della Giunta della Comunita'
Montana dell'Appennino Piacentino n. 53 del 21/12/2006; considerato
che il Comitato di Amministrazione dei sottoelencati beni civici
(Comunelli) deve essere rinnovato; decreta:
Art. 1
Per domenica 29 aprile 2007 e' fissata la convocazione dei cittadini
residenti nei sottoelencati Comunelli ed iscritti nelle liste
elettorali dei rispettivi Comuni, per l'elezione dei Comitati di
Amministrazione degli usi civici composto dal Presidente e da quattro
Consiglieri:
- Comune di Coli: Aglio;
- Comune di Zerba: Cerreto.
Art. 2
Il Sindaco del Comune e' incaricato di procedere alla formazione delle
liste elettorali della frazione, distinte per maschi e femmine e in
quadruplice copia (di cui una da esporre all'Albo comunale, una da
esporre nella frazione interessata e una da inviare alla Comunita'
Montana dell'Appennino Piacentino), mediante stralcio da quelle
elettorali del Comune, includendovi solamente gli elettori residenti
nella circoscrizione territoriale della frazione alla data della piu'
recente revisione delle liste elettorali del Comune.
Art. 3
Le liste dei candidati, composte da un numero di candidati non
superiore a quattro Consiglieri da eleggere, unitamente alla
dichiarazione di accettazione alla carica di Presidente e di
consigliere ed al programma devono essere presentate alla Segreteria
del Comune entro le ore 12 del 31/3/2007 ed essere sottoscritte da tre
elettori della frazione, esclusi i candidati stessi.
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori
devono essere autenticate da un notaio, o dal Pretore, o dai Giudici
di pace, o da Cancellieri di Pretura e di Tribunale, o dal Sindaco o
suo delegato, o dal Segretario comunale o da funzionari appositamente
incaricati dal Sindaco.
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 48 ore, copia delle liste
alla Comunita' Montana.
Con successivo avviso saranno pubblicate le liste dei candidati presso
l'Albo comunale e la frazione interessata.
Art. 4
Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate nel
luogo della riunione, reperito dal Comune, apposite cabine ed urna, a
cura del Comune medesimo.
Art. 5
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica 29 aprile
2007 e termineranno alle ore 17 nella stessa giornata.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti:
- due copie delle liste elettorali;
- due copie del manifesto di convocazione delle elezioni;
- due copie del manifesto di pubblicazioen delle liste dei candidati;
- le schede elettorali e i verbali per le operazioni del seggio,
preventivamente approntati a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.
Al termine di queste, il Presidente provvedera' all'immediata consegna
di tutto il materiale elettorale al Comune che gliene dara' ricevuta
e, entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo alla Comunita' Montana,
trattenendo soltanto la copia delle liste elettorali precedentemente
esposta nel locale di votazione, per consegnarla all'amministrazione
del Comitato dei beni civici frazionali.
Art. 6
Ogni elettore potra' votare, utilizzando l'apposita scheda, per un
massimo di un candidato, tratto dalle liste ufficiali dei candidati,
oltre al candidato Presidente.
Art. 7
Nel caso venga ammessa a votazione una sola lista, la validita' della
votazione e' legata al verificarsi di due circostanze:
- che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore
al 50% dei votanti;
- che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli
elettori.
Art. 8
In presenza di piu' liste il seggio della lista non vincente e'
attribuito al candidato Presidente che ha ottenuto una maggiore quota
elettorale.
Art. 9
Il seggio elettorale e' composto dal Presidente, nominato con decreto
del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori nominati dal
Sindaco, secondo le procedura di cui all'art. 2, lett. c) della L.R.
18/8/1977, n. 35, e da un Segretario scelto dal Presidente di seggio.
Art. 10
Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati
elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 11
E' ammesso ricorso sulle modalita' ed, eventualmente, sui risultati
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I ricorsi verranno
esaminati, con giudizio inappellabile della Commissione di cui
all'art. 2, lett. e) della L.R. 18/8/1977, n. 35.
Art. 12
I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono incaricati di pubblicare
il presente decreto all'Albo del Comune e presso le frazioni entro e
non oltre il 15/3/2007.
Art. 13
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento, per
analogia, alle leggi nazionali e regionali in materia.
IL PRESIDENTE
Mauro Guarnieri