REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Societa' per azioni per la fornitura della rete regionale
Art.	3 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	4 -  Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo
anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Art.	5 -  Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle
stragi
Art.	6 -  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della
polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art.	7 -  Cartografia regionale
Art.	8 -  Interventi per la forestazione
Art.	9 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	10 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	11 -  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art.	12 -  Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di
interesse storico-artistico
Art.	13 -  Fondo per la conservazione della natura
Art.	14 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	15 -  Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
Adriatico
Art.	16 -  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art.	17 -  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.	18 -  Parco regionale del delta del Po
Art.	19 -  Patrimonio naturale regionale
Art.	20 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	21 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	22 -  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art.	23 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	24 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	25 -  Interventi per la sicurezza dei trasporti
Art.	26 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	27 -  Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilita' a
seguito dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)
Art.	28 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	29 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	30 -  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art.	31 -  Interventi volti alla tutela e al controllo della
popolazione canina e felina
Art.	32 -  Fondo sociale regionale
Art.	33 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	34 -  Edilizia universitaria
Art.	35 -  Contributi agli Enti locali per il potenziamento  dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art.	36 -  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art.	37 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	38 -  Iniziative regionali a favore dei giovani
Art.	39 -  Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
Art.	40 -  Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Art.	41 -  Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
Art.	42 -  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato
Art.	43 -  Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
Art.	44 -  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art.	45 -  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996
Art.	46 -  Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007
Art.	47 -  Copertura finanziaria
Art.	48 -  	Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale
manutenzione e sviluppo
Esercizio 2008: Euro 2.580.000,00;
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 100.000,00;
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n.
11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema
informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 6.123.166,67;
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 20.466.833,33.
Art. 2
Societa' per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n.
11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), e'
autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2008, la somma di Euro
380.000,00, per l'aumento del capitale sociale della societa' per la
fornitura della rete regionale "Lepida S.p.a.", a valere sul Capitolo
3940, nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1515 "Societa'
per azioni per la fornitura della rete regionale".
Art. 3
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e'
disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro
1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 4
Spese per le celebrazioni
del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008)
e per commemorare il settantesimo anniversario
delle leggi razziali (1938-2008)
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a
promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno
determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la
promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della
Repubblica che rappresentano i principi della civilta', della
democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali
manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per
celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della
pubblicazione delle leggi razziali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di
ricerca storica.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare,
con proprio atto definisce la modalita' di utilizzo delle risorse
autorizzate al comma 2.
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarieta'
alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 2008, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 6
Interventi a favore degli eredi di appartenenti
alle Forze dell'ordine, alle Forze armate,
ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere agli eredi
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai
Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un
contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e
le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 -
Interventi di solidarieta'.
Art. 7
Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile
1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
Sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 450.000,00;
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e
pedologia
Esercizio 2008: Euro 400.000,00;
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 250.000,00.
Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00.
Art. 9
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R.
2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi
di bonifica e irrigazione
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2,
lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2008: Euro 1.835.000,00.
Art. 10
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni,
integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di
promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2,
lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - Cambio denominazione"
Esercizio 2008: - Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50;
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e
di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il
cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art.
7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - nuova
istituzione"
Esercizio 2008: Euro 5.551.477,50
Esercizio 2009: Euro 5.551.477,50.
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione
delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e
per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26
abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2008: Euro 500.000,00.
Art. 12
Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi
di interesse storico-artistico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
con riferimento all'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002,
n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la
promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del
territorio) sono ridotte di Euro 33.000,00 a valere sul Capitolo 30880
afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e
ambientale degli insediamenti storici.
Art. 13
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, e' stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della
natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora
regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione
della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco),
e' disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2008, di Euro
30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione
della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di
particolare pregio e significato, anche in collaborazione con
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del
1977, e' disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di
Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in
gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 e' disposta, per
l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap.
38070).
Art. 14
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di
spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B.
1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per
l'esercizio 2008, di Euro 500.000,00.
Art. 15
Interventi volti al disinquinamento delle acque
del Mar Adriatico
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
degradazione ambientale, nonche' ad individuare i mezzi piu' idonei
per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai
sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la
ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale
"Daphne") sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa
nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca
ambientale, a valere sul Capitolo 37150:
Esercizio 2008: Euro 10.000,00
Esercizio 2009: Euro 10.000,00.
Art. 16
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento,
uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per
l'esercizio 2008 una autorizzazione di spesa pari a Euro 150.000,00.
Art. 17
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.
Art. 18
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento
all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300
- Parchi e riserve naturali:
Esercizio 2008: Euro 120.000,00
Esercizio 2009: Euro 500.000,00
Esercizio 2010: Euro 500.000,00.
Art. 19
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 e'
disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul
Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 20
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale e'
disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro
900.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974,
n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 21
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei
centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555
- Interventi e opere di difesa della costa:
Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00
Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00.
Art. 22
Costruzione di opere, impianti e attrezzature
nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27
aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento -
Attribuzione e delega di funzioni amministrative) e' disposta, per
l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 1.200.000,00 a
valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 -
Porti regionali e comunali.
Art. 23
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art. 2,
comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla
L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00;
b) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31,
comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R.
2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 2.522.725,21 a valere sul
Capitolo 43270 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel
settore della riorganizzazione e della qualita' della mobilita'
urbana.
Art. 24
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.
Art. 25
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla
realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per
l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti,
ai sensi della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di
intervento per la sicurezza dei trasporti), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16600 - Investimenti per il miglioramento della sicurezza
stradale, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla
piattaforma stradale idonei a regolare la velocita', migliorare la
funzionalita' della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in
funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lett. a) e c),
L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.
Art. 26
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 3.000.000,00.
Art. 27
Ulteriori interventi per assicurare l'accessibilita'
a seguito dell'evento franoso
nel comune di Corniglio (Parma)
1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere
pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la
viabilita' provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari
conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio
1996.
2. A tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un ulteriore
contributo straordinario di Euro 1.000.000,00 per:
a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento
del torrente Parma in localita' Ponte Romano;
b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del "Ponte Romano".
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a
valere sul Capitolo 48248 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 -
Contributi straordinari per evento franoso nel comune di Corniglio
(Parma).
4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' di
utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.
Art. 28
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio
2008, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere,
Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli
(IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di
Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Art. 29
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro
32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2
del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.200.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502):
Euro 6.000.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.800.000,00.
Art. 30
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria ivi previste e' disposta, per
l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro
50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 31
Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2008,
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla
costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti
alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3
e dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 27 del 2000 e'
disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad
Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 64400 nell'ambito della U.P.B.
1.5.1.3.19100 - Costruzione e ristrutturazione di ricoveri per
animali.
Art. 32
Fondo sociale regionale
1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la
costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da
destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi
dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) e' disposta, per
l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 a
valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 -
Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
Art. 33
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta, per l'esercizio 2008, una
autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00 a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73060
nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 "Investimenti per lo sviluppo
delle attivita' scolastiche e formative", a seguito della presunta
mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono
trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 73140
afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
Art. 34
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a
servizi per gli studenti universitari, nonche' le spese per
arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio
2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per
il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), e'
disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro
4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale universitaria.
Art. 35
Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) e' disposta, per l'esercizio 2008,
un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo
73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
Art. 36
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 37
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione
di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
Art. 38
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la
ristrutturazione, l'adeguamento, la dotazione strumentale e
tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai
sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno 1996,
n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani)
e' disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di
spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 afferente alla
U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 500.000,00, disposte da
precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della presunta
mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono
trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572,
afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento
di strutture per progetti rivolti ai giovani.
Art. 39
Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da
parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali), e' disposta per
l'esercizio 2008 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a
valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale.
Art. 40
Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
293.874.955,27, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2007:
	Progr.	Capitolo	UPB	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	710.000,00
	2)	2708	1.2.3.3.4420	16.024,25
	3)	2775	1.2.3.3.4420	2.277.760,00
	4)	3455	1.2.2.3.3100	2.488.276,22
	5)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
	6)	3850	1.2.3.3.4440	262.429,38
	7)	3905	1.2.1.3.1500	78.427,15
	8)	3909	1.2.1.3.1510	23.960,00
	9)	3910	1.2.1.3.1510	230.613,09
	10)	3934	1.2.1.3.1515	120.000,00
	11)	3937	1.2.1.3.1510	1.000.000,02
	12)	4270	1.2.1.3.1600	11.310.658,35
	13)	4348	1.2.1.3.1600	3.362.661,29
	14)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	15)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	16)	16332	1.3.1.3.6300	1.406.687,81
	17)	16400	1.3.1.3.6300	610.772,00
	18)	21088	1.3.2.3.8000	8.333.138,23
	19)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
	20)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
	21)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
	22)	23417	1.3.2.3.8350	9.967.729,16
	23)	23419	1.3.2.3.8350	182.934,91
	24)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	25)	25525	1.3.3.3.10010	8.893.918,47
	26)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
	27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	28)	27727	1.3.4.3.11610	2.937,23
	29)	30640	1.4.1.3.12630	8.062.463,88
	30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	31)	30646	1.4.1.3.12630	3.156.201,83
	32)	30885	1.4.1.3.12620	2.955.628,41
	33)	30895	1.4.1.3.12620	1.936,70
	34)	31110	1.4.1.3.12650	39.097.085,22
	35)	32020	1.4.1.3.12670	2.103.760,61
	36)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	37)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
	38)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	39)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	40)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	41)	35305	1.4.2.3.14000	3.998.333,76
	42)	36188	1.4.2.3.14062	106.440,04
	43)	37150	1.4.2.3.14150	35.456,88
	44)	37250	1.4.2.3.14170	100.000,00
	45)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	46)	37336	1.4.2.3.14200	5.048.362,52
	47)	37374	1.4.2.3.14220	4.613.046,06
	48)	37378	1.4.2.3.14223	2.525.420,00
	49)	37385	1.4.2.3.14223	4.727.838,86
	50)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
	51)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	52)	38030	1.4.2.3.14300	389.165,52
	53)	38090	1.4.2.3.14305	1.064.341,13
	54)	39050	1.4.2.3.14500	2.803.048,06
	55)	39220	1.4.2.3.14500	1.839.939,48
	56)	39360	1.4.2.3.14555	271.554,34
	57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	58)	41250	1.4.3.3.15800	1.872.497,24
	59)	41360	1.4.3.3.15800	1.079.344,88
	60)	41550	1.4.3.3.15800	292.477,24
	61)	41570	1.4.3.3.15800	208.000,00
	62)	41900	1.4.3.3.15820	275.000,00
	63)	41995	1.4.3.3.15820	2.499.777,81
	64)	43027	1.4.3.3.16000	1.789.759,47
	65)	43221	1.4.3.3.16010	3.991.213,86
	66)	43270	1.4.3.3.16010	16.081.792,94
	67)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	68)	45175	1.4.3.3.16200	13.842.189,33
	69)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	70)	45184	1.4.3.3.16200	15.794.689,96
	71)	45194	1.4.3.3.16200	3.803.765,96
	72)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
	73)	47114	1.4.4.3.17400	926.830,15
	74)	47315	1.4.4.3.17400	3.071.500,00
	75)	47317	1.4.4.3.17400	558.400,00
	76)	47319	1.4.4.3.17400	80.000,00
	77)	48050	1.4.4.3.17450	423.760,60
	78)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
	79)	48248	1.4.4.3.17530	500.000,00
	80)	57200	1.5.2.3.21000	14.135.692,10
	81)	57680	1.5.2.3.21060	234.421,02
	82)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
	83)	65714	1.5.1.3.19050	435.889,60
	84)	65717	1.5.1.3.19050	741.456,90
	85)	65770	1.5.1.3.19070	10.196.190,26
	86)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
	87)	70678	1.6.5.3.27500	2.094.150,68
	88)	70718	1.6.5.3.27520	501.577,54
	89)	71572	1.6.5.3.27540	959.310,15
	90)	73060	1.6.2.3.23500	5.579.172,85
	91)	78705	1.6.6.3.28500	1.869.818,91.
Art. 41
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Abrogazione della legge regionale n. 17 del 1989
1. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche mediante
fusioni e al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari
finanziari vigilati, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) o in banche di credito
cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 del medesimo articolo
13, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale
sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, le risorse
allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi
erogati dalla Regione medesima ai sensi delle seguenti leggi
regionali:
a) legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Interventi a favore delle
cooperative di garanzia o consorzi-fidi tra operatori commerciali e
turistici);
b) legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a favore di
consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione maggioritaria di
enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di oneri conseguenti
al rischio di cambio per mutui contratti da operatori turistici e
commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di credito
convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata all'estero);
c) legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento
degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38);
d) legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49 (Interventi a favore
dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza
tecnica e la qualita' aziendale del settore del commercio);
e) legge regionale 2 aprile 1977, n. 13 (Contributi alla formazione
del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la
concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo
grado);
f) legge regionale 2 maggio 1983, n. 13 (Interventi a favore dei
consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna);
g) legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e
disciplina generale per la cooperazione);
h) legge regionale 22 novembre 1991, n. 31 (Interventi a favore dei
consorzi e delle societa' consortili fidi regionali che agevolano alle
piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio
termine).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta
regionale, con i criteri e le modalita' fissate dalla Giunta medesima,
a seguito di apposita richiesta, ai confidi che operano sull'intero
territorio regionale, esclusivamente per consentirne l'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
n. 385 del 1993.
3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, la Regione puo'
valutare successive richieste finalizzate alla conservazione
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo n. 385 del 1993.
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile,
costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e sono soggette in
particolare ai limiti ed ai vincoli stabiliti ai sensi dell'articolo
13, commi 18 e 33 (ultimo periodo) del decreto-legge n. 269 del 2003
convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003.
5. E' abrogata la legge regionale 24 maggio 1989, n. 17 (Interventi a
favore di consorzi-fidi o di altri organismi, a partecipazione
maggioritaria di enti pubblici, che abbiano come fine l'assunzione di
oneri conseguenti al rischio di cambio per mutui contratti da
operatori turistici e commerciali dell'Emilia-Romagna, con istituti di
credito convenzionati, sul controvalore di valuta mutuata
all'estero).
Art. 42
Proroga degli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29
ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto
contenuto nell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, le commissioni provinciali e la commissione
regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale
n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2008.
Art. 43
Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
di capitale sociale della Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl della
quale e' gia' socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote
della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a responsabilita'
limitata"), mediante il conferimento alla stessa societa' di beni
immobili patrimoniali di proprieta' della Regione Emilia-Romagna
secondo le modalita' previste dalla legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10
aprile 1989, n. 11).
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali) e' aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo
avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali
funzioni concede altresi' un contributo straordinario una tantum alle
forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario
Imolese, nonche' ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune
delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito
ed avviino in forma associata un polo catastale.".
2. Il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 11 del
2001 e' sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalita' per la
concessione del finanziamento stesso.".
Art. 45
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1996
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n.
23 (Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica) e'
sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di cui all'articolo 1 puo' essere effettuata
esclusivamente ad unita' ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato
canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento
per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima).".
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n.
19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)) e' sostituito
dal seguente:
"2. Al fine di valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale, la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi
dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione dell'Emilia-Romagna
delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in avanti denominata
associazione.".
Art. 47
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse
indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 48
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2008.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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