REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Finalita' e principi
Art.	2 -  Ambito di applicazione
Art.	3 -  Sistema regionale di acquisto
Art.	4 -  Programmi di acquisizione
Art.	5 -  Elenco dei fornitori
Art.	6 -  Responsabile del procedimento
Art.	7 -  Trattamento dei dati
Art.	8 -  Modalita' e criteri di scelta del contraente
Art.	9 -  Procedura negoziata
Art.	10 -  Acquisizioni in economia
Art.	11 -  Valutazione delle offerte
Art.	12 -  Verifica dei requisiti
Art.	13 -  Aggiudicazione e conclusione del contratto
Art.	14 -  Ufficiale rogante
Art.	15 -  Durata del contratto
Art.	16 -  Varianti
Art.	17 -  Verifica di conformita'
Art.	18 -  Assetto organizzativo
Art.	19 -  Abrogazioni
Art.	20 -  Disposizioni finali e transitorie
Art.	21 -  Entrata in vigore
Art. 1
Finalita' e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle attivita' di
acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale,
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle
disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato
e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi
fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE).
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere
organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento
delle attivita' di acquisizione di beni e servizi secondo i principi
di imparzialita', trasparenza, proporzionalita', adeguatezza,
qualita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue
obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi
energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti
che privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di
acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema
regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n.
11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) ed il ricorso
alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia
Intercent-ER", a tal fine istituita.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione
di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.
2. Si applicano altresi', ad eccezione dell'articolo 14, alle aziende
ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma
singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati
"amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni
secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3
Sistema regionale di acquisto
1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge
regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si
avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo
le modalita' previste dal Capo VI della medesima legge.
2. Nei casi in cui e' consentito loro di procedere in modo autonomo
alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed
agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.
Art. 4
Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di
beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.
2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalita' per
l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e
servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati
conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi
che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse
necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e gli
indirizzi da seguire, nonche' le strutture organizzative cui sono
destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della
amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono
predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione e'
effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124
del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. I dirigenti, secondo modalita' individuate da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti
operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e
servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto
previsto all'articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove
motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei
servizi.
Art. 5
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei
fornitori disciplinandone le modalita' di organizzazione,
aggiornamento e conservazione. Possono altresi' avvalersi dell'elenco
dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei,
per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici,
a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e
10.
3. I requisiti e le modalita' di iscrizione, formazione e
aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante
pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione
aggiudicatrice.
Art. 6
Responsabile del procedimento
1.  Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del
procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
di propria competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante
centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e
le attivita' di stazione appaltante, ciascuna amministrazione
interessata puo' nominare un responsabile del procedimento per le fasi
di cui cura lo svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, e' responsabile del
procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase
di cui cura lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal
decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi
procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace
svolgimento.
5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi
di pubblicazione e comunicazione assicurando altresi' l'accesso, la
partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi
delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o
omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di
nullita' o annullamento del contratto, ne da' comunicazione scritta al
dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del
procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella
fase esecutiva, ne da' comunicazione scritta al dirigente nella cui
competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di
conformita' di cui all'articolo 17.
Art. 7
Trattamento dei dati
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), trattare i dati
inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i
soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i
contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e
gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in
forma aggregata.
Art. 8
Modalita' e criteri di scelta del contraente
1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di
scelta del contraente disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del
2006, nei casi e secondo le modalita' ivi previste.
2. L'affidamento dei contratti e' effettuato con il criterio del
prezzo piu' basso, o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al
prezzo.
Art. 9
Procedura negoziata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura
negoziata puo' procedersi nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte
appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici,
prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come
idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della
lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipante che abbia
offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni
parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste,
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare anche gli altri
partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo
operatore economico e' consentito nei casi e alle condizioni previste,
rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro
i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto
possono essere negoziate con l'operatore economico affidatario del
contratto iniziale.
5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi e' ammesso alle condizioni di cui all'articolo 57,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche
qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di
confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
Art. 10
Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, possono essere
acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in
relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri
fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di
economicita', efficacia e tempestivita' rendano sproporzionato o
comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito
nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i
limiti di importo e le modalita' procedurali semplificate per le
acquisizioni di beni e servizi in economia.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel
rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli
adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta
regionale sono assolti con deliberazione della medesima.
Art. 11
Valutazione delle offerte
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo
piu' basso, la gara e' presieduta dal dirigente competente o da un suo
delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonche'
dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in
forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici
nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. La commissione giudicatrice e' presieduta di norma da un dirigente
e, in caso di mancanza in organico o qualora cio' sia richiesto da
motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di
funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni e' consentito nei casi
di cui all'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi
indicate, purche' l'esperienza sia garantita sulla base di criteri
previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa
siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi
all'ammissibilita' delle offerte.
5. La commissione giudicatrice valuta, in una o piu' sedute riservate,
le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara
rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, da' lettura
delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di
attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove
cio' sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano
anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative
dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione
tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n.
163 del 2006;
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione
provvisoria.
7. L'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere l'esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le
modalita' di cui all'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006.
Art. 12
Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa
la presentazione di dichiarazioni sostitutive e' obbligatoria nei
confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali e' consentita
l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento
diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la
verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a
campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da
ciascuna amministrazione, nonche' in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o
la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta
ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli
atti eventualmente gia' adottati in favore di chi abbia reso o si sia
avvalso delle dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si puo' procedere, con le
medesime modalita', nei confronti del concorrente che segue nella
graduatoria.
5. E' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase
delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto
di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonche' disporre
accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara o la
lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia
procedimentale, la facolta' di effettuare le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.
Art. 13
Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi
ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva
diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei
requisiti richiesti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'articolo
77 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le modalita' di
comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui
all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3. Il contratto e' concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente nella cui
competenza rientri il singolo contratto puo' non procedere alla
stipulazione unicamente per vizi di legittimita' nelle procedure di
affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio
dei poteri di autotutela.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il
contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai
sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163
del 2006.
Art. 14
Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono
ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalita' prescritte dalla
legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve
altresi' gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicita' e
autenticita' della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenzia allo
svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza
degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura
l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni connesse alla
conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione
aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti
di cui all'articolo 12.
3. L'ufficiale rogante cura altresi' la registrazione dei contratti da
esso stipulati nonche' i relativi adempimenti previsti dalle norme
fiscali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la
nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei
contratti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze
assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle
funzioni di ufficiale rogante.
Art. 15
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma
dell'articolo 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non
possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i
servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata
superiore ai nove anni.
2. Escluso il rinnovo tacito, e' consentita la proroga dei contratti
purche' espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel
bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del
contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta,
ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27,
comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove applicabile. La
facolta' di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sul
calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla
determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di
quest'ultimo.
3. La durata dei contratti puo' altresi' essere motivatamente
prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare
la continuita' nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la
facolta' di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed
e' consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle
procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario regionale la proroga e' inoltre consentita nelle
more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla
legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e
private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) ed all'articolo 38
della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali).
4. La facolta' di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi
2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i
casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal
contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.
Art. 16
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere
ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale
dello Stato) e dall'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato), purche' non mutino la natura della
prestazione.
Art. 17
Verifica di conformita'
1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio
e' disposta previa verifica di conformita' della prestazione eseguita
alle prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a
forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura
tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti
della materia. L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel
solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
Art. 18
Assetto organizzativo
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto
organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto
di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle
attivita' di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalita'
di svolgimento delle attivita' stesse e l'esercizio dei poteri di
spesa.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel
rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli
adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla
presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono
assolti con deliberazione della medesima.
Art. 19
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, sono abrogati:
a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia
di forniture e servizi);
b) il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004,
n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo
provvedimento generale di variazione);
c) gli articoli da 66 a 80, nonche' i commi 3 e 5 dell'articolo 81 del
Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per
l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della
contabilita' nell'unita' sanitaria locale);
d) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
e) i commi 4, 7 e 9 dell'articolo 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2
dell'articolo 31 e l'articolo 33 del Titolo VI della legge regionale
20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione,
contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere);
f) il regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali).
Art. 20
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'articolo 10,
commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125,
comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9 del
2000;
b) l'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2000;
c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge regionale n. 17
del 2004.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli
articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del regolamento regionale n. 6 del 2001
continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni vigenti, fino all'approvazione degli atti di competenza
della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e
dell'articolo 18, comma 2.
3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti
si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione
del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di
invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento
della conclusione dei contratti stessi.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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