REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 dicembre 2007, n. 1 EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

"REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA"

(deliberazione dell'Assemblea legislativa 28 novembre 2007, n. 143)
I N D I C E
TITOLO I - AVVIO DELLA LEGISLATURA - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E DEI
GRUPPI ASSEMBLEARI
CAPO I - Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
Art.   1 -  Consiglieri regionali
Art.   2 -  Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza
provvisoria
Art.   3 -  Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa
Art.   4 -  Convalida e decadenza dei consiglieri regionali
Art.   5 -  Presentazione del programma di legislatura e della Giunta
regionale
CAPO II - Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari
Art.   6 -  Costituzione dei gruppi  assembleari
Art.   7 -  Istituzione delle commissioni assembleari e designazione
dei componenti delle commissioni
Art.   8 -  Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle
commissioni assembleari
Art.   9 -  Giunta per il regolamento assembleare
TITOLO II - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
Art.  10 -  Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa
Art.  11 -  Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea
legislativa
Art.  12 -  Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa
Art.  13 -  Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa
Art.  14 -  Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa
Art.  15 -  Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
delle commissioni assembleari
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI
Art.  16 -  Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa
Art.  17 -  Calendario dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea
legislativa
Art.  18 -  Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
Art.  19 -  Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di
governo
Art.  20 -  Determinazione dei tempi della discussione delle leggi
finanziaria, di bilancio e comunitaria
Art.  21 -  Partecipazione ai lavori assembleari
Art.  22 -  Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale
dell'Assemblea legislativa
Art.  23 -  Utilizzazione del mezzo informatico
Art.  24 -  Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri
TITOLO IV - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
CAPO I - Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleari
Art.  25 -  Convocazione delle commissioni assembleari
Art.  26 -  Pubblicita' degli ordini del giorno e delle date di
convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta
regionale
Art.  27 -  Verbalizzazione e pubblicita' dei lavori delle commissioni
assembleari
Art.  28 -  Validita' delle sedute e delle decisioni delle commissioni
assembleari
Art.  29 -  Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari
Capo II - Istruttoria legislativa e amministrativa
Art.  30 -  Il relatore del progetto di legge
Art.  31 -  Abbinamenti
Art.  32 -  Modalita' e termini per l'esercizio della funzione
referente
Art.  33 -  Procedura d'urgenza
Art.  34 -  Le commissioni assembleari in sede consultiva
Art.  35 -  Le commissioni assembleari in sede redigente e
deliberante
Art.  36 -  Esame dei bilanci
Art.  37 -  Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale
Art.  38 -  Partecipazione alla formazione e all'attuazione del
diritto comunitario
Art.  39 -  Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari
TITOLO V - STRUMENTI E PROCEDIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE
PERSONE E DELLA COLLETTIVITÀ ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA
Art.  40 -  Informazione e promozione della partecipazione
Art.  41 -  Attivita' d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle
commissioni
Art.  42 -  Modalita' di consultazione delle commissioni assembleari
Art.  43 -  Udienze conoscitive delle commissioni assembleari
Art.  44 -  Audizioni delle commissioni assembleari
TITOLO VI - PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DELLA
NORMAZIONE E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI
CONFORMITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I - Strumenti e procedimenti per l'attivita' legislativa, di
programmazione e regolamentare
Art.  45 -  Metodi per l'esercizio dell'attivita' legislativa, di
programmazione e regolamentare
Art.  46 -  Redazione tecnica dei testi normativi
Art.  47 -  Scheda tecnico-normativa
Art.  48 -  Scheda tecnico-finanziaria
Art.  49 -  Analisi di fattibilita' dei progetti di legge
Art.  50 -  Controllo sull'attuazione delle leggi
Capo II - Pareri di conformita' - Questioni di legittimita'
costituzionale
Art. 51 -  Parere di conformita' sui regolamenti della Giunta
Art. 52 -  Approvazione dell'Assemblea di regolamenti delegati alla
Regione da leggi statali
Art. 53 -  Esame e proposte per questioni di legittimita'
costituzionale
Art. 54 -  Pareri a norma dell'articolo 133 della Costituzione
CAPO III - Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria
Art.  55 -  Pareri della Consulta di garanzia statutaria
TITOLO VII - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art.  56 -  Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri
Art.  57 -  Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL
e Corte dei conti
Art.  58 -  Riunioni congiunte del CAL e dell'Assemblea legislativa
Art.  59 -  Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro (CREL)
TITOLO VIII - COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI
Art.  60 -  Commissioni assembleari d'inchiesta
Art.  61 -  Commissioni assembleari di ricerca e di studio
TITOLO IX - DEI LAVORI D'AULA
CAPO I - Organizzazione delle sedute
Art.  62 -  Riunioni dell'Assemblea legislativa
Art.  63 -  Convocazione dell'Assemblea legislativa
Art.  64 -  Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali
Art.  65 -  Validita' delle sedute assembleari -  Numero legale
Art.  66 -  Pubblicita' delle sedute dell'Assemblea legislativa
Art.  67 -  Resoconto integrale e processo verbale
Art.  68 -  Compiti del Presidente dell'Assemblea in inizio di seduta
Art.  69 -  Compiti del Presidente dell'Assemblea alla fine della
seduta
Capo II - Organizzazione della discussione
Art.  70 -  Iscrizioni a parlare
Art.  71 -  Durata degli interventi
Art.  72 -  Norme per la conclusione dei dibattiti
Art.  73 -  Divieto di parlare due volte nella stessa discussione
Art.  74 -  Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
Art.  75 -  Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di
argomento non iscritto
Art.  76 -  Comunicazioni all'Assemblea della Giunta e delle
commissioni
Art.  77 -  Fatto personale
Capo III - Votazioni
Art.  78 -  Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
Art.  79 -  Dichiarazioni di voto
Art.  80 -  Modi di votazione
Art.  81 -  Votazione per appello nominale
Art.  82 -  Votazione a scrutinio segreto
Art.  83 -  Modalita' per l'uso del dispositivo elettronico
Art.  84 -  Regolarita' delle votazioni - Proclamazione del risultato
Art.  85 -  Elezione dei delegati regionali all'elezione del
Presidente della Repubblica
Capo IV - Disciplina dell'Aula e delle tribune
Art.  86 -  Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
Art.  87 -  Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
Art.  88 -  Tumulto in Aula
Art.  89 -  Ordine nell'Aula
Art.  90 -  Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei - Comportamento
del pubblico
TITOLO X - DELL'ESAME IN ASSEMBLEA
CAPO I - Discussione, emendamenti e votazioni
Art.  91 -  Discussione generale in Aula
Art.  92 -  Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli
articoli
Art.  93 -  Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
Art.  94 -  Esame degli atti di programmazione
Art.  95 -  Presentazione degli emendamenti
Art.  96 -  Votazione degli emendamenti e degli articoli
Art.  97 -  Correzioni di forma e coordinamento
Art.  98 -  Votazione finale
CAPO II - Esame dei bilanci
Art.  99 -  Sessione esclusiva di bilancio
CAPO III - Disposizioni finali
Art. 100 -  Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di
atti amministrativi
Art. 101 -  Decadenza di progetti di legge e di altri atti
Art. 102 -  Ritiro di progetti o di proposte
TITOLO XI - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI  REGIONALI E ALTRE
DISPOSIZIONI
Capo I - Atti di indirizzo
Art. 103 -  Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
Art. 104 -  Presentazione di mozioni - Data di discussione
Art. 105 -  Discussione congiunta di piu' mozioni
Art. 106 -  Esame delle mozioni
Art. 107 -  Presentazione di risoluzioni
Art. 108 -  Presentazione di ordini del giorno
Art. 109 -  Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni e
interpellanze
Capo II - Mozioni di sfiducia e censura
Art. 110 -  Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta
Art. 111 -  Censura al singolo assessore
Capo III - Sindacato ispettivo
Art. 112 -  Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
Art. 113 -  Svolgimento delle interrogazioni
Art. 114 -  Interrogazioni di attualita' a risposta immediata in Aula
Art. 115 -  Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
Art. 116 -  Svolgimento delle interpellanze
Art. 117 -  Tempo riservato alle interpellanze
Art. 118 -  Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni
CAPO IV - Diritto di accesso
Art. 119 -  Diritto di accesso
CAPO V - Istituti di democrazia diretta - Procedure
Art. 120 -  Progetti di legge d'iniziativa popolare pendenti alla fine
della legislatura
Art. 121 -  Petizioni
Art. 122 -  Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali
Art. 123 -  Funzioni dell'Assemblea legislativa dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali
CAPO II - Norme finali e abrogazioni
Art. 124 -  Abrogazione e norme transitorie
Art. 125 -  Entrata in vigore
TITOLO I
AVVIO DELLA LEGISLATURA -
COSTITUZIONE DEGLI ORGANI
E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
CAPO I
Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
Art. 1
Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e
delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo
statuto regionale.
Art. 2
Prima seduta dell'Assemblea legislativa -
Presidenza provvisoria
1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa e' convocata dal
Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre
trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri
regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.
2. All'apertura di ogni legislatura e' costituito un Ufficio di
presidenza provvisorio, composto dal consigliere piu' anziano di eta'
fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri piu'
giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.
3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione
della stessa cosi' come determinata dalla legge elettorale vigente.
4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della
proclamazione, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa
1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea
procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente,
dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono
l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.
Art. 4
Convalida e decadenza dei consiglieri regionali
1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede
all'esame delle condizioni di eleggibilita' dei consiglieri eletti e
propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa
elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun
componente.
2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si
trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilita',
l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame
della condizione del consigliere e propone la decadenza del
consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle
cause di incompatibilita' previste dalla legge, il Presidente
dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo
poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni
per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di
presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro
ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga
sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere di
optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il
consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni
l'Assemblea lo dichiara decaduto.
4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi
precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui
elezione e' stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.
Art. 5
Presentazione del programma di legislatura
e della Giunta regionale
1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta
giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il
programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le
scelte effettuate.
2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica
discussione, secondo tempi e modalita' decisi dall'Ufficio di
presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei
presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della
Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui
e' allegato il programma stesso.
3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si
procede con le stesse modalita' di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
Costituzione dei gruppi e degli organi assembleari
Art. 6
Costituzione dei gruppi  assembleari
1. Entro dieci giorni dall'insediamento dell'Assemblea, i consiglieri
si costituiscono in gruppi. A tal fine devono dichiarare per iscritto
al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intendono aderire.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria delibera, prende atto della
consistenza numerica dei gruppi che si sono costituiti e delle
eventuali successive modifiche nel corso della legislatura.
3. Di norma ciascun gruppo assembleare e' costituito da almeno due
consiglieri.
4. Il gruppo puo' essere formato da un solo consigliere, se egli
rappresenta una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale
regionale.
5. I consiglieri che non dichiarano la propria adesione a nessuno dei
gruppi costituiti a norma del comma 1 o che revocano la propria
adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai
sensi del comma 1 formano un unico gruppo misto, fatto salvo quanto
previsto al comma 3.
6. Entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea, ogni gruppo
comunica al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Presidente e
del vicepresidente se nominato.
7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente dell'Assemblea
l'eventuale mutamento del proprio Presidente.
8.  Ogni consigliere comunica tempestivamente al Presidente
dell'Assemblea l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello
originario.
Art. 7
Istituzione delle commissioni assembleari
e designazione dei componenti delle commissioni
1. Ai sensi dell'articolo 38 dello statuto, l'Assemblea, su proposta
dell'Ufficio di presidenza, delibera, all'inizio di ogni legislatura,
il numero delle commissioni assembleari permanenti, determinandone
anche la rispettiva competenza per materia. Con la stessa procedura,
l'Assemblea puo' modificare nel corso della legislatura il numero e la
competenza per materia delle commissioni assembleari.
2. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i
consiglieri ad esso iscritti. Ogni consigliere esprime esclusivamente
i voti attribuitigli dal gruppo cui appartiene.
3. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni commissione
e, tramite il proprio Presidente, comunica al Presidente
dell'Assemblea i nomi dei designati ed i relativi voti. Il Presidente
ne da' notizia ai Presidenti delle commissioni competenti, alla Giunta
e a tutti i consiglieri. Ogni gruppo, con le medesime modalita',
procede al cambiamento, eventualmente necessario, dei commissari da
esso designati.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello
statuto, ogni consigliere fa parte di almeno una commissione. Puo'
essere esonerato da tale obbligo, su sua richiesta, il Presidente
dell'Assemblea. Su loro richiesta, possono essere esonerati dalla
partecipazione alle sedute i membri dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa ed i Presidenti di gruppo.
5. Il commissario che non possa intervenire ad una seduta della
propria commissione puo' farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero
corso della seduta, o parte di essa, da un consigliere del suo stesso
gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione.
Art. 8
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza  delle
Commissioni assembleari
1. Ogni commissione ha un Presidente e due vicepresidenti che
compongono l'Ufficio di presidenza.
2. Il Presidente della commissione e' eletto dall'Assemblea con le
stesse modalita' e procedure previste per l'elezione del Presidente
dell'Assemblea.
3. Per il Presidente della commissione bilancio, affari generali e
istituzionali si applica l'articolo 38, comma 2, dello statuto.
4. I vicepresidenti sono eletti dalla commissione nel proprio seno,
con un'unica votazione palese nella prima seduta. Ogni commissario
puo' votare per un solo nome.
Art. 9
Giunta per il regolamento assembleare
1. All'inizio di ogni legislatura e' istituita la Giunta per il
regolamento assembleare. Spetta alla Giunta per il regolamento il
parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte
dal Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di un singolo
consigliere nel corso della seduta. Il Presidente dell'Assemblea da'
tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni
assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento assembleare e' composta dal Presidente
dell'Assemblea, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre
espressi dalle opposizioni, eletti dall'Assemblea con votazione
segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilita' sopravvenute
di uno o piu' componenti o dell'intera Giunta per il regolamento,
l'Assemblea nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede
alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del
regolamento nel corso delle sedute dell'Assemblea, spetta al
Presidente dell'Assemblea la decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno
compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione
assembleare competente procede all'esercizio della funzione
preparatoria e referente all'Assemblea.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con
voti unanimi puo' proporre all'Assemblea modifiche ed integrazioni al
regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie
od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il
regolamento e' sottoposta all'Assemblea ed e' approvata se ottiene il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 10
Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa
1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne e' l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia
effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30
dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea
facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la
facolta' di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di
ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama
i risultati.
3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie
locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno
dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto
sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il
Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento
legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi
riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.
4. Spettano altresi' al Presidente:
a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;
b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la
trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei
progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di
legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di
altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;
c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di
cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;
d) la trasmissione della richiesta di parere di conformita' alla
Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento
ai sensi dell'articolo 55;
e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di
presidenza;
f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei
presidenti di gruppo;
g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.
5. Il Presidente assegna, cosi' come previsto dall'articolo 24, alle
commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive
- o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti
sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne da'
comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Puo' inoltre inviare alle
commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea
riguardanti le materie di loro competenza.
6. Il Presidente puo' delegare, permanentemente o transitoriamente,
l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di
presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.
Art. 11
Attribuzioni dei vicepresidenti dell'Assemblea legislativa
1. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea; in caso
di sua assenza o impedimento lo sostituiscono a turno nella direzione
delle sedute assembleari, nella direzione delle sedute dell'Ufficio di
presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo e nelle
funzioni di rappresentanza dell'Assemblea.
2. I vicepresidenti sostituiscono a turno il Presidente, in caso di
sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle altre attribuzioni
non delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
Art. 12
Attribuzioni dei segretari dell'Assemblea legislativa
1. I segretari, a turno, sovraintendono alla redazione del processo
verbale, che deve dare atto soltanto delle deliberazioni e degli atti
dell'Assemblea, e alla redazione del resoconto integrale dei lavori
dell'Assemblea.
2. Spetta ai segretari dare lettura delle proposte e dei documenti,
procedere agli appelli e tenere nota delle deliberazioni.
3. I segretari coadiuvano il Presidente per assicurare la regolarita'
delle operazioni di voto; accertano che i resoconti siano pubblicati e
che le correzioni apportate dai consiglieri ai loro interventi siano
correzioni di mera forma.
Art. 13
Attribuzioni dei questori dell'Assemblea legislativa
1.  I questori predispongono la proposta di bilancio e di conto
consuntivo dell'Assemblea; curano il buon andamento
dell'amministrazione dell'Assemblea, vigilando sull'applicazione delle
relative norme e delle direttive dell'Ufficio di presidenza;
sovrintendono al mantenimento dell'ordine in Assemblea secondo le
disposizioni del Presidente; fungono da riferimento per i singoli
consiglieri.
Art. 14
Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa
1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:
a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilita'
interna;
b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di
organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;
c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di
informazione riguardanti l'attivita' dell'Assemblea;
d) promuove le attivita' di consultazione, di studio ed organizzative
necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;
e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e
quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
f) provvede alle necessita' dei gruppi assembleari, ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in
materia;
g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da
esso adottati, nonche' l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39,
comma  5;
h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le
osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea
e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;
j) regolamenta condizioni e modalita' per l'ammissione di estranei
all'Aula assembleare;
k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni
dell'Assemblea;
l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da
altre norme.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, puo' delegare a
componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed
esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza
dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di
presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto
all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci
giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede
alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I
dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle
nuove elezioni.
Art. 15
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle
Commissioni assembleari
1. Il Presidente della commissione convoca in prima seduta i
commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.
2. Il Presidente della commissione convoca e presiede i lavori della
commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:
a) propone alla commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della
commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il
nominativo del relatore e' comunicato all'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;
b) sovrintende alle modalita' di organizzazione dei lavori e al
funzionamento della commissione, al fine di garantire il rispetto dei
diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;
c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo
ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o
considerazioni della commissione stessa.
3. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della
commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente e'
sostituito alternativamente dai vicepresidenti.
4. Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:
a) valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli
consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;
b) predisporre l'ordine del giorno della seduta;
c) proporre alla commissione, sentito il relatore, il calendario delle
consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni
altra iniziativa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI -
ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA - ASSEGNAZIONI
Art. 16
Programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea organizza i propri lavori secondo il metodo della
programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e' deliberato dalla
Conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di tre mesi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente convoca periodicamente
l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi assembleari e i
Presidenti di commissione, con la partecipazione del Presidente della
Giunta o del sottosegretario o di un assessore delegato dal
Presidente.
4. Il programma e' predisposto sulla base dei lavori delle
commissioni, degli atti di indirizzo di cui al Capo I del Titolo XI
approvati dall'Assemblea, delle proposte della Giunta e dei gruppi
assembleari di maggioranza e di opposizione e tenuto conto di
eventuali richieste scritte che possono essere rivolte da uno o piu'
consiglieri al Presidente dell'Assemblea. Il programma contiene
l'elenco degli argomenti che l'Assemblea intende esaminare, con
l'indicazione dell'ordine di priorita' e del periodo nel quale se ne
prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale
indicazione e' formulata in modo da facilitare lo svolgimento dei
lavori, anche in rapporto alla complessita' degli argomenti.
5. Il programma e' approvato con il consenso dei Presidenti di gruppo
che rappresentano complessivamente almeno i tre quarti dei componenti
dell'Assemblea. Il Presidente di gruppo che non possa intervenire puo'
farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della riunione, o
di parte di essa, dal vicepresidente o da altro componente del proprio
gruppo. L'Ufficio di presidenza riserva comunque una parte del tempo
disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti,
ripartendola in proporzione alla consistenza numerica di questi.
6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunge la
maggioranza di cui al comma 5, il programma e' predisposto
dall'Ufficio di presidenza secondo i criteri di cui al comma 4, e
inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi assembleari, in
modo da garantire ai gruppi di opposizione un quinto degli argomenti
da trattare ovvero una parte del tempo complessivamente disponibile
per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato dal programma. La
parte di tempo cosi' riservata agli argomenti proposti dai gruppi di
opposizione non puo' essere collocata in una seduta dedicata solo a
tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la
discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di
maggioranza.
7. Il programma e' comunicato all'Assemblea dal suo Presidente
all'inizio della prima seduta utile. Sulla comunicazione sono
consentiti interventi in Aula di consiglieri, per non piu' di due
minuti ciascuno, e di dieci minuti complessivamente per ciascun
gruppo.
8. Il programma e' tempestivamente distribuito ai consiglieri, alle
commissioni, alla Giunta, al CAL e trasmesso agli organi di
informazione.
9. I progetti di legge finanziaria, di bilancio, di rendiconto
consuntivo, i progetti collegati alla manovra di finanza pubblica da
esaminare in connessione con la legge finanziaria o con i bilanci, il
progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli
altri atti normativi comunitari, nonche' gli oggetti da esaminare
entro termini derivanti da sopravvenute disposizioni di legge, sono
inseriti nel programma dei lavori dalla Conferenza dei presidenti di
gruppo al di fuori dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Il programma puo' essere aggiornato una volta al mese, secondo la
procedura prevista nei commi 5 e 6, in relazione a eventi di
particolare rilevanza politica e istituzionale, all'esigenza
dell'effettivo svolgimento e delle conclusioni dell'istruttoria
legislativa nelle commissioni o su richiesta della Giunta.
11. Gli Uffici di presidenza delle commissioni al fine di
corrispondere al programma organizzano i lavori delle Commissioni nel
periodo considerato.
12. Nel rispetto di quanto previsto al comma 11, le commissioni
possono altresi' procedere all'esame di altri argomenti assegnati e
non inseriti nella programmazione o decisi a maggioranza dalla
commissione stessa.
Art. 17
Calendario dei lavori delle Commissioni
e dell'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, sentiti i Presidenti delle
commissioni, i Presidenti dei gruppi assembleari, il sottosegretario o
un rappresentante della Giunta, stabilisce il calendario delle
giornate di seduta dedicate ai lavori delle commissioni e
dell'Assemblea.
2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nello stabilire il
calendario dei lavori, evita la coincidenza delle sedute delle
commissioni con le sedute dell'Assemblea.
3. Non si possono riunire piu' di due commissioni per volta, fatto
salvo il caso di sedute congiunte ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
4. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche per le
modifiche al calendario.
Art. 18
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 dello statuto, ai
fini dell'organizzazione dei lavori il Presidente convoca
periodicamente l'Ufficio di presidenza per deliberare, sentiti i
Presidenti dei gruppi assembleari, il Presidente della Giunta, o il
sottosegretario o un assessore delegato dal Presidente, l'ordine del
giorno delle riunioni dell'Assemblea sulla base del programma e del
calendario deliberati. Stabilisce altresi' gli argomenti da trattare
in via prioritaria tra progetti di legge, atti o provvedimenti
amministrativi e atti di indirizzo politico.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera e), dello
statuto, l'Ufficio di presidenza puo' organizzare i lavori per
sessioni tematiche, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e
99.
3. Se uno dei Presidenti di gruppo dissente dalla decisione
dell'Ufficio di presidenza, il calendario dei lavori ha egualmente
corso, ma al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
prevista dal calendario e' iscritta la discussione e la decisione
sull'oggetto del dissenso. In tale discussione possono intervenire,
per non piu' di cinque minuti, il dissenziente e un oratore a favore
ed uno contro; si procede quindi al voto per alzata di mano senza
dichiarazioni di voto.
Art. 19
Verifica e valutazione dell'attuazione
del programma di governo
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto,
l'Assemblea legislativa e' convocata una volta all'anno in accordo con
il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione
del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo
e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalita'
decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71,
sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. Alla relazione
sull'attuazione del programma di governo, sui risultati attesi e sugli
effetti di bilancio degli Accordi sottoscritti, e' collegato il
documento annuale di programmazione economica. L'Assemblea esprime le
sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita
risoluzione. La seduta dedicata alla relazione del Presidente precede
la sessione di bilancio di cui all'articolo 99.
Art. 20
Determinazione dei tempi della discussione delle leggi finanziaria, di
bilancio e comunitaria
1. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con voti pari almeno ai tre
quarti dei componenti dell'Assemblea, determina il tempo
complessivamente disponibile per la discussione in Assemblea del
bilancio, della legge finanziaria, della legge tributaria, del
rendiconto consuntivo e della legge per il periodico recepimento delle
direttive e degli altri atti normativi comunitari. Se nella Conferenza
dei presidenti di gruppo non si raggiunge il suddetto quorum, decide
il Presidente dell'Assemblea.
2. Rispetto agli atti elencati nel comma 1, fatte salve le prerogative
della commissione referente, ogni commissione in sede consultiva
discute dei capitoli di propria competenza alla presenza degli
assessori di riferimento. Si applica altresi' l'articolo 34, comma 1,
quarto periodo.
3. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione, detratto
il tempo assegnato ai relatori e alla Giunta, e' suddiviso per una
parte in misura uguale tra tutti i gruppi assembleari, per l'altra in
misura ragguagliata alla consistenza numerica dei gruppi stessi
tenendo conto delle eventuali componenti del gruppo misto. Agli
interventi che si svolgono nella discussione cosi' organizzata non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.
4. Nella ripartizione di cui al comma 3, e' comunque assegnato a
ciascun gruppo, per la discussione dei progetti di legge, un tempo
complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento
dall'articolo 71.
5. Nella ripartizione di cui al comma 3, il tempo riservato agli
interventi dei relatori e' stabilito distintamente per il relatore di
maggioranza ai sensi dell'articolo 30 e per gli eventuali relatori di
minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi e' determinato in
proporzione alla consistenza numerica dei gruppi che essi
rappresentano e, comunque, complessivamente in misura non superiore al
tempo attribuito al relatore di maggioranza.
6. Ciascun consigliere puo' intervenire in dichiarazione di voto
finale per tre minuti in dissenso dal proprio gruppo.
7. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti
di gruppo, stabilisce il termine entro il quale, in ogni caso, ed a
prescindere da eventuali ulteriori richieste di intervento, la
discussione contingentata si chiude per passare alle relative
votazioni. In tal caso, dichiarata chiusa la discussione
contingentata, non e' piu' ammessa la presentazione di proposte di
qualsiasi natura. Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, la
stessa puo' deliberare la prosecuzione ininterrotta della seduta fino
al termine delle votazioni.
8. Quando i lavori dell'Assemblea sono organizzati con tempi
contingentati, i consiglieri possono intervenire piu' di una volta,
nel rispetto dei tempi complessivi assegnati.
Art. 21
Partecipazione ai lavori assembleari
1. I componenti della Giunta partecipano ai lavori dell'Assemblea e
delle commissioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello statuto.
Ciascun assessore, a nome della Giunta, puo' presentare emendamenti in
commissione e in Assemblea.
2. Il sottosegretario alla presidenza partecipa, senza diritto di voto
e con esclusione delle funzioni di supplenza dei singoli assessori, ai
lavori dell'Assemblea, delle commissioni e della Conferenza dei
presidenti di gruppo, con facolta' di riferire direttamente su
argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli dal
Presidente della Giunta.
Art. 22
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno generale dell'Assemblea
legislativa
1. Le proposte di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno
generale dell'Assemblea sono presentate, insieme con le eventuali
relazioni di accompagnamento, al Presidente dell'Assemblea. Il
Presidente provvede all'immediata iscrizione all'ordine del giorno
generale previo esame di ammissibilita' nel caso di petizioni e di
progetti di legge d'iniziativa popolare.
2. Appena iscritte all'ordine del giorno generale, le proposte e le
eventuali relazioni sono trasmesse alla Giunta e a tutti i
consiglieri.
Art. 23
Utilizzazione del mezzo informatico
1. Le convocazioni, le comunicazioni, gli atti e i documenti,
accompagnati dai relativi elenchi, previsti dal presente regolamento
possono essere trasmessi in forma cartacea ovvero per via telematica.
Ciascun consigliere informa l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
circa la modalita' preferita. Ha comunque diritto a ricevere presso i
propri uffici copia in forma cartacea della convocazione
dell'Assemblea e delle commissioni di cui fa parte. Copia autentica
degli atti e' depositata presso la presidenza dell'Assemblea.
Art. 24
Assegnazione alle commissioni assembleari - Pareri
1. Nelle funzioni previste all'articolo 38, comma 5, dello statuto, la
commissione non puo' prendere in carico alcun oggetto che non sia
stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea a norma
dell'articolo 22 e assegnato ai sensi del presente articolo.
2. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle singole commissioni,
secondo il criterio della competenza per materia, i progetti di legge
o di regolamento, le proposte di legge alle Camere e gli atti
amministrativi. Se uno stesso oggetto investe materie che interessano
piu' commissioni, il Presidente individua la commissione referente
sulla base della competenza prevalente e indica le commissioni
consultive che, per competenza, sono tenute a svolgere la discussione
e ad esprimere pareri da inviare alla commissione referente.
3. Se una commissione e' investita di un argomento in sede consultiva,
sono possibili riunioni congiunte con la commissione referente.
4. Uno stesso oggetto non puo' essere assegnato in sede referente a
piu' commissioni.
5. Di norma, l'esame di diversi progetti di legge di rilevante
importanza o assegnati in sede redigente non si sovrappone in due
diverse commissioni.
6. Le commissioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2,
quando sono sentite per disposizioni legislative o normative su atti
della Giunta, esprimono il loro parere, anche comprensivo delle
proposte di modifica approvate. La Giunta si esprime sulle proposte
approvate dalla commissione; se la commissione esprime parere non
favorevole sull'atto presentato, la Giunta puo' non conformarsi al
parere, con apposita motivazione.
7. Se una commissione o il suo Ufficio di presidenza ritiene che un
argomento non sia stato assegnato correttamente, il Presidente ne
riferisce al Presidente dell'Assemblea per le decisioni conseguenti.
Se si tratta di un progetto di legge, la medesima facolta' e'
riconosciuta anche al primo firmatario. Quando piu' commissioni si
ritengono competenti, il Presidente dell'Assemblea decide uditi i
Presidenti delle commissioni interessate.
8. I pareri in sede consultiva di cui ai commi 2 e 5 sono espressi:
a) per i progetti di legge entro quattordici giorni dalla nomina del
relatore;
b) negli altri casi entro ventiquattro giorni dall'assegnazione
dell'atto.
Sono fatti salvi diversi accordi dei Presidenti delle commissioni
interessate. Nei casi d'urgenza, il Presidente dell'Assemblea puo'
stabilire un termine piu' breve. Decorsi tali termini, la commissione
referente procede all'esame dell'oggetto.
9. La commissione referente, se un progetto di legge determina
variazioni di bilancio, lo trasmette alla commissione bilancio, affari
generali e istituzionali. Il parere espresso dalla commissione
bilancio, affari generali e istituzionali e' allegato al parere per
l'Assemblea.
TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI
CAPO I
Organizzazione dei lavori
delle commissioni assembleari
Art. 25
Convocazione delle commissioni assembleari
1. Le commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle
priorita' concordate nell'Ufficio di presidenza tenendo conto della
programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della
Giunta, delle decisioni della commissione e della richiesta di almeno
tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti
che si sono determinati nella realta' regionale. Il Presidente, a
fronte di situazioni di emergenza, puo' convocare immediatamente la
commissione, anche al di fuori della sede istituzionale. Per gli
oggetti gia' assegnati alla commissione, il Presidente, su richiesta
di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti
assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la
commissione.
2. I testi degli argomenti assegnati o di competenza della commissione
devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro
trattazione in commissione. Il Presidente, per motivate ragioni
d'urgenza, puo' derogare a tale termine.
3. Il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione;
il termine puo' essere abbreviato in caso d'urgenza.
Art. 26
Pubblicita' degli ordini del giorno
e delle date di convocazionedelle commissioni assembleari -
Rapporti con la Giunta regionale
1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni
sono comunicati a tutti i consiglieri e alla Giunta secondo le
modalita' di cui all'articolo 25, per consentire l'esercizio dei
diritti previsti dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto.
2. La Giunta, per comunicazioni, relazioni o richieste di parere che
intende presentare di propria iniziativa, invia la richiesta ai
Presidenti delle Commissioni per la loro iscrizione all'ordine del
giorno dei lavori evidenziando l'eventuale urgenza.
3. Con le procedure di cui al comma 2 la Giunta puo' chiedere la
convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai
fini della preparazione di atti di propria competenza. L'eventuale
voto delle commissioni ha carattere consultivo.
4. Il Presidente della commissione, anche su richiesta della
commissione o del suo Ufficio di presidenza, concorda con la Giunta le
modalita' di discussione in commissione di argomenti di particolare
rilevanza. Il Presidente da' immediata notizia al Presidente
dell'Assemblea degli accordi raggiunti.
Art. 27
Verbalizzazione e pubblicita' dei lavori
delle commissioni assembleari
1. Delle sedute della commissione e' redatto, a cura del segretario
della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto
sommario. Il Presidente puo' disporre che venga redatto anche, o in
alternativa, il resoconto integrale.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione
del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato e'
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve
riportare l'indicazione del funzionario estensore; e' inserito nella
raccolta degli atti assembleari e pubblicato nelle pagine web delle
commissioni.
3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione
dei loro interventi presso la segreteria della commissione.
4. La commissione puo' disporre la redazione di comunicati, previo
riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti
trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o piu'
addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i
lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai
commissari di maggioranza e delle opposizioni.
5. La commissione puo' decidere, previa intesa con l'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano
seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicita'
delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni
telematiche e radiotelevisive.
6. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un
oggetto determinato, il Presidente della commissione puo' autorizzare
la presenza in commissione di un componente della segreteria del
gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
7. Il verbale relativo ai lavori della commissione e' trasmesso dal
segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.
8. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori,
nell'interesse della Regione, rimangono segreti. In tal caso il
verbale da' esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri
espressi.
Art. 28
Validita' delle sedute e delle decisioni
delle commissioni assembleari
1. Per la validita' delle sedute delle commissioni occorre
l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 7, rappresenti la meta' piu' uno dei componenti
l'Assemblea.
2. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando sono
presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti
rappresentati, ai sensi dell'articolo 7, dai commissari votanti. In
caso di parita' la proposta non e' approvata.
3. La verifica del numero legale puo' essere richiesta, prima di ogni
votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del
numero legale e' comunque conteggiato presente. Ove accerti la
mancanza del numero legale, il Presidente puo' sospendere la seduta,
per non piu' di trenta minuti, oppure toglierla.
Art. 29
Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari
1. Le commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le
proposte e ogni altro atto o documento previsto dal presente
regolamento sugli oggetti loro assegnati, nonche' le relazioni e le
proposte che ritengono opportune in merito agli altri compiti loro
attribuiti dallo statuto, dal presente regolamento o dalla legge.
2. I lavori della commissione sono aperti dal Presidente che sottopone
al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del
giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalita' di
svolgimento della riunione e da' inizio ai lavori secondo quanto
previsto dall'ordine del giorno.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del
giorno puo' essere variato su decisione della commissione dopo aver
ascoltato il proponente della variazione, un commissario a favore e
uno contro, ciascuno per un tempo massimo di tre minuti. Tale
modalita' e' assunta per ogni altra questione procedurale.
4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima
hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase
successiva si svolge l'esame dell'articolato che puo' proseguire anche
in piu' sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi,
piani, atti di programmazione, progetti di legge, le due fasi si
svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la
commissione puo' sospendere, per un tempo determinato, la disamina di
un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la
precedenza.
5. I progetti di legge sono presentati dal relatore e dal proponente,
consigliere regionale o Giunta, per un tempo non superiore ai venti
minuti ciascuno. L'intervento in discussione generale non puo'
superare i dieci minuti; la presentazione e la dichiarazione di voto
di ogni emendamento non puo' superare i cinque minuti.
6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono
pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore
prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi
disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei
subemendamenti, il relatore puo' proporre alla commissione termini
diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.
7.  I tecnici presenti possono intervenire su proposta del relatore e
su richiesta del Presidente.
8. Per ogni altro atto il tempo a disposizione per intervenire e' di
dieci minuti nella discussione generale, di cinque minuti per la
presentazione di ogni emendamento e di tre minuti per la dichiarazione
di voto.
9. È compito del Presidente far rispettare i tempi e interrompere
l'oratore dopo due richiami senza esito. All'inizio o nel corso della
discussione su progetti di legge o altri atti, a fronte della loro
rilevanza o complessita', la commissione puo' decidere di allungare i
tempi indicati.
10. In ordine allo svolgimento dei lavori delle commissioni, per tutto
quanto non disciplinato da specifiche disposizioni previste dal
presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme
relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
CAPO II
Istruttoria legislativa e amministrativa
Art. 30
Il relatore del progetto di legge
1. Per relatore si intende il relatore di maggioranza, cioe' il
consigliere eletto a tale compito dalla commissione referente.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, dello statuto, la disamina di
ogni progetto di legge non ha inizio se la commissione referente a cui
e' stato assegnato non ha provveduto alla nomina del relatore. A tal
fine il Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di presidenza,
propone immediatamente alla stessa il nome del consigliere relatore.
Se il Presidente della commissione e' nominato relatore, e' sostituito
per lo svolgimento del relativo procedimento da un vicepresidente.
3. Puo' essere nominato relatore il primo firmatario del progetto di
legge; se non viene nominato relatore, egli ha diritto di presentare
il progetto di legge dopo il relatore e di intervenire nel dibattito
secondo le modalita' previste. Se i proponenti ritengono che le
modifiche introdotte alterino profondamente il contenuto dell'atto in
discussione, possono ritirare in ogni momento il loro nome dal
progetto di legge con lettera al Presidente dell'Assemblea o durante
la discussione in Aula del progetto di legge.
4. I commissari che rappresentano un quinto dei voti assegnati possono
richiedere la nomina di un relatore di minoranza che puo' presentare
una propria relazione all'Assemblea. Gli stessi commissari non possono
avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.
5. Con le stesse modalita' di cui ai commi 2 e 4, la commissione puo'
sostituire il relatore su richiesta dello stesso. Il Presidente, a
fronte della proposta di un commissario per la sostituzione del
relatore, sottopone immediatamente la decisione alla commissione dopo
un intervento a favore ed uno contro, ciascuno non superiore ai cinque
minuti.
6. Dalla nomina, il relatore e' il riferimento istituzionale nello
svolgimento del procedimento legislativo. Il relatore, oltre a quelle
previste dal  presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) propone al Presidente della commissione la convocazione
dell'udienza conoscitiva di cui all'articolo 39 dello statuto e
l'indizione dell'istruttoria pubblica di cui all'articolo 17 dello
statuto;
b) propone le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, dello statuto
e al relativo protocollo di consultazione;
c) riceve gli emendamenti presentati dai consiglieri e dalla Giunta;
d) sovrintende all'eventuale attivita' di coordinamento formale del
testo decisa dalla commissione e predispone il testo della relazione
all'Assemblea. La relazione deve dare anche atto in modo succinto
dell'attivita' conoscitiva e istruttoria compiuta dalla Commissione.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il relatore si avvale della
segreteria della commissione e degli uffici dell'Assemblea. L'Ufficio
di presidenza della Commissione unitamente al relatore puo' decidere,
anche su indicazione dei dirigenti dell'Assemblea, il ricorso a
competenze esterne se ed in quanto necessarie allo svolgimento del
procedimento in corso.
8. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte deliberate dalla
commissione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1,
durante l'esame degli articoli il relatore puo' richiedere
un'ulteriore sospensiva al fine di rinviare alla commissione referente
gli articoli e i relativi emendamenti.
9. Per la disamina di proposte di legge alle Camere, di progetti di
regolamento e di atti amministrativi la commissione referente puo'
nominare un relatore. In tal caso i commissari che rappresentano un
quinto dei voti assegnati possono richiedere la nomina di un relatore
di minoranza.
Art. 31
Abbinamenti
1. Se sono assegnati alla commissione progetti di legge o di
regolamento o proposte di legge alle Camere o atti amministrativi che
hanno il medesimo oggetto o vertono su materie strettamente connesse,
l'esame dei progetti o degli atti deve essere abbinato. La commissione
decide in proposito e procede all'esame sul progetto di legge
unificato o sul testo scelto come base e contestualmente nomina il
relatore. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto
e' gia' stata chiusa la discussione generale.
2. Se la commissione non ha ancora nominato il relatore, il Presidente
convoca i proponenti dei diversi progetti di legge - di norma i primi
firmatari - e, se disponibili, li invita ad elaborare un testo
unificato. Se cio' non e' possibile o se l'unificazione riguarda solo
alcuni dei progetti di legge, la commissione sceglie come base uno dei
progetti di legge, ritenendo abbinati gli altri.
3. Se altri progetti di legge sono assegnati dopo la nomina del
relatore e prima della chiusura della discussione generale, il
Presidente convoca il relatore e i proponenti e verifica la
possibilita' di unificare i diversi testi. Se cio' e' possibile,
sospende il procedimento che e' ripreso dopo il deposito del nuovo
testo e la nomina del relatore. In caso contrario o se l'unificazione
riguarda solo alcuni dei progetti di legge presentati, la commissione
sceglie il testo base e nomina il relatore e il procedimento riprende
dal momento della sua sospensione.
Art. 32
Modalita' e termini per l'esercizio
della funzione referente
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, la commissione in
sede referente organizza i propri lavori secondo principi di
efficacia, semplificazione ed economia procedurale. A tal fine
determina i modi della propria organizzazione, compreso lo svolgimento
delle attivita' conoscitive e istruttorie.
2. La commissione referente e' tenuta a discutere e a pronunciarsi
sulle proposte e sui documenti trasmessi dalle commissioni consultive
dandone conto in modo sintetico nel suo parere all'Assemblea.
3. Trascorsi centottanta giorni dalla nomina del relatore senza che la
commissione assembleare competente abbia esaurito l'esame in sede
referente di un progetto di legge, questo puo' essere portato
all'esame dell'Assemblea nel testo pubblicato nel Supplemento del
Bollettino Ufficiale, su richiesta del relatore o di tanti commissari
che rappresentano almeno un quinto dei voti assegnati. Il relatore
puo' svolgere una propria relazione in Assemblea.
Art. 33
Procedura d'urgenza
1. La richiesta della procedura d'urgenza puo' riguardare solo atti la
cui non approvazione entro tempi stabiliti e comprovati determini
vuoti normativi o un danno non reparabile per l'amministrazione
regionale. Il Presidente della Giunta, motivandone le ragioni, puo'
richiedere che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea dichiari
l'urgenza di un atto e indicare la data entro cui dovrebbe essere
approvato.
2. Qualora l'Ufficio di presidenza deliberi la procedura d'urgenza ai
sensi dell'articolo 51, comma 4, dello statuto, puo' in pari tempo
individuare, tenendo conto dell'indicazione del Presidente della
Giunta, la data in cui l'Assemblea stessa e' convocata per esaminare
l'atto. Nel giorno dell'esame in Aula, l'atto su cui e' stata
richiesta l'urgenza e' posto al primo punto dell'ordine del giorno e
la relativa sessione non puo' concludersi fino al termine dell'esame.
3. L'Assemblea si esprime sul testo dell'atto cosi' come risulta alla
commissione referente al momento della decisione dell'urgenza. Nella
discussione generale ciascun Presidente di gruppo o suo delegato si
avvale dei tempi di discussione stabiliti all'articolo 71, comma 1,
lettere a) e b); ogni altro consigliere ha tre minuti per il suo
intervento. Su ogni articolo e sui relativi emendamenti, ad ogni
consigliere e' consentita solo un'unica dichiarazione di voto
congiunta.
4. L'urgenza non puo' essere chiesta per il progetto di legge di
bilancio.
Art. 34
Le commissioni assembleari in sede consultiva
1. Nelle commissioni riunite in sede consultiva, ai sensi
dell'articolo 24, comma 2, la discussione inizia con l'illustrazione
sintetica dell'argomento da parte del Presidente e dell'assessore
competente. Il Presidente propone il contenuto del parere a cui fa
seguito il dibattito. Se la commissione si deve esprimere su di un
progetto di legge, sono invitati alla discussione il proponente e il
relatore, che introduce l'argomento oltre all'assessore competente.
Ciascun commissario puo' presentare e chiedere il voto su un proprio
documento propositivo, anche di modifica degli articoli del progetto
di legge.
2. Se una commissione opera in sede consultiva puo' proporre riunioni
congiunte con la commissione referente.
Art. 35
Le commissioni assembleari
in sede redigente e deliberante
1. Prima che la commissione referente inizi l'esame dell'articolato,
l'Assemblea, su richiesta della Giunta o del relatore o di un
consigliere, puo' deliberare a maggioranza assoluta la procedura
redigente da parte della commissione referente. In tal caso la
commissione competente approva definitivamente i singoli articoli. Il
relatore illustra in Aula il progetto di legge predisposto dalla
commissione. In Assemblea e' preclusa la possibilita' di presentare
emendamenti o articoli aggiuntivi. L'Assemblea si esprime con il voto
sul progetto di legge dopo il dibattito generale, anche sugli
eventuali ordini del giorno, e le dichiarazioni di voto. Sugli
eventuali ordini del giorno collegati presentati in commissione o
prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto in Assemblea, la stessa
si pronuncia previe dichiarazioni di voto congiunte con quelle
finali.
2. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime
norme del procedimento referente, in quanto compatibili, anche nel
rispetto del ruolo delle commissioni consultive, di cui all'articolo
34.
3. Fino all'esame conclusivo del progetto di legge da parte della
commissione competente, se la Giunta o almeno un decimo dei
consiglieri richiede che la proposta sia assoggettata alla procedura
normale di esame, il Presidente dell'Assemblea sospende l'esame
redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Se la commissione competente e' investita dell'esame in sede
redigente di una proposta di regolamento o di una proposta di legge
alle Camere o di un atto amministrativo, si applicano le norme di cui
al comma 1, in quanto compatibili.
5. L'Assemblea, su richiesta della Giunta o della commissione
referente o di un consigliere, puo' deliberare, a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, il potere deliberante della commissione
competente ad esclusione di progetti di legge, di regolamento e di
atti di programmazione. In tal caso l'atto e' definitivamente
approvato in commissione. Il Presidente della commissione trasmette il
testo approvato al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede
all'invio ai consiglieri e alla Giunta. Quando la commissione opera in
sede deliberante, e' redatto il resoconto integrale della relativa
trattazione.
Art. 36
Esame dei bilanci
1. I progetti di legge concernenti il bilancio di previsione, la legge
finanziaria ed il rendiconto consuntivo, i progetti di legge di
assestamento e di variazione di bilancio, nonche' i bilanci degli enti
e delle aziende regionali, sono assegnati, in sede referente, alla
commissione bilancio, affari generali e istituzionali, e alle altre
commissioni per il parere di loro competenza. Queste ultime li
iscrivono immediatamente all'ordine del giorno e comunque esprimono il
loro parere entro i termini di cui al comma 3.
2. Ogni commissione, sulla base delle proprie competenze, esamina gli
atti di cui al comma 1 alla presenza del relatore, se nominato, e
degli assessori di riferimento per l'illustrazione delle relative
proposte e approva pareri e documenti da inviare alla commissione
referente. In caso di inderogabile assenza, l'assessore competente
puo' essere sostituito dal Presidente della Giunta o dall'assessore al
bilancio.
3. Entro ventiquattro giorni dall'assegnazione, ciascuna commissione
in sessione unica di bilancio conclude l'esame delle parti del
bilancio, della legge finanziaria o dei rendiconti consuntivi di
propria competenza, con la votazione degli atti proposti. Gli atti
approvati e la relazione conclusiva sono inviati alla commissione
bilancio, affari generali e istituzionali. Nello stesso termine sono
trasmesse le eventuali relazioni di minoranza.
4. Scaduto il termine previsto dal comma 3, la commissione bilancio,
affari generali e istituzionali esamina in sessione unica di bilancio
le relazioni e gli atti pervenuti dalle altre commissioni, i progetti
di legge e approva la propria relazione all'Assemblea entro ventuno
giorni dallo stesso termine. Alla relazione della commissione
bilancio, affari generali e istituzionali sono allegate le eventuali
relazioni di minoranza.
Art. 37
Disposizioni sull'esame della legge finanziaria regionale
1. La legge finanziaria comprende materie attinenti al bilancio e alla
sua gestione. Se comprende altri argomenti che non comportano
modifiche al bilancio, la relativa discussione si svolge, ai sensi
dell'articolo 36, nelle commissioni di competenza che esprimono parere
di merito alla commissione referente, che deve darne comunicazione
all'Assemblea nel relativo parere.
2. Se in commissione bilancio, affari generali e istituzionali vengono
presentati emendamenti o nuovi articoli che riguardano materie non
attinenti al bilancio o alla sua gestione, gli stessi sono esaminati
dalla commissione di competenza, appositamente convocata d'urgenza dal
suo Presidente, oppure congiuntamente con la commissione bilancio,
affari generali e istituzionali, al fine dell'espressione del relativo
parere di merito, nel rispetto del termine di cui all'articolo 36,
comma 4. Se tali emendamenti o nuovi articoli sono presentati in Aula,
l'Assemblea decide se esaminarli presso le commissioni competenti. Le
commissioni si riuniscono, anche in sede congiunta, e procedono
all'esame immediato degli emendamenti.
Art. 38
Partecipazione alla formazione
e all'attuazione del diritto comunitario
1. Ogni anno e' assegnato in sede referente alla commissione
competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre
commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo
annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo
e' altresi' trasmessa la relazione sullo stato di conformita'
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro
ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione
esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di
competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di
conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione
comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla
relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle
eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre
commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti
di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea
legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si
esprime approvando apposita risoluzione.
3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 e' esaminato il
progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli
altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento
legislativo. L'esame del progetto di legge puo' essere contestuale
all'esame degli atti di cui al comma 1.
4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione
europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi
all'Assemblea dalla Conferenza  dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta puo'
richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e
atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni
competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione
competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto
del parere delle altre commissioni, esprime le osservazioni approvando
apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il
parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in
materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere
delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei
principi di sussidiarieta' e proporzionalita' e su ogni altro aspetto
di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle
iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.
Art. 39
Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari
1. Nell'esercizio delle attivita' loro attribuite dallo statuto, le
commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti,
degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei
singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi,
nonche' richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o
dei membri della Giunta.
2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della
Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su
temi o questioni rientranti nella competenza della commissione.
3. Le commissioni possono inoltre richiedere:
a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione
l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai
singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli
stessi enti e aziende;
b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli
uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei
dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei
rappresentanti della Regione in enti, societa', associazioni e
consorzi.
Delle richieste di cui al presente comma e' data contestuale
comunicazione alla Giunta.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono
l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla
quale si richiede l'intervento.
5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'Ufficio
di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per
l'inoltro alle commissioni.
6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza,
segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1,
2, 3 e 5 all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, il quale iscrive la
questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare.
7.  I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con
i membri della Giunta la data di convocazione delle Commissioni per le
sedute alle quali e' richiesta la loro partecipazione.
8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'Assemblea
sull'attivita' di vigilanza. Esse non hanno facolta' di esercitare
alcun sindacato politico, ne' di emanare direttive, ne' di procedere
ad imputazioni di responsabilita'.
9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38,
comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio,
affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che
comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese
dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e
istituzionali puo' prendere visione della documentazione relativa agli
atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al
bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonche' di tutti i
libri e le scritture contabili. Puo' altresi' chiedere l'esibizione di
qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del
personale, la contabilita' della Regione, degli enti titolari di
delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonche' di
quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza. La
commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal
presente comma all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea il quale
iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta
dell'Assemblea.
10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali
e istituzionali e' informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo
possesso in merito alle indennita' lorde percepite dai Presidenti e
dai componenti, di nomina regionale, dei Consigli di amministrazione
delle societa', degli enti pubblici e privati e di ogni altro
organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti
dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta.
11. Nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge, le
commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro
opposto il segreto d'ufficio.
12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli
assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,
risoluzioni, ordini del giorno, nonche' sullo stato di attuazione di
leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti
amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione
dell'articolo 44, comma 3.
13. L'informazione preventiva all'Assemblea di cui all'articolo 64,
comma 4, dello statuto e' assicurata adeguatamente attraverso
l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto
dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti
parasociali. La Giunta comunica alla Commissione le loro eventuali
modifiche. Se l'illustrazione e' contestuale alla disamina di un
progetto di legge, il relativo verbale e' trasmesso all'Assemblea,
unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi,
dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di
gruppo puo' decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno
dell'Assemblea.
TITOLO V
STRUMENTI E PROCEDIMENTI
PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE
E DELLA COLLETTIVITÀ
ALLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Art. 40
Informazione e promozione della partecipazione
1. L'Assemblea legislativa promuove l'informazione, la conoscenza e la
trasparenza delle procedure e degli atti regionali di sua competenza e
opera per favorire la partecipazione dei cittadini e della
collettivita' regionale all'attivita' istituzionale, al procedimento
legislativo e alla definizione degli indirizzi
politico-programmatici.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea,
in attuazione dello statuto, delle leggi e degli atti d'indirizzo
approvati dall'Assemblea, definisce le modalita' di comunicazione e
informazione ai cittadini e ai media delle attivita' dell'Assemblea e
dei suoi organi; regola l'eventuale diffusione in diretta radiofonica,
televisiva e telematica, dei lavori dell'Assemblea; opera per
l'utilizzo ottimale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, con particolare riferimento alla visibilita' e
all'implementazione del sito web dell'Assemblea, mantenendo costante
nel tempo, in un'ottica di condivisione comunicativa, un elevato
livello qualitativo di accessibilita' dell'informazione, anche nelle
sue possibili modalita' interattive, indicando gli uffici preposti a
tale funzione.
3. In base a quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto, l'Ufficio
di presidenza opera anche per accrescere la trasparenza e
l'informazione sull'attivita' dell'Assemblea la cui conoscenza,
preventiva e successiva, possa contribuire a rendere possibile la
partecipazione dei cittadini all'attivita' istituzionale.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto e dalle
leggi regionali in merito all'associazionismo e alla partecipazione
dei cittadini, l'Ufficio di presidenza opera e sovrintende
all'attivazione delle modalita' e degli istituti di partecipazione
previsti e all'attuazione dei compiti che competono agli organi e agli
uffici regionali.
5. L'attivita' d'informazione, oltre che essere finalizzata alla
conoscenza dell'attivita' istituzionale, costituisce un effettivo
presupposto della partecipazione e deve, percio', avere carattere di
tempestivita', di chiarezza, di completezza e di continuita'.
L'attivita' d'informazione comprende anche i contributi e le
iniziative istituzionali dei consiglieri.
6. La Conferenza dei presidenti di gruppo valuta i caratteri
dell'informazione, della partecipazione e le attivita' svolte a tal
fine e indica modifiche e proposte su cui decide l'Ufficio di
presidenza.
7. Le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge o di
regolamento e gli atti amministrativi di rilevante importanza di
competenza dell'Assemblea sono immediatamente pubblicati nel
Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione ai fini
d'informazione e documentazione.
Art. 41
Attivita' d'informazione dei lavori dell'Assemblea
e delle commissioni
1. Periodicamente gli Uffici di presidenza dell'Assemblea e delle
commissioni illustrano alla stampa il consuntivo dell'attivita' svolta
e ne danno un'adeguata diffusione.
2. La diffusione di notizie sui lavori delle sedute assembleari e'
garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea, nelle modalita' di cui
all'articolo 40, comma 2, ed e' promossa tramite l'accredito di
testate giornalistiche nazionali, regionali e locali. L'accesso agli
spazi preposti e all'Aula di giornalisti, fotografi e cineoperatori e'
regolato dall'Ufficio di presidenza.
3. La diffusione delle notizie sui lavori delle commissioni e', di
norma, garantita dall'ufficio stampa dell'Assemblea tramite comunicati
redatti da giornalisti presenti alle riunioni. La commissione decide
in ordine all'eventuale partecipazione di giornalisti accreditati alle
udienze conoscitive o ad incontri con persone esterne alla Regione.
4. L'Assemblea cura le proprie attivita' editoriali dando la massima
diffusione a materiale di documentazione, studi, ricerche e
statistiche che attengono a questioni di interesse regionale e cura
ogni altra iniziativa atta ad informare circa l'attivita'
dell'Assemblea, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, di contenuti
digitali e delle reti telematiche. Su tali questioni puo' promuovere
incontri, conferenze, seminari ed altri contatti in particolare con
altre Regioni italiane ed europee, oltre che con enti e comunita'
locali, con cittadini e formazioni sociali, con istituzioni
scolastiche e universita' e con organismi pubblici operanti sul
territorio regionale.
5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea individua le forme, i modi e
i tempi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 anche
attraverso il coinvolgimento delle commissioni, del CAL e degli uffici
dell'Assemblea. Puo' concordare con la Giunta la sua eventuale
partecipazione.
Art. 42
Modalita' di consultazione
delle commissioni assembleari
1. Ai sensi e per le finalita' dell'articolo 19 dello statuto,
l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione
dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo
nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme
vigenti, nonche' dal protocollo previsto dall'articolo 19, comma 3,
dello statuto, approvato dall'Assemblea e parte integrante del
presente regolamento.
2. Entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio
di presidenza compila l'albo generale delle associazioni, previsto
dall'articolo 19, comma 2, dello statuto. A tal fine pubblicizza la
costituzione dell'albo e i tempi di presentazione delle richieste da
parte delle associazioni, specificando i criteri previsti per
l'iscrizione. L'albo, suddiviso per commissioni, viene aggiornato
periodicamente.
3. Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni,
proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle
competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative
commissioni.
4. Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto, le commissioni
stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la
previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri
specifici.
5. Gli incontri e le consultazioni di cui ai commi 1 e 3 si tengono,
di norma, presso la sede dell'Assemblea; possono svolgersi presso sedi
diverse sul territorio, previa informazione al Presidente
dell'Assemblea.
6. In casi particolari o in preparazione delle attivita' di
consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione puo'
incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare
incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano
richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si
tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che
ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione.
Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli
incontri previsti o avvenuti.
7. Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti
commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di
almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni
in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si
svolgono nelle modalita' e nei termini previsti dal protocollo di
consultazione.
8. Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro
competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono
sulle relative modalita'. Decidono inoltre sulle modalita' di
trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di
norma, l'uso degli strumenti informatici.
9. L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto
della proposta cui la consultazione si riferisce, e' spedito con
anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare
l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la
commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi
di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della
commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della
commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica
che ne facciano richiesta.
10. Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle
Commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine
del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro
interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.
Art. 43
Udienze conoscitive delle commissioni assembleari
1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello statuto, le commissioni
possono procedere a pubbliche udienze conoscitive per leggi,
regolamenti, proposte di legge alle Camere, piani annuali e poliennali
e atti amministrativi rilevanti.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello statuto, le commissioni,
sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Assemblea ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello statuto, possono attivare
udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di
competenza della Giunta, del Presidente della Regione o
dell'Assemblea. Tali udienze si tengono, di norma, almeno trenta
giorni prima della scadenza delle cariche relative alla nuova nomina.
Il verbale dell'incontro e' reso noto all'organo regionale competente
per la nomina.
3. Le udienze conoscitive si aprono con una breve illustrazione
dell'argomento in esame fatta dal Presidente della commissione. Il
relatore, la Giunta o il consigliere proponente illustrano il progetto
di legge oggetto di consultazione e replicano agli intervenuti per un
tempo complessivo, di norma, non superiore ai trenta minuti. Se il
progetto di legge non e' di iniziativa della Giunta, la stessa ha
facolta' di esporre le proprie considerazioni, per non piu' di
quindici minuti, in apertura dell'udienza, dopo le illustrazioni.
Seguono gli interventi degli invitati e le domande loro rivolte, in
forma concisa, da parte dei consiglieri o degli assessori.
4. Gli interventi degli invitati non devono, di norma, superare i
quindici minuti ciascuno; gli invitati hanno la facolta' di consegnare
alla commissione interventi, relazioni scritte, osservazioni e
proposte.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si
applicano alle udienze conoscitive, in quanto compatibili, le norme di
cui ai Capi II e IV del Titolo IX.
Art. 44
Audizioni delle commissioni assembleari
1. Le commissioni, in relazione a singoli progetti di legge, di
regolamento, proposte di legge alle Camere e a provvedimenti
amministrativi in esame o, comunque, su questioni di particolare
interesse, possono procedere ad audizioni, invitando i rappresentanti
di enti ed associazioni o persone competenti nella materia o
nell'argomento. Gli invitati possono consegnare alla commissione
interventi, relazioni scritte, osservazioni e proposte. I commissari
possono rivolgere domande atte ad approfondire gli argomenti oggetto
dell'audizione.
2. Le commissioni, sulla base delle linee di indirizzo emanate
dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), dello
statuto, possono procedere ad audizioni in riferimento alle nomine di
competenza di organi della Regione. In ordine alle nomine di
competenza dell'esecutivo, le Commissioni possono procedere alla
verifica delle ragioni delle scelte e delle competenze dei nominati.
3. Le commissioni possono procedere ad audizioni del Presidente della
Giunta e degli assessori per le finalita' di cui all'articolo 38,
comma 7, dello statuto.
TITOLO VI
PROCEDURE, MODALITÀ E STRUMENTI
PER LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE
E IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI - PARERI DI CONFORMITÀ E
ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
Strumenti e procedimenti per l'attivita' legislativa,
di programmazione e regolamentare
Art. 45
Metodi per l'esercizio dell'attivita' legislativa,
di programmazione e regolamentare
1. L'attivita' legislativa, di programmazione e regolamentare e'
esercitata in modo da assicurare:
a) la programmazione, la razionalizzazione e la semplificazione della
procedura normativa;
b) la chiarezza degli obiettivi perseguiti e la qualita', coerenza ed
efficacia delle norme relative;
c) la divulgazione dei contenuti delle norme e della loro applicazione
tra i destinatari;
d) il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione
dell'efficacia delle politiche regionali rispetto alle finalita' e
agli obiettivi dichiarati;
e) che le nuove leggi tendano ad abrogare leggi precedenti di analogo
contenuto.
È compito del legislatore nelle leggi piu' complesse anteporre
all'articolato un apposito glossario dei termini piu' significativi.
2. Le disposizioni del presente Capo definiscono gli strumenti e i
procedimenti per l'analisi preventiva dei progetti di legge, per la
corretta redazione dei testi normativi, per il monitoraggio e il
controllo sull'attuazione delle leggi. Annualmente e' redatto il
rapporto sulla legislazione.
Art. 46
Redazione tecnica dei testi normativi
1. In tutte le fasi dell'esame istruttorio le competenti strutture
dell'Assemblea curano la qualita' redazionale dei testi normativi
secondo regole condivise volte a perseguire la chiarezza, la
semplicita' ed univocita' del significato delle singole disposizioni,
anche in relazione al contesto normativo vigente in cui si
inseriscono.
2. Si applicano le regole e i suggerimenti per la redazione dei testi
normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Art. 47
Scheda tecnico-normativa
1. Su richiesta del Presidente della commissione, sentiti i
vicepresidenti e i relatori, per il progetto di legge e' redatta una
scheda tecnico-normativa che riporta le seguenti informazioni:
a) individuazione del contesto tecnico e normativo in cui si inserisce
il progetto;
b) coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con
particolare riferimento alle indicazioni contenute nella
giurisprudenza della Corte costituzionale;
c) relazione della disciplina proposta con le leggi nazionali e le
normative dell'Unione europea;
d) coerenza della proposta con lo statuto.
Art. 48
Scheda tecnico-finanziaria
1. I progetti di legge che comportano conseguenze economiche sono
corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui sono
quantificate le entrate e indicati gli oneri relativi alle singole
misure previste. Nella scheda sono indicati inoltre i dati e i metodi
utilizzati per la quantificazione e le loro fonti, nonche' ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede di esame istruttorio.
2. Per i progetti di legge d'iniziativa della Giunta la scheda e'
allegata al testo stesso; per i progetti di legge d'iniziativa
popolare o d'iniziativa assembleare, ove necessario, e' compito del
relatore richiedere la scheda agli uffici regionali competenti.
Art. 49
Analisi di fattibilita' dei progetti di legge
1. Per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano
politiche complesse sia con riferimento alle misure previste sia con
riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la loro
attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle
commissioni, sentiti i vicepresidenti e i relatori, studi di
fattibilita' volti ad accertare i seguenti profili:
a) definizione degli obiettivi dell'intervento e valutazione della
congruita' dei mezzi per conseguirli;
b) destinatari degli interventi anche con riferimento all'impatto di
genere;
c) analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure
proposte;
d) verifica della copertura amministrativa e della congruita' dei
tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse
stabiliti;
e) relazione e possibili effetti sulle competenze e sull'operativita'
delle Province e dei Comuni.
2. Sui progetti di cui al comma 1, per la previsione dei loro
possibili effetti, la commissione referente, anche su richiesta di
altre commissioni o della Giunta, puo' decidere l'elaborazione di
un'analisi ambientale, sociale ed economica.
3. I risultati delle analisi di fattibilita', unitamente ai documenti
prodotti, compresi le analisi e i pareri resi dalla commissione per le
pari opportunita' fra donne e uomini per le questioni di propria
competenza, sono allegati al parere licenziato dalla commissione
referente.
4. Il relatore sovrintende alle attivita' per la redazione degli studi
di fattibilita'. Puo' richiedere alla Giunta e ad altri soggetti gli
elementi informativi necessari per compiere le analisi. Il relatore,
d'intesa con il Presidente della commissione, puo' procedere alla
eventuale consultazione, nelle forme ritenute opportune, di soggetti
esterni con particolare riferimento ai soggetti rappresentativi degli
interessi coinvolti.
Art. 50
Controllo sull'attuazione delle leggi
1. Le clausole valutative sono disposizioni inserite nei testi di
legge che definiscono i tempi e le modalita' con cui i soggetti
attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al
controllo sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte
dell'Assemblea.
2. Le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli
atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre
che le attivita' degli uffici e delle agenzie regionali.
3. Sono soggetti attuatori di una legge tutti gli enti ed organismi,
comprese le strutture della Regione, che a vario titolo sono coinvolti
nel processo di attuazione di una legge.
4. La clausola contiene:
a) la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone
e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi;
b) l'individuazione dei soggetti preposti alla produzione delle
informazioni richieste;
c) l'indicazione delle modalita' e dei tempi previsti per
l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni all'organo
legislativo;
d) la previsione di adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle
attivita' di controllo e valutazione.
5. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa
sono esaminate dalla commissione competente per materia, la quale puo'
formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno
prodotto l'informazione. A tal fine l'Ufficio di presidenza della
commissione esamina la documentazione prodotta avvalendosi del
supporto tecnico delle strutture della Regione e sottopone le
valutazioni alla commissione.
6. In mancanza di clausole valutative, la commissione assembleare
competente puo' decidere lo svolgimento di missioni valutative,
finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti
di una politica regionale. A tal fine designa un commissario di
maggioranza e uno di minoranza che, anche con l'ausilio di uffici
regionali appositamente individuati, relazionano sui risultati e
indicano proposte per la necessaria pubblicizzazione degli esiti della
valutazione approvati dalla commissione stessa.
CAPO II
Pareri di conformita' -
Questioni di legittimita' costituzionale
Art. 51
Parere di conformita' sui regolamenti della Giunta
1. I regolamenti derivanti dalla legge regionale, nonche' i
regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti
all'esame dell'Assemblea per il parere di conformita' previsto
all'articolo 28, comma 4, lettera n), dello statuto.
2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Presidente
dell'Assemblea e assegnati alle competenti commissioni. Il parere e'
espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni
ritenute non conformi allo statuto o alla legge. In tal caso la
Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non
conformita', ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere
definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta
giorni.
Art. 52
Approvazione dell'Assemblea di regolamenti
delegati alla Regione da leggi statali
1. Nel caso di regolamenti esplicitamente delegati da leggi statali
alla Regione, la Giunta predispone il testo che, trasmesso
all'Assemblea, viene esaminato dalla commissione competente, che puo'
apportare le modifiche ritenute necessarie, e dall'Aula per la
definitiva approvazione.
Art. 53
Esame e proposte
per questioni di legittimita' costituzionale
1. La Giunta trasmette al Presidente dell'Assemblea copia dei ricorsi 
per questione di legittimita' costituzionale o per conflitto di
attribuzione promossi dal Governo o da altre Regioni su leggi o atti
della Regione. Sono altresi' trasmesse al Presidente dell'Assemblea le
delibere sui ricorsi, e i relativi ricorsi, per questioni di
legittimita' costituzionale o per conflitto di attribuzione promossi
dalla Regione. Di tali atti e delle relative sentenze e' data notizia
nella prima seduta utile dell'Assemblea da parte del suo Presidente.
2. Relazioni annuali della Giunta informano l'Assemblea sul
contenzioso costituzionale. Le relazioni sono discusse in Assemblea
nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di
gruppo.
3. La proposta, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera f), dello
statuto, di promuovere questioni di legittimita' costituzionale, a
norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, di leggi e
atti aventi forza di legge dello Stato, nonche' di leggi di altre
Regioni e' avanzata con risoluzione approvata dall'Assemblea.
Art. 54
Pareri a norma dell'articolo 133 della Costituzione
1. Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della
Costituzione e' espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su
proposta della Giunta.
CAPO III
Rapporti con la Consulta di garanzia statutaria
Art. 55
Pareri della Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri di conformita'
allo statuto su istanza dei singoli gruppi assembleari o di un quinto
dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera
c), dello statuto e della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da indicare
le disposizioni delle deliberazioni legislative o regolamentari che si
ritengono contrarie alle norme statutarie, le disposizioni dello
statuto che si ritengono violate e i motivi della richiesta di
parere.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le disposizioni del
comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente
dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i cinque giorni
successivi.
4. Entro quindici giorni dalla richiesta, la Consulta adotta il
proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea
legislativa.
TITOLO VII
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E IL CONSIGLIO
REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art. 56
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) - Pareri
1. Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di
rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli
enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto e
dalla sua legge istitutiva, partecipa ai processi decisionali della
Regione su argomenti attinenti al sistema delle autonomie locali con
proposte e pareri secondo le modalita' previste dal presente articolo,
dalla legge istitutiva e dal regolamento del CAL.
2. Il Presidente dell'Assemblea trasmette al CAL, per conoscenza, le
proposte di atti iscritte all'ordine del giorno generale
dell'Assemblea, con l'indicazione della assegnazione alle competenti
commissioni, il nominativo dei relatori dei progetti di legge, nonche'
le deliberazioni adottate dall'Assemblea e le convocazioni delle
sedute dell'Assemblea e delle commissioni.
3. Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione
referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al
Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via
telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL,
puo' concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori
dieci giorni.
4. I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della
Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono
essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il
parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri
espressi sono allegati al testo presentato al Presidente
dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata,
e' comunicata al Presidente dell'Assemblea. Gli atti di cui al
presente comma non possono essere presentati all'Assemblea per l'avvio
del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di
parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il
proponente lo consente.
5. Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della
Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.
6. Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve
essere sentita la commissione competente, l'atto e' inviato
all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.
7. Il comma 3 non si applica agli atti che, sulla base dei commi
precedenti, sono presentati al Presidente dell'Assemblea avendo gia'
ottenuto il parere del CAL.
8. Nel corso dell'esame in commissione, il Presidente della
commissione referente valuta, d'intesa con il relatore o con l'Ufficio
di presidenza della commissione o su decisione della commissione, la
convocazione di incontri con il CAL, anche su richiesta del CAL
stesso.
9. Nel caso di modifiche alle proposte di atti intervenute nel corso
dell'esame in commissione referente, la commissione stessa puo'
deliberare, su iniziativa di tanti commissari che rappresentano un
decimo dei voti assegnati, di richiedere un nuovo parere al CAL. Il
CAL esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.
10. Il parere del CAL viene esaminato entro il termine dei lavori in
commissione. La commissione referente, in una apposita sezione della
propria relazione o comunque nel parere all'Assemblea, si pronuncia
circa l'assunzione o meno, totale o parziale, del parere del CAL, che
viene allegato. Il Presidente della commissione referente da' al CAL
comunicazione di tale pronuncia e trasmette allo stesso CAL il testo
licenziato per l'esame in Aula. Nel caso previsto dall'articolo 23,
comma 4, dello statuto, la commissione referente, anche sulla base dei
pareri delle commissioni consultive, incarica il relatore del progetto
di legge di presentare all'Assemblea, unitamente alla relazione, un
ordine del giorno che esprime le motivazioni del mancato
accoglimento.
Art. 57
Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei
conti
1. Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72,
comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea,
provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed
istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte
degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il
Presidente della commissione bilancio, affari generali e
istituzionali, puo' trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne
l'intesa.
2. L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla
commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il
termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni
di tempo per la pronuncia.
3. Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di
collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1
votando una risoluzione, che da' anche atto della eventuale intesa con
il CAL.
Art. 58
Riunioni congiunte del CAL
e dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta
per l'esame dello stato delle autonomie locali della regione. La
convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono
stabiliti dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Presidente del
CAL, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo.
2. La seduta e' presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed e'
regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.
Art. 59
Rapporti con il Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro (CREL)
1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito
delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL secondo i
principi e la disciplina contenuti nella legge regionale prevista
dall'articolo 59 dello statuto.
TITOLO VIII
COMMISSIONI ASSEMBLEARI SPECIALI
Art. 60
Commissioni assembleari d'inchiesta
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello statuto,
determinando la durata e i poteri della commissione in modo da
assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti
dell'inchiesta, nonche' il numero dei componenti e la partecipazione
numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. La richiesta di istituzione della commissione d'inchiesta puo'
essere formulata da ciascun consigliere regionale ed e' presentata
all'Ufficio di presidenza e inserita all'ordine del giorno della prima
seduta utile dell'Assemblea.
3. Per la designazione dei componenti della commissione d'inchiesta e
per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica
l'articolo 7.
4. Al termine dei suoi lavori la commissione d'inchiesta presenta la
relazione finale all'Assemblea. La relazione puo' contenere la
proposta di una mozione di censura prevista dall'articolo 31, comma 1,
lettera h), dello statuto. Per quanto attiene ai dirigenti la proposta
di censura e' inoltrata al relativo direttore generale per le
determinazioni di competenza. Per quanto attiene ai direttori generali
la proposta di censura e' inoltrata alla Giunta o all'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea secondo le rispettive competenze. Per quanto
attiene ai componenti della Giunta e al sottosegretario la proposta di
censura e' inoltrata all'Assemblea per le determinazioni di cui
all'articolo 111.
5. Nella sua prima riunione la commissione d'inchiesta nomina, con il
voto favorevole di tanti commissari che rappresentano i due terzi dei
consiglieri assegnati all'Assemblea, un Presidente e due
vicepresidenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, la
votazione riprende nella seduta successiva. Se anche in quella seduta
dopo due votazioni non si raggiunge il quorum, alla terza votazione e'
sufficiente il voto dei commissari che rappresentano la maggioranza
dei consiglieri assegnati all'Assemblea.
6. Le Commissioni d'inchiesta assommano tutti i poteri ispettivi e di
controllo previsti dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi
regionali.
7. Spettano in ogni caso alla commissione d'inchiesta i poteri di cui
all'articolo 39, commi da 1 a 12. Alla commissione non e' opponibile,
da parte dei collaboratori regionali, il segreto d'ufficio.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' delle commissioni d'inchiesta
valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento
dell'attivita' delle commissioni permanenti.
9. Le commissioni d'inchiesta riferiscono del loro operato
esclusivamente all'Ufficio di presidenza e all'Assemblea.
Art. 61
Commissioni assembleari di ricerca e di studio
1. L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, istituisce speciali commissioni di ricerca e di studio, ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, dello statuto, su materie che
comunque interessano la Regione, indicando lo specifico oggetto dello
studio e determinando la durata, il numero dei componenti e la
partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare.
2. Per la designazione dei componenti della commissione di ricerca e
di studio e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si
applica l'articolo 7.
3. Nella sua prima riunione la commissione nomina un Presidente e due
vicepresidenti.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' delle commissioni di indagine e
di studio valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo
svolgimento dell'attivita' delle commissioni permanenti.
TITOLO IX
DEI LAVORI D'AULA
CAPO I
Organizzazione delle sedute
Art. 62
Riunioni dell'Assemblea legislativa
1. L'Assemblea legislativa si riunisce di norma nella propria sede. Su
decisione dell'Ufficio di presidenza, puo' riunirsi in altra sede.
Art. 63
Convocazione dell'Assemblea legislativa
1. La convocazione dell'Assemblea contiene l'ordine del giorno ed e'
inviata cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso
di urgenza, tale termine puo' essere ridotto a due giorni.
2. Tutti i termini sono calcolati secondo i criteri di cui
all'articolo 155 del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 dello statuto, in
caso di eventi eccezionali, il Presidente dell'Assemblea di sua
iniziativa, o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, o del
Presidente della Regione, o di un decimo dei consiglieri, puo'
convocare immediatamente l'Assemblea.
4. La lettera di convocazione e' trasmessa ai consiglieri e alla
Giunta mediante posta elettronica e depositata presso i gruppi
assembleari.
Art. 64
Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali
1. Le sedute dell'Assemblea sono antimeridiane, pomeridiane e
notturne. L'inizio della seduta antimeridiana non puo' essere
antecedente alle ore nove. Le sedute notturne hanno termine di norma a
mezzanotte fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 7, e
33, comma 2, e diversa decisione della Conferenza dei presidenti di
gruppo.
2. Nel caso non venga indicato l'orario di chiusura di una seduta,
essa proseguira' fino alla conclusione dell'ordine del giorno, fatte
salve diverse decisioni dell'Assemblea.
3. È dovere di ogni consigliere e dei componenti della Giunta
partecipare ai lavori dell'Assemblea, salvo che non abbiano
preventivamente dato motivata comunicazione di non poter partecipare.
4. Il Presidente dell'Assemblea ha facolta' di richiamare i
consiglieri e gli assessori che, anche avendone data comunicazione,
sono stati assenti in almeno cinque tornate consecutive.
Art. 65
Validita' delle sedute assembleari - Numero legale
1. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non e' presente
la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per assolvere ad
incarichi affidatigli dall'Ufficio di presidenza o, per cause
dipendenti dal proprio ufficio di componente della Giunta, affidatigli
dalla Giunta stessa, sono computati come presenti ai soli fini del
numero legale. Le relative comunicazioni devono pervenire al
Presidente dell'Assemblea entro le ore dodici del giorno successivo
all'atto di convocazione dell'Assemblea e sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti dei gruppi assembleari.
3. Il Presidente non e' tenuto a verificare se l'Assemblea sia o meno
in numero legale per deliberare, salvo che gli sia richiesto da un
consigliere e l'Assemblea stia per procedere ad una votazione per
alzata di mano. Non puo' essere richiesta la verifica del numero
legale prima dell'approvazione del processo verbale.
4. Non si procede alla verifica del numero legale se il Presidente ne
ritiene evidente l'esistenza o quando la votazione avviene col sistema
elettronico o per appello nominale.
5. Per verificare se l'Assemblea e' in numero legale, il Presidente
dispone l'appello nominale con una sola chiamata. Colui che ha
richiesto la verifica del numero legale e' conteggiato come presente.
6. Se l'Assemblea non e' in numero legale, il Presidente e' tenuto a
rinviare la seduta per un tempo non superiore a trenta minuti. Dopo
due verifiche nelle quali e' constatata la mancanza del numero legale,
il Presidente puo' togliere la seduta.
Art. 66
Pubblicita' delle sedute dell'Assemblea legislativa
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La diffusione radiofonica,
televisiva e telematica dei lavori dell'Assemblea e' decisa
dall'Ufficio di presidenza ed il Presidente e' tenuto ad informare i
consiglieri. I fotografi ed i teleoperatori possono entrare in Aula
solo se autorizzati dal Presidente.
2. Su proposta di chi presiede l'Assemblea, di un rappresentante della
Giunta o di un consigliere, l'Assemblea puo' deliberare di riunirsi in
seduta segreta. Sulla richiesta non ha luogo dibattito.
3. La seduta e' sempre segreta quando la delibera comporti
apprezzamenti o valutazioni discrezionali di fatti concernenti
persone.
4. In caso di seduta segreta e' pubblicata la decisione finale e non
e' redatto il resoconto integrale del dibattito.
Art. 67
Resoconto integrale e processo verbale
1. Il resoconto integrale dei lavori dell'Assemblea, che consiste
nella trascrizione di tutto quanto svolto verbalmente nelle sedute
assembleari, e' pubblicato sul sito web dell'Assemblea e inserito
nella raccolta degli atti assembleari.
2. Il processo verbale che da' atto soltanto delle deliberazioni e
degli atti dell'Assemblea e' pubblicato sul sito web dell'Assemblea e
conservato in apposita raccolta.
3. I processi verbali di ogni seduta sono inviati ai consiglieri e
alla Giunta unitamente all'avviso di convocazione della seduta
successiva. Se l'Assemblea tiene piu' sedute in giorni consecutivi, o
se tra una seduta e la convocazione dell'altra non intercorrono almeno
sette giorni, i relativi processi verbali sono inviati insieme
all'avviso di convocazione della tornata successiva.
4. In apertura di seduta il Presidente interpella i presenti per
sapere se vi sono osservazioni sul processo verbale. Se non vi sono
osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Se vi sono
osservazioni, il Presidente, dopo avere concesso la parola per non
piu' di tre minuti esclusivamente ai consiglieri che richiedono
rettifiche, sottopone ad approvazione, per alzata di mano e senza
dichiarazioni di voto, il processo verbale.
5. Il processo verbale, che riporta l'indicazione del funzionario
estensore, dopo l'approvazione e' sottoscritto dal Presidente, da un
segretario e dal responsabile del servizio competente.
Art. 68
Compiti del Presidente dell'Assemblea
in inizio di seduta
1. Il Presidente dell'Assemblea apre la seduta e dopo l'approvazione
del processo verbale:
a) comunica i nomi dei consiglieri assenti che sulla base
dell'articolo 65, comma 2, concorrono al raggiungimento del numero
legale; comunica inoltre i nomi di coloro che hanno giustificato
l'assenza;
b) designa i consiglieri che nel corso della seduta fungeranno da
scrutatori;
c) comunica all'Assemblea eventuali messaggi e da' lettura delle
comunicazioni ufficiali a lui indirizzate;
d) comunica all'Assemblea le dichiarazioni e le comunicazioni a lui
indirizzate ai sensi dell'articolo 6;
e) annuncia l'avvenuta risposta della Giunta alle interrogazioni con
risposta scritta e alle interrogazioni in commissione;
f) annuncia l'avvenuta risposta alle petizioni e alle interrogazioni
presentate ai sensi dell'articolo 16 dello statuto;
g) comunica la presentazione di progetti di legge, di regolamento e di
proposte di legge alle Camere;
h) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le decisioni della Corte
costituzionale sulle questioni in cui la Regione e' parte e il
contestuale avvenuto deposito di copia di dette decisioni presso le
commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
i) comunica, ai sensi dell'articolo 53, le deliberazioni sui ricorsi
della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni
di legittimita' costituzionale e per i conflitti di attribuzione
davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione e' parte, nonche'
il contestuale avvenuto deposito di copia di detta documentazione
presso le commissioni permanenti e i gruppi assembleari;
j) annuncia le petizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le
mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno pervenuti alla
presidenza nel periodo intercorso dall'ultima seduta;
k) comunica le nomine effettuate dal Presidente della Giunta e
trasmesse al Presidente dell'Assemblea nel periodo successivo
all'ultima seduta;
l) comunica le deliberazioni assunte dalle commissioni in sede
deliberante ai sensi dell'articolo 35, comma 5;
m) comunica la programmazione dei lavori dell'Assemblea ai fini di cui
all'articolo 16, comma 7;
n) comunica le integrazioni all'ordine del giorno.
Art. 69
Compiti del Presidente dell'Assemblea
alla fine della seduta
1. Il Presidente, prima di procedere alla chiusura della seduta,
annuncia le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le
risoluzioni e gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta
stessa.
CAPO II
Organizzazione della discussione
Art. 70
Iscrizioni a parlare
1. I consiglieri ed i componenti della Giunta che intendono
intervenire in una discussione devono iscriversi richiedendolo alla
presidenza. Gli oratori hanno la parola secondo l'ordine di
iscrizione, salva la facolta' del Presidente di alternare, per quanto
possibile, oratori di gruppi diversi. È consentito lo scambio di turno
fra oratori.
2. Se un oratore chiamato dal Presidente non risulta presente, decade
dalla iscrizione a intervenire.
3. Gli oratori, ottenuta la parola dal Presidente, svolgono
l'intervento dal proprio banco, in piedi e rivolti verso il
Presidente.
Art. 71
Durata degli interventi
1. La durata degli interventi in Assemblea non puo' eccedere:
a) venti minuti nella discussione sulle linee generali di un progetto
di legge, di un regolamento, di proposte di legge alle Camere, di
accordi ed atti di programmazione annuali e poliennali, nonche' di
atti amministrativi considerati complessi o rilevanti dalla Conferenza
dei presidenti di gruppo;
b) dieci minuti per la discussione generale su provvedimenti
amministrativi, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno oltre che per
la discussione delle comunicazioni di cui all'articolo 76;
c) cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o
emendamento;
d) cinque minuti per le dichiarazioni di voto e per tutti gli altri
casi non specificatamente normati.
2. Nel caso di atti complessi o poliennali e a fronte di discussioni
particolarmente rilevanti, il Presidente dell'Assemblea puo'
concedere, a suo insindacabile giudizio, se richiesto, al Presidente
della Regione o all'assessore incaricato della conclusione del
dibattito, un tempo maggiore per la replica, non superiore al doppio
del tempo previsto.
3. Trascorso il termine, il Presidente, dopo aver invitato l'oratore a
concludere, gli toglie la parola.
4. Il Presidente, dopo aver invitato l'oratore che seguita a
discostarsene ad attenersi alla questione, puo', a suo insindacabile
giudizio, interdirgli la parola.
5. Nessun intervento puo' essere interrotto o rimandato per la sua
continuazione da una seduta all'altra.
Art. 72
Norme per la conclusione dei dibattiti
1. Dopo trentacinque ore dall'inizio della trattazione di un
argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo con l'Ufficio di
presidenza per contingentare i tempi per la sua conclusione, con le
modalita' di cui all'articolo 20, commi 1, 3,  6, 7 e 8.
Art. 73
Divieto di parlare due volte nella stessa discussione
1. Ciascun oratore puo' parlare una sola volta nella stessa fase di
discussione, esclusi i casi di dichiarazione di voto, fatto personale,
richiami al regolamento e all'ordine del giorno, priorita' delle
votazioni e questioni procedurali; e' escluso anche il caso in cui
l'intervento concerne questioni pregiudiziali o sospensive.
Art. 74
Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali
1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato argomento non
si abbia a discutere, puo' essere proposta per una sola volta prima
che si entri nella discussione. La questione sospensiva, quella cioe'
che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, puo'
essere proposta, per una sola volta, entro il termine della
discussione generale, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 8.
È questione sospensiva anche la proposta di riapertura della fase
preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5, dello
statuto.
2. Le questioni sono discusse prima che inizi o che continui la
discussione, ne' questa ha inizio o prosegue se l'Assemblea non le ha
respinte.
3. Dopo il proponente possono parlare soltanto un consigliere a favore
e uno contro.
4. In caso di concorso di questione pregiudiziale e di questione
sospensiva ha luogo un'unica discussione, nella quale puo' prendere la
parola un solo consigliere per gruppo, oltre ai proponenti. Per ogni
questione sollevata ha diritto di parola un solo proponente. Se la
sospensione e' approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della
stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione
sospensiva non possono eccedere i tre minuti. La votazione ha luogo
per alzata di mano senza dichiarazioni di voto.
6. I richiami al regolamento o per questioni procedurali hanno la
precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono
parlare, dopo il proponente, un oratore a favore ed uno contro, per
non piu' di tre minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata dal
Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per
alzata di mano.
Art. 75
Inversione dell'ordine del giorno
e trattazione urgente di argomento non iscritto
1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore puo'
proporre per iscritto l'inversione dell'ordine del giorno. Possono
intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti
ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Assemblea non puo' deliberare
ne' discutere su un argomento non iscritto all'ordine del giorno.
3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del
giorno puo' essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea
non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre
che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione
preparatoria e referente della commissione assembleare competente.
Sull'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera.
Art. 76
Comunicazioni all'Assemblea
della Giunta e delle commissioni
1. Di norma le comunicazioni della Giunta, delle commissioni e del
sottosegretario alla presidenza, sono iscritte all'ordine del giorno
dell'Assemblea e si svolgono con le modalita' ordinarie. Al di fuori
di esse, per fatti di particolare rilevanza e urgenza, il Presidente
della Giunta o l'assessore o il sottosegretario alla presidenza da lui
delegati possono chiedere di svolgere comunicazioni all'Assemblea
sulle quali si apre il dibattito, una volta terminata la discussione
dell'oggetto in corso. Tali comunicazioni non possono superare i venti
minuti. È fatta salva la facolta' di distribuire ai consiglieri testi
scritti, che sono pubblicati in allegato ai resoconti assembleari, su
disposizione della presidenza. La discussione puo' chiudersi con una
risoluzione.
Art. 77
Fatto personale
1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il
sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle
espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il
Presidente decide se il fatto sussiste; se l'interessato insiste,
decide l'Assemblea, per alzata di mano, senza discussione.
3. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto
personale ha facolta' di parlare soltanto per precisare o rettificare
il significato delle parole da lui pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i
tre minuti.
CAPO III
Votazioni
Art. 78
Maggioranza per l'approvazione delle deliberazioni
1. Ogni deliberazione dell'Assemblea e' approvata a maggioranza dei
consiglieri presenti, salvo per le materie e i casi in cui sia
prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parita' di voti, la
proposta si intende non approvata.
Art. 79
Dichiarazioni di voto
1. Esclusi i casi in cui per espressa disposizione di regolamento e'
prevista la discussione limitata ad un oratore a favore ed uno contro,
ogni consigliere ha facolta' di parlare, una sola volta, per spiegare
il proprio voto.
2. Se durante o dopo tali dichiarazioni il Presidente o i membri della
Giunta chiedono di essere sentiti, si riaprono le dichiarazioni di
voto.
3. Cominciata la votazione non e' piu' concessa la parola fino alla
proclamazione del voto.
Art. 80
Modi di votazione
1. I voti in Assemblea sono sempre palesi e si effettuano per alzata
di mano, per appello nominale o attraverso un dispositivo elettronico,
salvo quelli riguardanti le nomine o deliberazioni concernenti persone
che sono sempre segreti ed espressi per scheda.
2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo diverse
disposizioni dello statuto, della legge o del presente regolamento e
salvo che non sia richiesta da un consigliere la votazione palese
attraverso il dispositivo elettronico o per appello nominale. In tal
caso prevale la richiesta di votazione attraverso dispositivo
elettronico.
3. La richiesta di votazione elettronica o per appello nominale deve
essere formulata dopo che il Presidente ha dichiarato di doversi
passare ai voti e prima che abbia invitato l'Assemblea a votare per
alzata di mano.
4. Per ogni votazione con appello i segretari dell'Assemblea procedono
senza indugio ad una doppia chiamata ed attestano il numero dei
votanti.
5. Gli scrutatori e i questori collaborano con i segretari per
assicurare la regolarita' delle operazioni di voto. Tengono nota di
coloro che prima dell'inizio della votazione hanno dichiarato di non
parteciparvi, pur restando in Aula, e che sono comunque considerati
presenti.
6. Nel caso di votazioni per appello nominale e con sistema
elettronico, l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del
voto da ciascuno espresso e' pubblicato in allegato al resoconto
integrale della seduta.
7. Nei casi di votazione a scrutinio palese con quorum qualificato,
l'Assemblea vota attraverso un dispositivo elettronico, fatte salve
diverse esplicite previsioni normative.
Art. 81
Votazione per appello nominale
1. Nelle votazioni per appello nominale il Presidente, dopo aver
indicato le modalita' della votazione, incarica uno dei segretari di
procedere all'appello.
2. Il consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo
voto.
3. Chiusa la votazione, gli scrutatori consegnano al Presidente
l'elenco dei consiglieri votanti con l'indicazione del voto da
ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della
votazione.
Art. 82
Votazione a scrutinio segreto
1. La votazione a scrutinio segreto avviene per mezzo di schede.
2. Ai fini della votazione possono essere allestite una o piu' cabine.
La votazione per mezzo di schede avviene per appello nominale. Il
consigliere chiamato si reca nella cabina per esprimere il proprio
voto sulla scheda che deposita nell'urna. Gli scrutatori effettuano
successivamente lo spoglio delle schede.
Art. 83
Modalita' per l'uso del dispositivo elettronico
1. Le modalita' tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono
regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.
2. In tutte le votazioni con procedimento elettronico, che avviene
senza appello, e' consentito un tempo di votazione fino a sessanta
secondi, previo preavviso sonoro nell'atrio dell'Aula.
Art. 84
Regolarita' delle votazioni - Proclamazione del risultato
1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Se, svoltasi una votazione, e prima della proclamazione del suo
esito finale, gli scrutatori, i segretari o i questori segnalano
eventuali irregolarita', il Presidente, valutate le circostanze e
senza dar luogo a dibattito, puo' annullare la votazione e disporne
l'immediata ripetizione.
Art. 85
Elezione dei delegati regionali
all'elezione del Presidente della Repubblica
1. All'elezione dei delegati regionali che partecipano all'elezione
del Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 83, secondo comma,
della Costituzione, si procede a scrutinio segreto.
2. Ciascun consigliere puo' votare fino a due nomi.
CAPO IV
Disciplina dell'Aula e delle tribune
Art. 86
Ordine dell'Aula - Sanzioni disciplinari
1. Chi pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno
la liberta' della discussione e l'ordine della seduta e' richiamato
dal Presidente. La persona richiamata che intende dare spiegazioni sul
proprio comportamento puo' avere la parola alla fine della seduta o
anche subito, a giudizio del Presidente, che decide se mantenere il
richiamo all'ordine.
2. In caso di particolare gravita', o dopo un secondo richiamo
all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente, avvalendosi
dei questori, puo' disporre l'esclusione dall'Aula della persona
richiamata per tutto il resto della seduta.
3. Nei confronti di chi ha provocato tumulti o disordini nell'Aula, o
e' trasceso a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri, il
Presidente, udito l'Ufficio di presidenza, puo' altresi' decidere la
censura. La censura comporta l'interdizione di partecipare ai lavori
dell'Assemblea e delle commissioni per un periodo da due a cinque
settimane.
4. Se i fatti di cui al comma 3 si verificano in commissione, il
Presidente denuncia l'accaduto al Presidente dell'Assemblea, che puo'
decidere la censura nonche' l'interdizione di partecipare ai lavori
della commissione per un periodo da due a cinque settimane.
Art. 87
Inottemperanza alle sanzioni disciplinari
1. Se chi e' stato escluso dall'Aula o interdetto dalla partecipazione
alle sedute non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di
rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine previsto, il
Presidente sospende la seduta e da' ai questori le istruzioni
necessarie perche' i suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la
durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.
Art. 88
Tumulto in Aula
1. Se sorge tumulto in Aula e risultano inutili i richiami all'ordine,
il Presidente abbandona il seggio e la seduta si intende sospesa.
Ripresa la seduta, se il tumulto continua il Presidente sospende
nuovamente la seduta ovvero la rinvia. In questo caso l'Assemblea si
intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del
giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima, salvo
diversa disposizione del Presidente.
Art. 89
Ordine nell'Aula
1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine in Assemblea
spettano all'Assemblea stessa e sono esercitati in suo nome dal
Presidente, coadiuvato dai questori.
2. La forza pubblica non puo' entrare nell'Aula assembleare se non su
invito del Presidente e dopo che e' stata sospesa o tolta la seduta.
Art. 90
Divieto di ingresso nell'Aula ad estranei -
Comportamento del pubblico
1. Nessuna persona estranea all'Assemblea o ai servizi relativi puo'
introdursi in Aula senza espressa autorizzazione del Presidente.
2. Le persone che assistono alle sedute dalle apposite tribune devono
astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. I commessi, in seguito ad ordine del Presidente, fanno
immediatamente uscire chiunque turba l'ordine. Se non e' possibile
individuare la persona o le persone da cui e' cagionato il disordine,
il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della
tribuna.
4. In caso di tumulto nel settore del pubblico il Presidente puo'
disporre l'intervento della forza pubblica. In tal caso la seduta e'
sospesa.
5. In caso di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi componenti,
il Presidente dispone l'immediata individuazione dell'autore del
fatto, ne ordina l'espulsione e denuncia il fatto all'Autorita'
giudiziaria.
6. Con regolamento dell'Ufficio di presidenza sono disciplinate le
modalita' di accesso e il comportamento del pubblico.
TITOLO X
DELL'ESAME IN ASSEMBLEA
CAPO I
Discussione, emendamenti e votazioni
Art. 91
Discussione generale in Aula
1. I pareri espressi e gli atti elaborati dalla commissione in sede
referente, la relazione di maggioranza e le eventuali relazioni di
minoranza e documenti approvati dalle commissioni consultive, sono
inviati ai consiglieri, alla Giunta e depositati presso i gruppi
assembleari almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori
dell'Assemblea.
2. I relatori hanno facolta' di riassumere le relazioni. In tal caso
l'eventuale pubblicazione del testo integrale avviene con le modalita'
dell'articolo 76, comma 1. L'Assemblea puo', per urgenza, autorizzare
col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti le
relazioni orali dei relatori dei progetti di legge. È sempre ammessa
la relazione orale per gli atti di programmazione, per le proposte di
legge alle Camere, per i progetti di regolamento, per gli atti
amministrativi e nei casi di cui all'articolo 32, comma 3.
3. L'esame in Assemblea dei progetti di legge, di regolamento o di
proposte di legge alle Camere comprende la discussione sulle linee
generali del progetto e la discussione degli articoli.
4. La discussione sulle linee generali inizia con l'illustrazione
delle relazioni di maggioranza e di minoranza; chiuso il dibattito,
segue la replica dei relatori e della Giunta. In caso di assenza o
d'impedimento o rinuncia dei relatori, l'Ufficio di presidenza della
commissione referente designa un relatore sostituto.
Art. 92
Ordini del giorno di non passaggio all'esame
degli articoli
1. Gli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli di
un progetto sono presentati prima che sia conclusa la discussione
generale e sono posti in votazione al termine della stessa. Su ogni
ordine del giorno si possono avere solamente le dichiarazioni di
voto.
Art. 93
Discussione sugli articoli e sugli emendamenti
1. Terminata la discussione sulle linee generali e respinti gli
eventuali ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli,
si procede all'esame congiunto di ciascun articolo e degli emendamenti
e subemendamenti ad esso proposti.
2. Chi presenta emendamenti ai testi e agli articoli oggetto di
discussione e' tenuto a presentarli in modo leggibile, con chiara
indicazione delle parti di testo che si intendono abrogare, integrare,
sostituire o modificare e con la segnalazione del primo firmatario.
3. Ha diritto di precedenza negli interventi il primo firmatario di
emendamenti, nell'ordine stabilito dall'articolo 96, comma 3. Se il
numero di emendamenti e subemendamenti proposti a ciascun articolo
supera il numero di due, ciascun oratore puo' intervenire una sola
volta per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Conclusa la discussione congiunta di cui al comma 1, a ciascun
consigliere e' consentito svolgere un'unica dichiarazione di voto che
ricomprende subemendamenti, emendamenti e l'intero articolo.
5. La Giunta e i relatori possono esprimere i loro pareri sul
complesso degli emendamenti, prima che siano posti in votazione, per
un tempo non eccedente tre minuti senza che si riaprano le
dichiarazioni di voto.
6. Il primo firmatario di un emendamento, fino all'apertura delle
dichiarazioni di voto di cui al comma 4, ha diritto di esporre le
ragioni del ritiro per un tempo non eccedente due minuti. Un
emendamento ritirato dal proponente non puo' essere fatto proprio da
altri, se non sottoscrittori dello stesso emendamento.
7. Per gli argomenti di cui all'articolo 20, le disposizioni previste
nei commi precedenti sono derogabili, nel rispetto dei tempi
complessivi assegnati.
Art. 94
Esame degli atti di programmazione
1. L'esame in Assemblea degli atti di programmazione annuali e
poliennali e degli atti amministrativi complessi comprende la
discussione sulle linee generali - che ha inizio con la relazione in
Aula -  e la discussione sugli emendamenti al testo dell'atto. A tal
fine, le partizioni interne del testo dovranno essere numerate in modo
progressivo gia' al momento della presentazione dell'atto.
2. All'esame di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 93, 95 e 96.
Art. 95
Presentazione degli emendamenti
1. Gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi possono
essere presentati da ciascun consigliere e dalla Giunta. Gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono, di regola, presentati e
svolti nelle commissioni.
2. Emendamenti ed articoli aggiuntivi respinti in commissione, nuovi
emendamenti, nuovi articoli aggiuntivi, emendamenti ad emendamenti o a
nuovi articoli possono essere presentati alla presidenza
dell'Assemblea fino al termine della discussione generale. Se
l'Assemblea lo richiede, la commissione referente si riunisce per
esaminarli. L'invio degli emendamenti in commissione puo' riaprire la
fase referente sull'intero testo, su decisione della stessa
commissione.
3. Fino a che non sia iniziata la votazione degli emendamenti o dei
nuovi articoli, il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e
la Giunta possono ulteriormente presentare subemendamenti, per
ciascuno degli stessi soggetti, in numero complessivo massimo non
superiore a cinque. Su ogni subemendamento presentato ai sensi del
periodo precedente, ogni consigliere puo' presentare un solo
subemendamento. In tal caso si aprono la discussione e le
dichiarazioni di voto sul complesso dei nuovi subemendamenti
presentati.
4. Qualora si tratti di proposte di atti amministrativi e non sia
stato nominato il relatore, i subemendamenti di cui al comma 3 possono
essere presentati dalla Giunta e dal Presidente della commissione
referente, nelle stesse forme e modalita'.
5. Gli emendamenti e i subemendamenti sono distribuiti prima di essere
discussi.
6. Il Presidente ha la facolta' di negare l'accettazione e lo
svolgimento di emendamenti, subemendamenti e di articoli aggiuntivi
qualora:
a) siano formulati con frasi sconvenienti;
b) abbiano contenuto del tutto estraneo all'oggetto della
discussione;
c) siano privi di ogni reale portata modificativa;
d) presentati dallo stesso consigliere, abbiano tra loro contenuto
alternativo e collegati in un rapporto di subordinazione;
e) siano preclusi da precedenti votazioni;
f) non corrispondano ai requisiti previsti dall'articolo 93, comma 2.
Art. 96
Votazione degli emendamenti e degli articoli
1. Si procede con la votazione degli emendamenti proposti e
successivamente dell'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto
della votazione, in particolare per emendamenti e subemendamenti
specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i
relativi proponenti. Il Presidente dell'Assemblea prima di ciascuna
votazione puo' dare atto sinteticamente del parere del relatore e
della Giunta.
2. Quando e' presentato un solo emendamento, e questo e' soppressivo,
si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Se sono presentati piu' emendamenti ad uno stesso articolo, sono
posti ai voti cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo
originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli
parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli
aggiuntivi. Se piu' emendamenti presentati ad uno stesso articolo da
piu' consiglieri hanno contenuto identico o simile, si pone in
votazione il primo in ordine di presentazione e, per gli altri, il
Presidente applica l'articolo 95, comma 6, lettera e). Gli emendamenti
ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Se sono stati presentati una pluralita' di emendamenti,
subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti
esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni
altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu'
si allontana dal testo originario e un determinato numero di
emendamenti intermedi fino all'emendamento piu' vicino al testo
originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione
degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto
delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a
scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.
5. Se il testo da mettere ai voti contiene piu' disposizioni, si
riferisce a piu' argomenti o e' comunque suscettibile di essere
distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato logico
ed un proprio valore normativo, puo' essere richiesta la votazione per
parti separate.
6. Se un progetto di legge, dopo la votazione degli emendamenti,
consta di un solo articolo, non si procede alla votazione
dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale
del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti
separate.
Art. 97
Correzioni di forma e coordinamento
1. Prima della votazione finale di un progetto di legge o di
regolamento, i relatori o la Giunta possono richiamare l'attenzione
dell'Assemblea sulle correzioni di forma e sugli interventi di
coordinamento che appaiono necessari e proporre le conseguenti
modificazioni sulle quali l'Assemblea delibera. Se tali correzioni o
interventi di coordinamento si presentano complessi e di notevole
portata, il Presidente puo' rinviare la votazione sul testo nel suo
complesso.
2. Il Presidente dell'Assemblea puo' provvedere al coordinamento
formale del testo approvato.
Art. 98
Votazione finale
1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo a scrutinio
palese con dispositivo elettronico. Si ricorre al voto per appello
nominale se il dispositivo elettronico non funziona.
CAPO II
Esame dei bilanci
Art. 99
Sessione esclusiva di bilancio
1. Terminato l'iter previsto per la discussione nelle commissioni di
competenza e nella commissione referente di cui agli articoli 20,
comma 2, 36 e 37, il progetto di legge e la relazione sul bilancio
nonche' la legge finanziaria sono iscritti congiuntamente all'ordine
del giorno dell'Assemblea, convocata in sessione esclusiva di
bilancio. È fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 2,
ultimi due periodi. In tale sessione non sono iscrivibili altri
oggetti all'ordine del giorno.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 100
Esame di proposte di legge da presentare alle Camere
o di atti amministrativi
1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare
alle Camere e per gli atti amministrativi valgono, in quanto
applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.
2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere
avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.
Art. 101
Decadenza di progetti di legge e di altri atti
1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di
dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono
piu' la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende
atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o
la commissione ha gia' convocato l'udienza conoscitiva o il relatore
ha gia' svolto la relazione in commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento
a tutti gli altri atti di competenza assembleare.
Art. 102
Ritiro di progetti o di proposte
1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una
proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo puo'
ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si e'
pronunciata la commissione referente.
2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22,
comma 2.
TITOLO XI
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI  REGIONALI
E ALTRE DISPOSIZIONI
CAPO I
Atti di indirizzo
Art. 103
Atti d'indirizzo dell'Assemblea e loro pubblicazione
1. L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello statuto
e in particolare dal comma 1, determina l'indirizzo politico generale
della Regione con appositi atti assembleari: leggi, atti di
programmazione e amministrativi, delibere, risoluzioni, mozioni e
ordini del giorno. Ogni consigliere ha potere d'iniziativa in tal
senso e puo', inoltre, proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine
del giorno dell'Assemblea presentando richiesta alla Conferenza dei
presidenti di gruppo o al Presidente dell'Assemblea secondo le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 3.
2. La conferenza dei Presidenti di gruppo preso atto della
presentazione di piu' mozioni, interpellanze e risoluzioni su
argomenti analoghi o similari puo' decidere di porre tale tema
all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tal caso gli atti assunti a
riferimento della proposta sono abbinati.
3. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dall'Ufficio di
presidenza, ha il compito di tenere in evidenza gli impegni assunti
con l'approvazione degli atti di cui al comma 1 e di informare di
eventuali scadenze i soggetti tenuti agli adempimenti previsti. Il
Presidente dell'Assemblea periodicamente chiede informazioni al
Presidente della Regione tramite il sottosegretario circa lo stato di
attuazione degli indirizzi di competenza della Giunta. Almeno due
volte all'anno invia un quadro sintetico ai consiglieri.
4. Gli atti di cui al comma 1 approvati dall'Assemblea sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Mozioni, risoluzioni e ordini
del giorno approvati in collegamento ad altri atti, quali leggi,
piani, programmi e delibere, sono pubblicati subito dopo l'atto cui si
riferiscono.
Art. 104
Presentazione di mozioni - Data di discussione
1. La mozione e' un atto d'indirizzo politico che ciascun consigliere
puo' presentare al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea
o per chiedere lo svolgimento di una discussione in Aula su un
argomento che ritiene d'interesse dell'Assemblea.
2. Il proponente puo' richiedere che la Conferenza dei presidenti di
gruppo, sentita la Giunta, fissi la data della discussione.
3. Su richiesta del presentatore, la Conferenza dei presidenti di
gruppo puo' disporre l'assegnazione di una mozione alla commissione
competente, che puo' pronunciarsi con il voto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 103, comma 4.
4. La commissione puo' comunque richiedere che della relativa
votazione sia investita l'Assemblea.
Art. 105
Discussione congiunta di piu' mozioni
1. Piu' mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o
strettamente connessi formano oggetto di una discussione unica, sia in
Aula che in commissione.
2. Fino al momento della votazione finale della mozione e' consentito
ai consiglieri di aggiungere la propria firma.
3. Se una mozione e' ritirata, uno dei firmatari ha diritto di
illustrarne le ragioni. Se la mozione e' stata sottoscritta da piu'
presentatori, il ritiro deve essere effettuato da tutti i
presentatori. La mozione ritirata non puo' essere fatta propria da
altri.
Art. 106
Esame delle mozioni
1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee
generali e la discussione sugli emendamenti. Per la discussione si
seguono, in quanto applicabili, le norme dei Capi II e III del Titolo
IX e del Capo I del Titolo X.
2. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo il
parere positivo del proponente. Se la mozione e' presentata da piu'
consiglieri, il parere e' espresso dal primo firmatario o dal secondo
in caso di sua assenza, e cosi' similmente in caso di ulteriori
assenze.
Art. 107
Presentazione di risoluzioni
1. La risoluzione e' uno strumento d'indirizzo politico tramite il
quale l'Assemblea evidenzia i propri orientamenti su particolari
questioni e definisce le linee guida per la sua attivita' e per
l'attivita' della Giunta.
2. La risoluzione puo' essere proposta da uno o piu' consiglieri o da
un Presidente di commissione su mandato della commissione stessa.
3. Per la trattazione delle risoluzioni valgono, in quanto
applicabili, le norme relative alle mozioni.
4. Le risoluzioni possono essere presentate anche in occasione di
dibattiti in Assemblea su comunicazioni di cui agli articoli 53, comma
2, e 76 e sono votate al termine della discussione.
Art. 108
Presentazione di ordini del giorno
1. Nel corso della discussione degli atti di competenza
dell'Assemblea, e in particolare degli atti di cui all'articolo 28,
comma 4, dello statuto, possono essere presentati per iscritto e
svolti, a norma dell'articolo 71, comma 1, lettera b), ordini del
giorno di indirizzo per l'attivita' della Giunta in relazione agli
atti in esame. Essi devono riferirsi a parti o articoli gia' approvati
o all'atto nel suo complesso e sono votati al termine
dell'approvazione dell'ultimo emendamento o articolo, ma prima della
votazione finale. Ciascun consigliere puo' presentare non piu' di un
ordine del giorno, come primo firmatario.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono
sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale
caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno
dei proponenti, puo' dichiararlo inammissibile. Se il proponente
insiste ed il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea,
questa decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno
contro per non piu' di tre minuti ciascuno.
3. Gli emendamenti all'ordine del giorno possono essere sottoposti a
votazione solo dopo il parere positivo del proponente. Se l'ordine del
giorno e' presentato da piu' consiglieri, il parere e' espresso dal
primo firmatario o dal secondo in caso di sua assenza, e cosi'
similmente in caso di ulteriori assenze.
4. Gli ordini del giorno possono essere altresi' presentati ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, lettera l), dello statuto.
Art. 109
Disposizioni comuni a mozioni, risoluzioni
e interpellanze
1. Il Presidente puo' disporre a suo insindacabile giudizio che
mozioni, risoluzioni e interpellanze relative ad argomenti identici o
strettamente connessi siano abbinate e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o piu' mozioni, risoluzioni e interpellanze si procede ad
un'unica discussione, le interpellanze s'intendono assorbite dal
dibattito sulle mozioni o risoluzioni.
3. Il Presidente puo' disporre che mozioni e risoluzioni siano
abbinate per la discussione a progetti di legge o atti di
programmazione o amministrativi e siano discusse e votate,
congiuntamente ad eventuali ordini del giorno, secondo le procedure
previste dall'articolo 108.
CAPO II
Mozioni di sfiducia e censura
Art. 110
Mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere
motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti
dell'Assemblea ed e' portata in discussione non prima di tre giorni ed
entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la
parola, per non piu' di quindici minuti complessivamente, compresa la
dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per
gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la
difformita' del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui
appartengono per non piu' di cinque minuti ciascuno.
3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in
votazione la mozione di sfiducia. La mozione e' votata per appello
nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le
procedure previste dallo statuto.
Art. 111
Censura al singolo assessore
1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le
proposte di censura nei confronti di un assessore presentate da almeno
un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno
della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono
prendere la parola, per non piu' di quindici minuti complessivamente,
compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta,
l'assessore per il quale e' proposta la censura e un oratore per
gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la
difformita' del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui
appartengono per non piu' di cinque minuti ciascuno.
2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la
censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente
della Giunta entro i successivi tre giorni.
CAPO III
Sindacato ispettivo
Art. 112
Presentazione e pubblicazione delle interrogazioni
1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente
dell'Assemblea, consiste in una domanda rivolta alla Giunta
concernente le competenze della Regione, per sapere se un fatto e'
vero, se alcuna informazione e' pervenuta o e' esatta, se la Giunta
intende comunicare all'Assemblea documenti o notizie o ha preso o
intende prendere alcun provvedimento su oggetti determinati, o
comunque per sollecitare informazioni sull'attivita'
dell'amministrazione regionale.
2. Le interrogazioni sono pubblicate in allegato al resoconto della
seduta in cui sono state annunciate.
3. Nel presentare un'interrogazione il consigliere dichiara se intende
ricevere risposta orale in commissione o risposta scritta. Nel caso di
risposta in commissione, la commissione, esaurito lo svolgimento
dell'interrogazione, comunica la risposta al Presidente che ne da'
notizia all'Assemblea.
Art. 113
Svolgimento delle interrogazioni
1. Le risposte alle interrogazioni in commissione, di durata non
eccedente i dieci minuti, possono essere precedute dalla relativa
illustrazione e seguite dalla replica dell'interrogante per un tempo
complessivo non superiore ai dieci minuti, per motivare se e' o no
soddisfatto.
2. Nel caso di interrogazione sottoscritta da piu' consiglieri, il
diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo degli
interroganti. Salvo diverso accordo fra gli interroganti, si intende
che il diritto compete al primo firmatario.
3. La risposta orale in commissione deve essere data dal Presidente
della Regione, dal sottosegretario alla presidenza o da un assessore,
entro trenta giorni dall'assegnazione alla commissione.
4. La risposta scritta all'interrogazione deve pervenire al
consigliere e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea entro
trenta giorni dall'annuncio in Aula. Il tempo puo' essere raddoppiato
su richiesta al Presidente dell'Assemblea da parte di chi e' tenuto
alla risposta.
5. Il Presidente dell'Assemblea da' comunicazione in Aula della
mancata risposta alle interrogazioni da parte della Giunta nei termini
previsti dal presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni da
tale comunicazione, il Presidente dell'Assemblea richiama la Giunta
per la risposta; decorsi ulteriori trenta giorni senza risposta,
l'interrogazione puo' essere trasformata dal proponente in una
mozione, che e' inserita al primo punto dell'ordine del giorno della
prima seduta della tornata assembleare successiva.
Art. 114
Interrogazioni di attualita' a risposta immediata in Aula
1. Di norma all'inizio della prima seduta antimeridiana di ogni
tornata dell'Assemblea, un consigliere per ogni gruppo puo' svolgere
un'interrogazione a risposta immediata su questioni di particolare
rilevanza sociale e politica o su questioni d'interesse regionale.
2. Il consigliere che rivolge un'interrogazione al Presidente della
Regione deve presentare l'interrogazione, che consiste in una domanda
formulata in modo chiaro e conciso su un argomento connotato da
urgenza o particolare attualita', formalizzandola per iscritto al
Presidente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio
della seduta.
3. Nel caso in cui le richieste per gruppo siano piu' di una, il
Presidente tiene conto dell'ordine di presentazione o dell'intesa
raggiunta tra i presentatori di ogni gruppo comunicata entro le ore
dodici del giorno precedente. Il Presidente dell'Assemblea trasmette
immediatamente al Presidente della Giunta e al sottosegretario le
interrogazioni che saranno discusse in seduta. Le interrogazioni non
trattate decadono.
4. All'interrogazione di attualita' risponde il Presidente della
Regione, il sottosegretario o un assessore per un tempo massimo di tre
minuti. L'illustrazione della domanda e la replica non possono
superare complessivamente i sei minuti.
Art. 115
Presentazione e pubblicazione delle interpellanze
1. L'interpellanza riguarda gli intendimenti e le scelte della Giunta
e del Presidente della Regione, cui compete la risposta in Aula che
puo' delegare al sottosegretario o all'assessore competente.
L'interpellanza e' volta a conoscere lo stato d'attuazione degli
indirizzi approvati dall'Assemblea, i motivi e gli intendimenti della
condotta della Giunta su determinati problemi o le sue valutazioni su
fatti d'interesse regionale o in merito ad accordi sottoscritti con
enti locali o altri soggetti pubblici e privati.
2. L'interpellanza e' a risposta orale in Aula; e' presentata per
iscritto al Presidente dell'Assemblea. Le interpellanze sono
pubblicate in allegato al resoconto della seduta in cui sono state
annunciate.
3. Interpellante e Presidente della Regione o suo delegato possono in
ogni momento concordare di trasformare l'interpellanza in
interrogazione a risposta scritta, dandone informazione al Presidente
dell'Assemblea.
Art. 116
Svolgimento delle interpellanze
1. All'interpellanza risponde, entro trenta giorni dall'annuncio in
Aula, il Presidente della Regione, il sottosegretario o l'assessore
competente per un tempo massimo di otto minuti. L'illustrazione
dell'interpellanza e la replica non possono superare complessivamente
gli otto minuti evidenziando anche la ragione per cui si e'
soddisfatti o meno della risposta.
2. Se l'interpellanza e' sottoscritta da piu' consiglieri, il diritto
di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti, come pure il
diritto di replica. Salvo diverso accordo fra gli interpellanti, si
intende che tali diritti competono al primo firmatario o, in sua
assenza, nell'ordine agli altri firmatari.
3. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'interpellanza, la Giunta
puo' dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. In tal
caso, contestualmente, la Giunta comunica il termine entro il quale
provvedera' a rispondere. Su tale dichiarazione l'interpellante puo'
intervenire per due minuti.
4. Il Presidente dell'Assemblea decide quali interpellanze hanno
priorita' nella risposta, tenendo conto dell'ordine di presentazione,
di un'opportuna ripartizione fra i consiglieri interpellanti e
favorendo il raggruppamento delle risposte per materia e tenendo,
altresi', conto delle indicazioni di cui al comma 5. Se vi e' un
elevato numero di interpellanze che non hanno ancora ricevuto
risposta, la Conferenza dei presidenti di gruppo puo' decidere,
sentita la Giunta, la convocazione di una seduta dell'Assemblea
appositamente dedicata alla loro trattazione. In questo caso non e'
ammessa la discussione di altri argomenti e, in particolare, non sono
applicabili gli articoli 64, comma 3, 67, commi 3 e 4, 68, 69, 75 e
76.
5  I Presidenti di gruppo, in sede di formazione dell'ordine del
giorno dei lavori dell'Assemblea, possono indicare quali interpellanze
hanno priorita' nella risposta.
Art. 117
Tempo riservato alle interpellanze
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 114, di norma i primi
sessanta minuti per ciascuna seduta antimeridiana e non meno di trenta
minuti per ciascuna seduta pomeridiana sono dedicati allo svolgimento
delle interpellanze.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo in casi eccezionali puo'
decidere di non dare corso alle modalita' previste dal comma 1. Il
Presidente all'inizio dei lavori informa l'Assemblea delle motivazioni
addotte per tale decisione.
Art. 118
Disposizioni comuni a interpellanze e interrogazioni
1. Entro due settimane dall'iscrizione all'ordine del giorno generale
dell'Assemblea, la Giunta comunica a quali interpellanze o
interrogazioni non intende rispondere, ritenendone il contenuto
estraneo ai propri compiti d'istituto. Il Presidente dell'Assemblea ne
da' notizia all'Assemblea, all'interpellante o all'interrogante e al
Presidente della commissione competente secondo quanto disposto
dall'articolo 68, comma 1, lettera c).
2. Il presentatore puo' sempre ritirare l'interpellanza o
l'interrogazione fino al momento in cui la Giunta si accinge a
rispondere. Se l'interpellanza o l'interrogazione e' stata
sottoscritta da piu' presentatori, il ritiro deve essere effettuato da
tutti i presentatori.
3. L'assenza non preventivamente comunicata del presentatore comporta
la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza
dell'interpellanza o dell'interrogazione.
CAPO IV
Diritto di accesso
Art. 119
Diritto di accesso
1. Le richieste presentate dai consiglieri ai sensi dell'articolo 30,
comma 3, dello statuto, per ottenere informazioni o copia di atti e
documenti utili all'espletamento del loro mandato, sono trasmesse dal
Presidente dell'Assemblea alle Direzioni generali competenti. Copia di
ogni richiesta e' contestualmente inviata al Presidente della Giunta.
I direttori generali, salvo che non vi ostino norme di legge, sono
tenuti a soddisfare la richiesta entro il quinto giorno lavorativo
dalla data di ricevimento della stessa. Se ritengono tale termine non
congruo, sono tenuti a darne immediatamente motivata comunicazione al
Presidente dell'Assemblea, al Presidente della Giunta ed al
consigliere interessato, precisando il termine entro cui la richiesta
puo' essere adempiuta. Il direttore generale risponde disciplinarmente
del mancato adempimento, nel piu' breve termine, degli obblighi di cui
al presente comma.
2. Il Presidente dell'Assemblea da' altresi' ai consiglieri regionali,
che ne fanno richiesta, tutte le informazioni sui provvedimenti
assunti dall'Ufficio di presidenza, entro quindici giorni dalla
richiesta, ove possibile, o entro i tempi necessari, dandone
comunicazione al richiedente.
CAPO V
Istituti di democrazia diretta - Procedure
Art. 120
Progetti di legge d'iniziativa popolare
pendenti alla fine della legislatura
1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea dispone
che siano iscritti all'ordine del giorno generale ed inviati all'esame
delle competenti commissioni i progetti di legge d'iniziativa popolare
pendenti alla fine della precedente legislatura.
Art. 121
Petizioni
1. L'Ufficio di presidenza, previo esame di ammissibilita', in
relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16,
comma 1, dello statuto, trasmette alla commissione competente per
materia le petizioni e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i
consiglieri.
2. L'esame in commissione si conclude, entro sei mesi, con una
relazione comunicata all'Assemblea, ovvero con una decisione di
abbinamento con un eventuale provvedimento legislativo, regolamentare
o amministrativo all'ordine del giorno della commissione stessa
riguardante analogo oggetto.
3. Il Presidente dell'Assemblea da' comunicazione al primo firmatario
dell'esito della petizione. Se, dopo tale comunicazione, la petizione
e' reiterata, l'Ufficio di presidenza puo' decidere di archiviarla.
Art. 122
Interrogazioni dei soggetti esterni all'Assemblea
1. Le interrogazioni dei soggetti esterni, espressamente rivolte
all'Assemblea a norma dell'articolo 16, comma 2, dello statuto, sono
presentate al Presidente dell'Assemblea che affida la redazione della
risposta alla commissione assembleare competente per materia,
indicando il termine entro il quale la risposta stessa deve essere
comunicata all'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli interroganti le
determinazioni assunte.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Funzioni dell'Assemblea legislativa
dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali
Art. 123
Funzioni dell'Assemblea legislativa
dopo la pubblicazione del decreto
di indizione dei comizi elettorali
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello statuto, l'Assemblea e le
sue articolazioni in carica alla data di convocazione delle elezioni
per il rinnovo dell'Assemblea continuano ad esercitare le funzioni,
limitatamente agli adempimenti urgenti e improrogabili, fino
all'insediamento della nuova Assemblea.
CAPO II
Norme finali e abrogazioni
Art. 124
Abrogazione e norme transitorie
1. È abrogata la delibera del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n.
1244 (Regolamento interno del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 132
dell'11 dicembre 1992.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono fatti salvi gli atti compiuti e le
deliberazioni assunte in vigenza del regolamento di cui alla delibera
consiliare n. 1244 del 1992.
3. Alle interrogazioni presentate fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, a cui non e' ancora stata data risposta, si
applica l'articolo 113, comma 5. Il termine di trenta giorni
contemplato all'articolo 113, comma 5, primo periodo, decorre dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
4. Gli articoli da 55 a 59 si applicano dall'insediamento degli organi
ivi contemplati.
Art. 125
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2008.
	MONICA DONINI

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina