REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1948

Definizione dei periodi di effettuazione dei saldi di fine stagione - Modifica della deliberazione della Giunta regionale 2549/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art.15 comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante la riforma della disciplina del commercio;
visto l'art.15 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 di attuazione della
riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna;
richiamate:
- la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999, con la quale si
stabiliscono, fra l'altro, le modalita' di effettuazione delle vendite
di fine stagione;
- la deliberazione n. 2549 del 9 dicembre 2003 che determina i periodi
di svolgimento delle vendite di fine stagione, stabilendo come periodo
invernale quello dal 7 gennaio al 7 marzo e come periodo estivo quello
dal 7 luglio al 7 settembre;
esaminate le richieste, pervenute da organizzazioni delle imprese del
commercio, di anticipare l'inizio delle vendite di fine stagione
invernali al 5 gennaio per consentire, sin dal primo fine settimana di
gennaio, ai consumatori di disporre di adeguate risposte all'esigenza
di offerte vantaggiose e alle imprese commerciali di cogliere le
opportunita' di mercato;
ritenuto opportuno pertanto di modificare il periodo invernale di
svolgimento delle vendite di fine stagione anticipandone l'inizio al 5
gennaio; anche al fine di omogeneizzare i periodi di svolgimento delle
vendite suddette con quelli stabiliti da Regioni confinanti onde
evitare fenomeni di evasione commerciale con pregiudizio per i
consumatori e per le imprese di distribuzione;
sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del
commercio e delle associazioni dei consumatori;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamata la propria deliberazione 450/07 recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo
dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera
di modificare, per le motivazioni espresse in prmessa e che qui si
intendono integralmente assunte, la delibera della Giunta regionale n.
2549 del 9 dicembre 2003 stabilendo che le vendite di liquidazione
invernali possono essere effettuate nel periodo dal 5 gennaio al 5
marzo. I periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione hanno
pertanto la seguente articolazione dal 5 gennaio al 5 marzo (periodo
invernale) e dal 7 luglio al 7 settembre (periodo estivo);
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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