DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1841
Approvazione dello schema di convenzione quinquennale con l'organizzazione di volontariato denominata "Centro servizi regionale volontariato di Protezione civile"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di approvare lo schema di convenzione quinquennale con
l'organizzazione di volontariato denominata "Centro servizi
volontariato di Protezione civile" che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, unitamente a tutta la modulistica ad
esso allegata, stabilendo, in particolare, che la determinazione delle
risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi annuali
di attivita' previsti dalla convenzione a decorrere dall'anno 2007,
nonche' quelli relativi al concorso alle spese di gestione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni altra spesa destinata
alla gestione corrente del parco-mezzi ed attrezzature del Centro
servizi per ciascun anno a decorrere dal medesimo anno 2007, saranno
determinati anno per anno, tenendo conto delle effettive
disponibilita' finanziarie a tal fine assegnate all'Agenzia regionale
di Protezione civile, secondo le procedure indicate nella convenzione
medesima e che, per ragioni di efficacia operativa l'Agenzia possa
concedere all'organizzazione l'utilizzo di propri spazi per lo
svolgimento delle attivita' d'istituto;
c) di dare atto che con successivi atti formali adottati dal Dirigente
competente, si provvedera' previa quantificazione degli importi
effettivi, all'approvazione dei programmi operativi annuali delle
attivita' del Centro servizi, alla conseguente concessione dei
finanziamenti assegnati, all'impegno, nonche' ricorrendone le
condizioni, alla liquidazione della spesa a favore del Centro servizi,
in applicazione della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 450/07,
nei limiti e con le modalita', anche di rendicontazione, indicate
nello schema di convenzione di cui all'Allegato A;
d) di individuare il Servizio Previsione e Prevenzione, Volontariato,
Formazione, Promozione della cultura di Protezione civile dell'Agenzia
regionale di Protezione civile quale referente per tutte le attivita'
regionali connesse con lo schema di convenzione di cui all'Allegato
"A";
e) di dare atto che il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione
civile, ai sensi della normativa vigente, provvedera' alla
sottoscrizione della suddetta convenzione;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Schema di convenzione con l'Agenzia regionale di Protezione civile
della Regione Emilia-Romagna e l'organizzazione regionale di
volontariato di Protezione civile denominata "Centro servizi regionale
volontariato di Protezione civile" per il concorso alle attivita' di
protezione civile nell'ambito del territorio regionale
L'anno 2007, il giorno . . . . . . presso la sede dell'Agenzia
regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna - Viale
Silvani n. 6 - Bologna,
visto l'atto costitutivo dell'organizzazione regionale di volontariato
denominata Centro servizi regionale volontariato di Protezione
civile;
richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. .
. . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . ;
TRA
- l'Agenzia regionale di Protezione civile (in seguito indicata come
Agenzia), rappresentata dall'ing. Demetrio Egidi Direttore
dell'Agenzia medesima, domiciliato per la carica in Bologna, Viale
Silvani n. 6,
- l'organizzazione di volontariato di Protezione civile denominata
Centro servizi regionale volontariato di Protezione civile (in seguito
indicata come Organizzazione), C.F. n. 91288350373, con sede legale in
Bologna, Viale Silvani n. 6, rappresentata da Mario Mazzoni, in
qualita' di legale rappresentante Presidente dell'Organizzazione
stessa
si conviene e si stipula la presente convenzione.
Art. 1
(Finalita' ed oggetto)
1. La presente convenzione ha come obiettivo il consolidamento ed il
potenziamento della capacita' operativa e della qualificazione tecnica
dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di
Protezione civile e delle Organizzazioni regionali, al fine di
rafforzare e rendere sempre piu' efficace ed efficiente il sistema di
protezione civile nella regione Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia e l'Organizzazione attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze preposte
agli interventi di previsione e prevenzione dei rischi e di contrasto
attivo alle pubbliche calamita'.
3. Annualmente l'Agenzia, con proprio atto, determina, sulla base
delle disponibilita' di bilancio a tal fine assegnate, le risorse
disponibili per le attivita' di volontariato di protezione civile
svolte in convenzione dai coordinamenti provinciali delle
organizzazioni di volontariato di Protezione civile e dalle
organizzazioni di volontariato a carattere regionale operanti sul
territorio regionale, tra le quali anche l'Organizzazione. Nell'ambito
di tale quadro finanziario complessivo l'Agenzia e l'Organizzazione
concordano, sul piano tecnico, un programma operativo annuale per
l'attuazione della presente convenzione. Il programma viene elaborato,
anche per stralci, con le modalita' illustrate al successivo art. 2,
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio a tal fine assegnate,
delle esigenze e delle disponibilita' operative delle parti e viene
approvato e sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia.
4. In base alla presente convenzione e nei limiti di cui al comma
precedente, il programma operativo annuale puo' articolarsi nelle
seguenti attivita':
a) concessione di contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature,
la realizzazione, ristrutturazione e allestimento di strutture di
protezione civile dell'Organizzazione, la realizzazione e/o
completamento di progetti di settore a valere sulle disponibilita'
iscritte ai pertinenti capitoli del bilancio dell'Agenzia, nei limiti
determinati nel programma operativo annuale;
b) concorso dell'Organizzazione per l'attivazione degli interventi in
previsione o in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia,
secondo modalita' operative che verranno stabilite dalle parti
successivamente, prevedendo, in particolare, la costante reperibilita'
di qualificati referenti per le esigenze connesse con le situazioni di
crisi e di emergenza;
c) definizione congiunta dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature
messe a disposizione dell'Organizzazione da inserire nella colonna
mobile del volontariato della Regione con relativo disciplinare
d'uso;
d) definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi dell'Organizzazione allo
svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia, articolate per
simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre
strutture operative istituzionali e del volontariato;
e) acquisizione e la successiva concessione in comodato d'uso
gratuito, da parte dell'Agenzia, di strutture, attrezzature e mezzi da
impiegare per potenziare la capacita' operativa per le attivita' di
protezione civile sul territorio regionale, mantenendo a carico
dell'Agenzia l'onere di un concorso al rimborso delle spese relative
alla gestione corrente, alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
alle eventuali coperture assicurative necessarie e ad ogni connesso
adempimento di ordine fiscale o tributario nei limiti stabiliti dal
programma operativo annuale;
f) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra
il Centro operativo regionale e le strutture dell'Organizzazione, per
assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi;
g) definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre
piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e
coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in
occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 108 del DLgs 112/98;
h) gestione di progetti di settore attivati con l'Agenzia;
i) collaborazione e partecipazione di volontari, su richiesta
dell'Agenzia, a specifici studi, ricerche e progetti inerenti la
Protezione civile, gruppi di lavoro tematici e riunioni indette
dall'Agenzia;
l) l'erogazione di un contributo quale dotazione di un fondo-spese da
utilizzare esclusivamente per il concorso agli oneri conseguenti alla
gestione corrente, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
pagamento delle tasse e di altri oneri, in relazione alle attivita' di
funzionamento corrente ed al proprio parco-mezzi ed attrezzature, per
assicurare l'operativita' dell'Organizzazione nell'ambito del sistema
regionale di protezione civile;
m) consulenza e supporto ai Coordinamenti in ambito organizzativo, di
gestione e controllo, per attrezzature e mezzi della colonna mobile
regionale (assicurazioni - utilizzo mezzi o attrezzature e conseguenti
manutenzioni e/o sostituzioni) e scadenziario adempimenti per la
gestione;
n) attivita' di supporto ai Coordinamenti ed al Settore Volontariato
dell'Agenzia in fase organizzativa di esercitazioni/addestramenti a
livello provinciale - regionale e/o in ambito di grandi eventi
definiti dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e concordati
con l'Agenzia regionale;
o) supporto tecnico per l'organizzazione di seminari, convention,
incontri tematici, per implementare, consolidare rapporti e scambi di
informazioni ed esperienze tra le varie componenti del sistema, enti,
organizzazioni di volontariato;
p) gestione rete radio mobile del volontariato;
q) realizzazione e gestione di una banca dati risorse umane del
volontariato e del tesserino unico del volontario di protezione civile
nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati
personali;
r) supporto amministrativo alle organizzazioni di volontariato.
5. L'attivita' di cui alla lettera e) avviene mediante la
sottoscrizione a cura del Direttore dell'Agenzia di atti di comodato
d'uso gratuito relativi ai beni di cui trattasi, redatti secondo
l'apposito modello "Allegato 1", approvato con delibera di Giunta
regionale n. 1764 del 13 settembre 2004, che e' parte integrante della
presente convenzione.
6. L'erogazione dei contributi eventualmente previsti nel programma
operativo annuale ai sensi della lettera m) del precedente comma 4
avviene secondo le modalita' illustrate al successivo articolo 2,
comma 4.
Art. 2
(Programma operativo annuale)
1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente
convenzione viene elaborato secondo la seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di
massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica
di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma
operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le
tipologie di attivita' possibili;
c) lo schema di programma operativo annuale di cui al comma b)
riguardante le attivita' svolte dall'Organizzazione in raccordo con
l'Agenzia, i coordinamenti provinciali e con le associazioni a
carattere regionale, dopo essere stato adeguato alle disponibilita'
finanziarie determinate con atto dell'Agenzia, viene successivamente
approvato ed adottato dal Direttore dell'Agenzia con proprio atto
amministrativo;
d) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali
oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti,
da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia;
e) il programma puo' essere integrato con successivi stralci anche
durante il corso dell'anno.
2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
contenute nel programma operativo annuale per le quali sia previsto il
concorso finanziario o il rimborso all'Organizzazione da parte
dell'Agenzia, indicate al precedente art. 1, comma 4), punto a),
avviene con le seguenti modalita':
- erogazione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo complessivo
delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo annuale per
far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle
attivita', da disporre immediatamente dopo l'approvazione del
programma medesimo, non appena disponibili le relative risorse;
- la restante somma, fino al saldo finale, sara' liquidata tramite
tranches successive su presentazione di idonea documentazione di
spesa, supportata da relazione e relativa rendicontazione predisposta
dal legale rappresentante dell'Organizzazione, salvaguardando in
misura proporzionale l'entita' dell'acconto ricevuto, al fine di
mantenere una quota disponibile per le spese di urgenza cui si dovra'
far fronte nel corso delle attivita';
- il saldo sara' liquidato a fine attivita' e sara' determinato sulla
base della spesa complessiva effettivamente sostenuta, detratte le
somme precedentemente liquidate, su presentazione di una relazione
sulle attivita' svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute con allegata relativa documentazione di spesa da parte del
legale rappresentante dell'Organizzazione.
4. L'erogazione delle risorse relative ai contributi finalizzati alle
attivita' illustrate all'art. 1, comma 4, lettera m), avviene
anticipatamente in una o piu' soluzioni. L'Organizzazione e' tenuta ad
iscriverla nell'apposito registro di cassa delle entrate e delle
uscite da istituirsi ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 821/03, preventivamente numerato e timbrato in tutte le
pagine dal Settore Volontariato del Servizio Previsione e Prevenzione,
Volontariato, Formazione, Promozione della cultura di Protezione
civile dell'Agenzia. L'Organizzazione e' tenuta ad effettuare la
rendicontazione di tali contributi al 30 settembre e al 31 dicembre di
ciascun anno, presentando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' elaborata secondo il modello Allegato "2", che
costituisce parte integrante della presente convenzione, conservando
comunque presso le rispettive sedi tutta la documentazione contabile
relativa ai fini dei successivi controlli campione da effettuarsi con
le modalita' indicate all'art. 7). Le risorse relative a questa
tipologia di attivita' non spese nel corso dell'anno, possono essere
impiegate dall'Organizzazione nell'anno successivo e se ne tiene conto
in sede di elaborazione del nuovo programma operativo annuale.
Art. 3
(Comitato tecnico)
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
comitato tecnico composto da due funzionari del Settore Volontariato
del Servizio Previsione e Prevenzione, Volontariato, Formazione,
Promozione della cultura di Protezione civile dell'Agenzia designati
dal Dirigente competente del Servizio, uno dei quali con funzioni di
presidente, dal legale rappresentante e da un altro soggetto
appartenente all'Organizzazione.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello
di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi' proposte
di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle
modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti organizzativi,
gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente
comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi
programmi annuali.
Art. 4
(Responsabilita' ed oneri a carico dell'Organizzazione)
1. L'Organizzazione e' tenuta ad assolvere i compiti definiti nel
programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi
previsti per le differenti attivazioni operative. L'Organizzazione e'
tenuta, in particolare, al recepimento dei protocolli operativi di
attivita' della colonna mobile regionale del volontariato. In caso di
mancato rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale
rappresentante dell'Organizzazione e' tenuto ad informare per iscritto
l'Agenzia delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto
richiesto.
2. L'Organizzazione si impegna ad assicurare, anche in regime
ordinario, la presenza di un numero sufficiente di associati per
sviluppare i programmi concordati.
3. L'Organizzazione si impegna affinche' le attivita' programmate
siano rese con continuita' per il periodo concordato e si impegna a
dare immediata comunicazione al referente del Settore Volontariato del
Servizio Previsione e Prevenzione, Volontariato, Formazione,
Promozione della cultura di Protezione civile dell'Agenzia delle
interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo,
dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita' concordate.
4. L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle
attivita' oggetto della presente convenzione sono in possesso delle
cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del
servizio e/o delle prestazioni richieste.
5. L'Organizzazione garantisce, ai sensi della Legge 11 agosto 1991,
n. 266, art. 4, che i volontari inseriti nei programmi di attivita' e
che intervengono in attivita' formative di previsione e prevenzione e
in situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da adeguata
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento
dell'attivita' stessa e per la responsabilita' civile verso terzi,
come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari soggetti
aderenti all'Organizzazione.
Art. 5
(Oneri dell'Agenzia e
modalita' di impiego delle risorse disponibili)
1. L'onere finanziario annuo a carico dell'Agenzia per l'attuazione
della presente convenzione viene determinato, nei limiti delle risorse
disponibili nel proprio bilancio a tal fine assegnate, nell'ambito di
un unico atto amministrativo adottato annualmente dall'Agenzia,
nell'ambito della programmazione annuale delle proprie attivita'.
2. In particolare l'Agenzia potra' provvedere, nell'ambito dei
programmi operativi annuali di attuazione della presente convenzione,
nei limiti stabiliti dal precedente comma 1, alle esigenze di natura
finanziaria, adeguatamente documentate, relative al rimborso, con le
modalita' e nei limiti di ammissibilita' concordati, delle spese di
viaggio, vitto, copertura assicurativa e quant'altro previsto nei
medesimi programmi operativi annuali. Eventuali spese non documentate
potranno essere rimborsate su apposita dichiarazione fornita dal
legale rappresentante dell'Organizzazione, a condizione che il
relativo importo sia comunque marginale rispetto a quelle globalmente
sostenute in occasione dell'intervento o dell'attivita' in questione.
La documentazione giustificativa delle spese sara' presentata
dall'Organizzazione al Settore Volontariato del Servizio Previsione e
Prevenzione, Volontariato, Formazione, Promozione della cultura di
Protezione civile dell'Agenzia entro il mese di dicembre di ciascun
anno, al fine di consentire la tempestiva erogazione del saldo.
3. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente convenzione che debbano essere attuate
dall'Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Dirigente competente.
Art. 6
(Durata e modalita' di risoluzione della convenzione e
disposizione transitoria)
1. La presente convenzione ha validita' quinquennale a decorrere dalla
data di approvazione della delibera della Giunta n. . . . . . . . . .
. del . . . . . . . . . . . . , ma vincola l'Agenzia in termini
finanziari annualmente, secondo le disponibilita' arrecate nei
pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti e puo' essere
rinnovata.
2. L'Agenzia puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio
carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida
per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti
articoli.
3. L'Organizzazione puo' risolvere la presente convenzione in ogni
momento, previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata
inadempienza da parte dell'Agenzia agli impegni previsti nei
precedenti articoli.
Art. 7
(Attivita' regionale di verifica amministrativa)
1. Il Settore Volontariato del Servizio Previsione e Prevenzione,
Volontariato, Formazione, Promozione della cultura di Protezione
civile dell'Agenzia puo', in qualsiasi momento, verificare le
procedure amministrative messe in atto dall'Organizzazione per la
gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico del
contributo regionale in totale, formulando, all'uopo, richieste di
informazioni agli organi di controllo costituiti ai sensi dei
documenti costitutivi dell'Organizzazione. In particolare possono
essere effettuati controlli a campione sui finanziamenti previsti
all'art. 3, comma 6 secondo modalita' operative di svolgimento che
verranno indicate con successivo atto dell'Agenzia.
Art. 8
(Controversie)
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Agenzia, il secondo dall'Organizzazione ed il terzo concordemente
dagli altri due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 9
(Registrazione)
1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8,
comma 1 della Legge 266/91.
Letto, approvato e sottoscritto.
ALLEGATO 1
Concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di beni mobili -
mezzi e attrezzature - ai sensi della convenzione-quadro tra la
Regione Emilia-Romagna e ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . "
L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . , addi' . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . . . . in
. . . . . . . . . . . . . . . . . (specificare)
FRA
la Regione Emilia-Romagna che in seguito per brevita' verra'
denominata "Regione" o "Comodante" C.F. n. 80062590379 rappresentata
dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denominato ". . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . " che, in seguito, sara' chiamato ". . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . " o "Comodatario", P.IVA/C.F. n. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con sede legale in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
rappresentata dal legale rappresentante dello stesso.
Premesso che:
- con delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . del . . . . .
. . . . . e' stata approvata la convenzione-quadro tra la Regione
Emilia-Romagna e l'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . e che, all'art. . . . . . . . , comma . . . . . . . . ,
lettera . . . . . . .), prevede la possibilita' che la Regione conceda
in comodato d'uso gratuito strutture, attrezzature e mezzi da
impiegare per potenziare la capacita' operativa per le attivita' di
protezione civile sul territorio regionale;
- l'art. . . . . . . . , comma . . . . . . . . della predetta
convenzione-quadro prevede che gli atti di comodato d'uso siano
redatti secondo uno schema-tipo allegato alla convenzione medesima;
- che per la attuazione della convenzione quadro la Regione
Emilia-Romagna ha previsto la concessione in comodato d'uso gratuito
temporaneo all'. . . . . . . . . . . . . . . . di alcuni beni,
prevedendo altresi' i fondi necessari;
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto e finalita')
La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire alla realizzazione
di quanto indicato in premessa e previsto dalla convenzione quadro
sottoscritta con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. stipula con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . il presente "Contratto quadro di comodato". Il presente
"Contratto quadro di comodato" e' vincolante fra le parti,
relativamente alla regolamentazione di tutti i rapporti obbligatori
fra le medesime intercorrenti, in riferimento a tutti i beni che,
sulla base del medesimo, saranno ceduti dalla Regione Emilia-Romagna a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in
comodato gratuito.
Con il presente "Contratto quadro di comodato" la Regione
Emilia-Romagna cede a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . in comodato gratuito temporaneo i beni che saranno
specificamente indicati nei singoli contratti di comodato e verbali di
consegna, da redigersi in conformita' allo schema allegato al presente
(Allegato 2), e sottoscritti dalle parti. Tali contratti di comodato e
verbali di consegna saranno considerati parte integrante del presente
Contratto quadro di comodato. I singoli contratti di comodato e
verbali di consegna, identificheranno puntualmente i singoli beni,
formalizzeranno la tradizione al comodatario dell'oggetto del
contratto di comodato, in conformita' alla disciplina giuridica dei
contratti reali.
L'etichetta recante il numero di inventario regionale deve rimanere
sempre apposta sui sopra elencati beni e tale numero deve essere
menzionato in ogni comunicazione alla Regione relativa al mezzo in
questione.
Articolo 2
(Proprieta' dei beni)
Il comodatario riconosce e dichiara che la proprieta' dei beni
indicati come specificato all'art. 1 del presente contratto di
comodato, rimane in capo alla Regione.
Articolo 3
(Diligenza nell'uso dei beni)
Le parti, nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna per
i beni oggetto del presente contratto-quadro di comodato, che verranno
ivi puntualmente indicati, dichiareranno obbligatoriamente quanto
segue:
a) il giorno di presa in consegna,
b) condizioni di funzionamento (stato d'uso),
c) valore stimato (alla data).
Il comodatario, all'atto della presa in consegna dei beni e
contestuale sottoscrizione del verbale di consegna convalidera' la
accettazione dei medesimi nello stato in cui si trovano - ivi
dichiarato - e di ritenerli di sua piena soddisfazione nonche'
conformi alle dichiarazioni rese.
Il comodatario assume l'impegno di mantenere i beni nelle medesime
condizioni relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente
per le finalita' di protezione civile, osservando la massima diligenza
e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.
Il comodatario dichiara che con la sottoscrizione del contratto di
comodato e verbale di consegna ricevera' i beni ivi indicati immuni da
vizi conosciuti o apparenti, e si impegna alla loro restituzione nello
stato d'uso in cui li avra' ricevuti (come dettagliatamente
specificato nei singoli contratti di comodato e verbali di consegna in
base a quanto specificato all'art. 1), fatto salvo il solo normale
deterioramento d'uso, in ogni tempo il comodante lo richieda.
Il comodatario si impegna inoltre a trasmettere periodicamente alla
Regione informazioni sullo stato di conservazione dei beni, nonche' a
comunicare tempestivamente al Centro operativo regionale (COR) la
temporanea indisponibilita' operativa, temporanea o definitiva, dei
beni medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause.
Articolo 4
(Gestione del bene)
Il comodatario ha l'obbligo di:
a) garantire (h. 24), su richiesta della Regione, interventi di
prevenzione, soccorso e per lo svolgimento di esercitazioni, un numero
sufficientemente congruo di soggetti immediatamente attivabili (solo
per i volontari: "e dotati della patente o professionalita' necessaria
per la movimentazione dei mezzi e l'installazione delle attrezzature
concesse in comodato");
b) apporre sui beni il marchio identificativo della Protezione civile
della Regione e l'apposita etichetta inventariale;
c) provvedere alla manutenzione programmata e buona conservazione dei
mezzi e attrezzature assegnate;
d) concordare preventivamente con il Servizio regionale di Protezione
civile, eventuali manutenzioni straordinarie e migliorie ritenute
necessarie;
e) in caso di inutilizzabilita' definitiva del bene, se richiesto per
iscritto dal competente Servizio Patrimonio e Provveditorato della
Regione, provvedere a proprie spese, fatto salvo un eventuale concorso
finanziario regionale definito ai sensi del successivo art. 5, alla
rottamazione in loco, nel rispetto delle procedure indicate da detto
Servizio;
f) trasmettere elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature e
mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di ogni
anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con
l'indicazione del loro luogo di ricovero. Il comodatario ha anche
l'obbligo di comunicare al comodante l'esatto luogo iniziale di
ricovero dei beni;
g) comunicare al Servizio Protezione civile della Regione, con copia
al Servizio Patrimonio e Provveditorato, eventuali casi di furto o
perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il
relativo numero di inventario.
La Regione si riserva la facolta' di effettuare in qualsiasi momento
il controllo sullo stato dell'attrezzatura tramite funzionari
incaricati dal Servizio regionale di Protezione civile.
Qualora la Regione riscontri grave carenza di manutenzione e di
diligenza nella conservazione puo' ordinare l'immediato rientro del
bene. Inoltre puo' richiedere, in caso di necessita', in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del bene
concesso in comodato. Il comodatario comunque si impegna a consentire
di rendere disponibile il bene, in qualsiasi circostanza il comodante
lo ritenesse opportuno, senza l'obbligo da parte del comodante di
esplicitarne le ragioni, con un preavviso di almeno un mese (purche'
non abbisognevole di manutenzione straordinaria o per altro evento
eccezionale da comunicare al comodante).
Per la gestione operativa dei beni il comodatario potra' avvalersi di
un soggetto esterno mediante apposito accordo scritto da concordarsi
preventivamente con il comodante. Tale affidamento non deve
prefigurare in alcun modo una subconcessione, ovvero non puo' limitare
in alcun modo i diritti del comodante, ne' sollevare il comodatario
dai suoi obblighi e dalle sue responsabilita' verso il comodante
stesso.
Articolo 5
(Spese)
Le parti convengono che il comodatario deve provvedere direttamente al
pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, della
tassa di circolazione ed ogni altro onere, fiscale e legale derivante
dall'uso e dal possesso del bene oggetto del presente contratto di
comodato e in particolare degli obblighi assicurativi previsti per
legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da inadempimenti del
comodatario sono a carico esclusivo del comodatario stesso.
Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie,
gli adattamenti agli usi specifici, gli adeguamenti introdotti da
nuove normative dovranno essere concordati con il comodante entro e
non oltre . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi dalla data di
esecuzione.
In qualsiasi momento puo' disporsi il controllo sullo stato dei beni
da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora si riscontri
carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il
comodante puo' motivatamente richiedere l'immediata esecuzione degli
interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario. In
particolare il comodante qualora riscontri carenza di manutenzione, lo
segnalera' per iscritto; l'eventuale ingiustificato protrarsi della
inadempienza manutentiva da parte del comodatario potra' essere adotta
a motivo di risoluzione anticipata del contratto da parte del
comodante.
In particolare il comodatario non potra' richiedere, al momento della
risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le
eventuali addizioni che avesse apportato oltre a quelle concordate.
Eventuali rimborsi delle spese sostenute dal comodatario potranno
essere finanziati, entro i limiti delle disponibilita' di bilancio,
con le modalita' definite dall'art. . . . . . , comma . . . . . . ,
lettera . . . . . . . . ) della convenzione-quadro.
Articolo 6
(Esonero dalla responsabilita')
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del
comodatario tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi
beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall'uso dei beni oggetto
del presente contratto di comodato. Il comodatario solleva la Regione
da ogni responsabilita' e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio
conseguente.
Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano
riscontrati vizi, difetti e difformita' in genere, il comodatario si
obbliga a darne immediata comunicazione scritta al Servizio Protezione
civile e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.
Articolo 7
(Divieto di cessione dei beni)
E' fatto assoluto divieto al comodatario di cedere a qualsiasi titolo
a terzi l'uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche
strutturali senza espressa autorizzazione scritta della Regione. Per i
casi specifici si rimanda a quanto previsto ai punti precedenti.
Articolo 8
(Durata e risoluzione del contratto di comodato)
Il presente contratto quadro di comodato ha efficacia dalla data di
sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza della
convenzione-quadro ed e' rinnovabile qualora la convenzione-quadro
venga rinnovata. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti
integranti del presente.
Ciascuna delle parti avra' diritto di risolvere il presente contratto
quadro di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera
raccomandata a.r. Medesima disciplina e' applicabile ai singoli
contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti
integranti del presente. In particolare, la risoluzione del presente
contratto quadro di comodato comportera' automatica risoluzione di
tutti i singoli contratti di comodato e verbali di consegna
costituenti parti integranti del presente. La risoluzione di un
singolo contratto di comodato e verbale di consegna costituenti parte
integrante del presente, avra' unicamente effetti limitati al
medesimo.
Si richiamano inoltre le pattuizioni relative alla immediata
restituzione del bene in circostanza di carenza di manutenzione o
diligenza nella conservazione.
Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di comodato il
comodatario si impegna a restituire alla Regione i beni oggetto del
contratto di comodato nelle normali condizioni di deterioramento
derivanti dal solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati, e
senza colpa del comodatario.
Articolo 9
(Accordi per la gestione dei beni
oggetto del presente comodato)
Le parti si impegnano a definire un'apposita disciplina per:
a) l'utilizzazione e la gestione dei mezzi e delle attrezzature
oggetto del presente contratto di comodato, come indicato all'art. 1;
b) l'impiego delle risorse umane e materiali del comodatario in
connessione con i beni di cui alla lettera a).
Articolo 10
(Rimando a norme)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti
richiamano le disposizioni del Codice Civile, in particolare gli
artt.1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le clausole qui
sottoscritte.
Articolo 11
(Risoluzione controversie)
Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o
dall'esecuzione del presente contratto sara' esclusivamente competente
il Foro di Bologna.
Alternativamente alle vie giudiziali ordinarie, le parti, previa
accettazione scritta da parte di entrambe, da comunicarsi
reciprocamente tramite raccomandata a.r., potranno risolvere le
controversie derivanti dal presente contratto tramite arbitrato
rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C. Il collegio sara'
composto da tre arbitri che saranno nominati uno ciascuno dalle parti
ed il terzo, che fungera' da Presidente del collegio arbitrale, dai
primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina
del proprio arbitro, da parte dei contraenti verra' sorteggiato da una
lista formata in accordo dalle due parti. Gli arbitri decideranno a
maggioranza semplice.
Ogni modifica al presente contratto quadro di comodato ed ai contratti
di comodato e verbali di consegna costituenti parti integranti del
presente dovranno essere apportate per iscritto.
Per qualsiasi comunicazione e notifica il comodatario elegge domicilio
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto
le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verra' registrato
esclusivamente in caso d'uso.
Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale
(solo per le organizzazioni di volontariato: "confermato dalle parti
che le attivita' per le quali i beni oggetto del presente contratto di
comodato saranno comunque esclusivamente impiegati nello svolgimento
delle attivita' della organizzazione di volontariato medesima
(Comodatario), e' esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91".). Per
tutti gli altri soggetti le eventuali spese di registrazione sono a
carico del richiedente.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., le parti
approvano specificamente le clausole contrattuali n. 1, 4, 5, 6, 7,
11.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE
DEL COMODATARIO DELL'AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
ALLEGATO 2
Contratto di comodato e verbale di consegna ed accettazione di beni
ceduti in comodato d'uso
Comodante: Regione Emilia-Romagna, C.F. n 80062590379 rappresentata
dal Responsabile del Servizio regionale di Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6
Comodatario: . . . . . . . . . . . . . . . . . denominata " . . . . .
. . . . . . . . . " P.IVA/C.F. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rappresentata dal
legale rappresentante del comodatario stesso.
Premesso che:
- il comodante ed il comodatario - come sopra specificati - con
scrittura privata in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . hanno sottoscritto il "contratto quadro di
comodato", conservato agli atti del Servizio Protezione civile della
Regione Emilia-Romagna con protocollo . . . . . . . . . . . . . . . .
, del quale il presente e' parte integrante e sostanziale come nel
medesimo specificato.
Tutto cio' premesso, si conviene quanto segue.
Articolo 1
(Oggetto)
La Regione Emilia-Romagna, cede al comodatario, che accetta, in
comodato gratuito temporaneo i beni di seguito indicati:
1) BENE 1 = Nr. inventario Regione Emilia-Romagna - descrizione bene -
condizioni di funzionamento - valore stimato (allegato dati di
inventario Regione Emilia-Romagna del singolo bene),
2) BENE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Articolo 2
(Obblighi contrattuali e norme applicabili)
Al presente accordo si applicano obbligatoriamente ed esclusivamente
tutte le condizioni previste ed accettate dalle parti, contenute nel
contratto quadro di comodato indicato in premessa, del quale il
presente e' parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
(Consegna dei beni e dichiarazione di conformita')
Le parti dichiarano che in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ., presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . , alla presenza delle parti interessate ha avuto luogo
la consegna, da parte del comodante al comodatario, dei beni
puntualmente indicati all'art. 1 del presente. Il comodatario
dichiara, ai sensi ed effetti di quando previsto dal contratto quadro
di comodato, che i beni oggetto del presente contratto, indicati
all'art. 1, sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione,
immuni da vizi conosciuti o apparenti e conformi alle dichiarazioni
rese.
Bologna li' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE
DEL COMODATARIO DELL'AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .