REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2007, n. 1481

Approvazione direttiva per redazione e approvazione perimetrazioni abitati dichiarati da consolidare o da delocalizzare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 25 della Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, inerente gli
abitati da consolidare;
- la Legge 9 luglio 1908, n. 445, "Concernente i provvedimenti a
favore della Basilicata e della Calabria" e successive modifiche ed
integrazioni;
- l'art. 29 "Abitati da consolidare o da trasferire" delle Norme del
Piano territoriale paesistico regionale (di seguito indicato come
PTPR), approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 1338 del
28 gennaio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre
1998, che approva "Atto di indirizzo e coordinamento per
l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.
1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180";
constatato che l'art. 25 della L.R. 7/04:
- introduce una nuova disciplina relativa alle procedure di
perimetrazione degli abitati da consolidare o da delocalizzare,
finalizzata a riformare le previgenti procedure e modalita' di cui
all'art. 29 delle norme del PTPR, derivante dalla L. 445/08 sopra
richiamata, e a rendere omogenee le suddette perimetrazioni con quelle
delle aree a rischio idrogeologico contenute nei Piani stralcio di
bacino per l'assetto idrogeologico (di seguito indicati come PAI);
- dispone che tali perimetrazioni siano redatte secondo le modalita'
tecniche contenute nel suddetto Atto di indirizzo e coordinamento
approvato con DPCM 29/9/1998;
- individua nei Servizi Tecnici di bacino i soggetti competenti alle
perimetrazioni in oggetto, che vi provvedono d'intesa con le Autorita'
di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati;
rilevato che:
- per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico contenute
nei PAI le Autorita' di bacino hanno seguito i criteri generali
previsti nell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM
29/9/1998 adattandoli alle specificita' del territorio di propria
competenza;
- nella procedura per la realizzazione e l'approvazione delle
perimetrazioni degli abitati da consolidare o delocalizzare, ai sensi
del suddetto art. 25, sono coinvolti differenti soggetti, quali
Servizi tecnici regionali, Autorita' di bacino, Comuni;
considerato:
- che lo studio propedeutico alla perimetrazione degli abitati da
consolidare o da delocalizzare comporta l'esecuzione di rilievi di
terreno, indagini geognostiche, caratterizzazione geotecnica dei
terreni e monitoraggi secondo modalita' specifiche per le diverse
situazioni di dissesto ma che devono necessariamente seguire uno
schema tecnico comune per tutto il territorio regionale;
- opportuno che ciascuna perimetrazione degli abitati da consolidare o
da delocalizzare sia corredata dallo stesso tipo di elaborati
tecnici;
ritenuto necessario rendere omogenee le modalita' di redazione e le
procedure di approvazione delle perimetrazioni degli abitati da
consolidare o da delocalizzare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/04,
tramite l'adozione di una specifica direttiva;
visto l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
recante la "Direttiva per la redazione e l'approvazione delle
perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare o da
delocalizzare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n.
7";
ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta
direttiva;
richiamate:
- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto
"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, avente per
oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
450/07;
su proposta dell'Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile, Marioluigi Bruschini,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni precedentemente esposte che qui si
intendono integralmente riscritte, la "Direttiva per la redazione e
l'approvazione delle perimetrazioni degli abitati dichiarati da
consolidare o da delocalizzare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14
aprile 2004, n. 7", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato 1);
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATO 1
Direttiva per la redazione e l'approvazione delle perimetrazioni degli
abitati dichiarati da consolidare o da delocalizzare, ai sensi
dell'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.
1. Premessa e definizioni
Con la L.R. 14 aprile 2004, n. 7, all'art. 25 relativo agli abitati da
consolidare o da delocalizzare (il comma 6 dell'art. 25 della L.R.
7/04 introduce il termine "delocalizzare", ormai correntemente in uso,
in luogo del desueto "trasferire"; nel presente testo si mantiene il
termine "trasferire" per gli abitati cosi' dichiarati ai sensi della
L. 445/08), la Regione ha introdotto una nuova disciplina tesa a
riorganizzare le procedure di perimetrazione inerenti tali abitati,
per rendere omogenee queste perimetrazioni con quelle delle aree a
rischio idrogeologico contenute nei Piani stralcio di bacino per
l'assetto idrogeologico (di seguito indicati come PAI). La legge
definisce le modalita' tecniche e l'iter procedurale da seguirsi per
la redazione della perimetrazione degli abitati da consolidare o da
delocalizzare.
Ai fini della presente direttiva si intendono:
- abitati da consolidare
gli abitati i cui territori urbanizzati sono interessati anche
parzialmente da movimenti franosi che mettono a rischio l'incolumita'
delle persone e determinano danni gravi o funzionali ai beni e sono
pertanto definibili aree a rischio idrogeologico molto elevato o
elevato;
- abitati da delocalizzare
gli abitati i cui territori urbanizzati sono interessati anche
parzialmente da movimenti franosi che mettono a rischio l'incolumita'
delle persone e determinano danni gravi o funzionali ai beni,
definibili pertanto aree a rischio idrogeologico molto elevato o
elevato, per i quali gli interventi di mitigazione del rischio non
sono tecnicamente possibili o economicamente sostenibili;
- territorio urbanizzato
- "perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte
le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti
interclusi", delimitato ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art.
28 e del comma 6 dell'art. A-5 dell'Allegato della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20, definito in sede di formazione del PSC;
ovvero:
- "perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con
continuita' ed i lotti interclusi", delimitato ai sensi del punto 3)
del comma 2 dell'art. 13 della previgente L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,
per i Comuni dotati di PRG formato ai sensi di tale legge.
Sono oggetto della presente direttiva:
- gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della
L. 9 luglio 1908, n. 445, non perimetrati;
- gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi della
L. 445/08 e come tali perimetrati;
- gli abitati per i quali si verifichino le condizioni per essere
dichiarati da consolidare o da delocalizzare non interessati da alcuna
perimetrazione.
Non sono oggetto della presente direttiva gli abitati non dichiarati
da consolidare o da trasferire ai sensi della L. 445/08 interessati
esclusivamente da una perimetrazione redatta ai sensi della L. 267/98
o comunque contenuta in piani di bacino vigenti.
Per gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire ai sensi
della L. 445/08 e perimetrati per la prima volta in un P.S. 267 o in
un PAI in qualita' di aree a rischio idrogeologico la Regione puo'
proporre alle Autorita' di bacino una nuova perimetrazione secondo la
procedura di cui all'art. 25 della L.R. 7/04.
Il Servizio Difesa del suolo, della costa e Bonifica svolge funzioni
di coordinamento e supporto nell'applicazione della disciplina di cui
all'art. 25 della L.R. 7/04.
2. Procedure
Il comma 2 dell'art. 25 della L.R. 7/04 definisce le modalita'
tecniche e l'iter procedurale da seguire per la redazione delle
perimetrazioni.
Le perimetrazioni degli abitati da consolidare o da delocalizzare sono
predisposte dai Servizi tecnici di bacino, d'intesa con le Autorita'
di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati.
Ai sensi del suddetto comma 2, le perimetrazioni degli abitati da
consolidare o da delocalizzare sono redatte secondo le modalita'
tecniche contenute nell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato
con DPCM 29/9/1998.
Per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico contenute nei
P.S. 267 e nei PAI le Autorita' di bacino hanno seguito i criteri
generali previsti nell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con
DPCM 29/9/1998 adattandoli alle specificita' del territorio di propria
competenza.
Per gli abitati da consolidare devono essere quindi assunte le
classificazioni in zone a diverso grado di pericolosita' e le relative
norme previste per le aree a rischio da frana negli strumenti di
pianificazione di bacino vigenti. A' possibile articolare la
perimetrazione ulteriormente, con l'aggiunta di altre zone e relative
norme, in funzione di caratteristiche territoriali o di esigenze
specifiche, non risolvibili attraverso le zone e le norme del PAI di
riferimento.
Per gli abitati da delocalizzare la perimetrazione deve essere
definita attraverso l'individuazione della porzione di territorio in
cui il livello di rischio rende non sostenibile il permanere degli
elementi esposti.
Le nuove perimetrazioni e gli aggiornamenti di perimetrazioni
previgenti concernono solo quegli abitati che, sulla base delle
indicazioni fornite nell'atto di indirizzo e coordinamento citato,
rientrano nelle classi di rischio elevato e molto elevato (R3 e R4).
In caso contrario, ovvero qualora a seguito di apposita verifica il
Servizio Tecnico di bacino valuti che si e' in presenza di un rischio
moderato o medio (R1 o R2), la perimetrazione non e' richiesta. In
tutti i casi in cui la verifica dimostra che si e' in assenza di
rischio o in presenza di un rischio moderato o medio (R1 o R2), il
Servizio Tecnico di bacino trasmette la documentazione istruttoria e
le motivazioni in base alle quali ha definito tale rischio al Servizio
Difesa del suolo, della costa e Bonifica, che avvia le procedure di
annullamento della dichiarazione di consolidamento o di trasferimento
della perimetrazione eventualmente vigente.
Ai fini della corretta applicazione della presente direttiva si
precisa che:
per gli abitati da consolidare:
- la perimetrazione individua l'ambito in cui:
- i territori urbanizzati sono interessati anche parzialmente da
movimenti franosi che mettono a rischio l'incolumita' delle persone e
determinano danni gravi o funzionali ai beni;
- i territori, anche non urbanizzati, sono interessabili o possono
influenzare evoluzioni dei movimenti franosi, con effetti sui
territori urbanizzati;
- la zonizzazione ripartisce l'area perimetrata in zone territoriali
omogenee per grado di pericolosita' secondo i criteri e le definizioni
dei rispettivi PAI;
per gli abitati da delocalizzare:
- la perimetrazione definisce gli ambiti urbanizzati in cui gli
interventi di mitigazione del rischio non sono possibili o sostenibili
e che conseguentemente vanno delocalizzati.
La procedura prevista per la redazione e per l'approvazione della
perimetrazione e' la seguente:
1) il Servizio Tecnico di bacino competente per territorio elabora la
proposta di perimetrazione dell'abitato da consolidare o da
delocalizzare coinvolgendo fin dalle fasi iniziali il Comune
interessato e l'Autorita' di bacino territorialmente competente:
- il coinvolgimento del Comune risulta necessario in quanto permette
l'acquisizione dei dati di conoscenza territoriale in suo possesso,
da' la possibilita' al medesimo di intervenire nel processo di
formazione della perimetrazione e ne favorisce quindi la condivisione
delle scelte, in previsione del suo recepimento negli strumenti di
pianificazione urbanistica;
- la partecipazione e la condivisione dell'Autorita' di Bacino
risultano necessari, in quanto il Piano di bacino individua le aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, ivi compresi gli
abitati da consolidare o da delocalizzare, e stabilisce le relative
prescrizioni e limitazioni delle trasformazioni d'uso del suolo;
pertanto deve essere accertata gia' in fase di proposta la
compatibilita' della perimetrazione rispetto agli strumenti di
pianificazione di bacino, in previsione del suo recepimento negli
stessi;
2) una volta definita la proposta di perimetrazione il Servizio
Tecnico di bacino la trasmette:
a) al Comune per ottenerne l'espressione di condivisione, rilasciata
con l'atto che lo stesso riterra' piu' opportuno;
b) all'Autorita' di bacino per raggiungere l'intesa sulla
compatibilita' della perimetrazione rispetto agli strumenti di
pianificazione di bacino, formalizzata nei modi previsti dagli
ordinamenti di ciascuna Autorita';
3) il Servizio Tecnico di bacino trasmette infine la proposta di
perimetrazione, corredata del parere del Comune e dell'intesa con
l'Autorita' di bacino, al Servizio Difesa del suolo, della costa e
Bonifica per l'approvazione da parte della Giunta regionale;
4) la perimetrazione approvata dalla Giunta viene pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione e viene quindi trasmessa a cura del
Servizio Difesa del suolo, della costa e Bonifica:
a) all'Autorita' di bacino per l'aggiornamento degli strumenti di
pianificazione di bacino;
b) al Comune ed alla Provincia per l'aggiornamento dei propri
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
c) al Servizio Tecnico di bacino per la gestione degli interventi e
per le eventuali revisioni.
Dalla data di pubblicazione della delibera nel Bollettino Ufficiale
entrano in vigore e divengono efficaci la perimetrazione e la relativa
normativa dell'abitato da consolidare o da delocalizzare.
Fanno eccezione le perimetrazioni che modificano una perimetrazione
contenuta nel P.S. 267 o nel PAI di una Autorita' di bacino; in questi
casi valgono le norme piu' restrittive fino al recepimento della nuova
perimetrazione nello strumento di pianificazione di bacino.
Ogni modifica della perimetrazione e delle relative norme segue le
procedure sopradescritte.
3. Contenuti della proposta di perimetrazione
La proposta di perimetrazione e' costituita dai seguenti documenti:
1) relazione tecnica generale;
2) relazione geologica;
3) tavola perimetrazione e zonizzazione;
4) norme.
I contenuti dei documenti ed il loro livello di approfondimento
seguono lo schema sotto riportato che puo' essere modificato nei casi
in cui si rendesse necessario in funzione delle caratteristiche dei
luoghi e delle conoscenze disponibili.
1) Relazione tecnica generale;
a) Inquadramento generale;
b) descrizione e motivazione di perimetrazione e zonizzazione
c) matrici per la valutazione del rischio utilizzate nel PAI in cui
l'abitato ricade;
d) elenco elaborati.
2) Relazione geologica
a) Inquadramento geologico di versante e studio di dettaglio sull'area
in dissesto;
b) inquadramento geomorfologico di versante, descrizione e tipologia
dei fenomeni di dissesto;
c) ricostruzione storica dei dissesti che interessano l'abitato
tramite analisi fotogeologica, ricerca di archivio e bibliografica;
d) idrologia e idrogeologia;
e) rilievo strutturale e analisi della fratturazione dove le litologie
lo richiedono;
f) uso del suolo;
g) effetti dei dissesti su edifici e infrastrutture;
h) indagini geognostiche, caratterizzazione geotecnica dei terreni,
dati di monitoraggio, provenienti da eventuali studi preesistenti e/o
da eventuali nuovi studi;
i) interventi realizzati e loro effetti;
j) conclusioni.
Tavole allegate alla Relazione geologica in scala 1:5000 o 1:2000 o
altra scala maggiore piu' appropriata:
A) carta geologica, con sezioni geologiche, o carta
geologico-strutturale, ove necessaria;
B) carta geomorfologica, con ubicazione dei sondaggi, dei punti di
monitoraggio e degli interventi;
C) sezioni geolitologiche;
D) carta uso del suolo (eventuale).
La carta geologica e la carta geomorfologica derivano da uno studio di
approfondimento a partire dalla Banca Dati geologica a scala 1:10.000
della Regione e dalle schede IFFI di II livello; devono essere
pertanto elaborate secondo le specifiche previste per la Banca Dati
geologica a scala 1:10.000. Eventuali modifiche del contenuto della
Banca Dati geologica e delle schede IFFI, che derivano da tale studio,
devono essere condivise col Servizio Geologico, Sismico e dei suoli.
Tutte le carte devono essere elaborate in formato digitale Shp o in
altro formato appositamente concordato a seguito della prevedibile
evoluzione tecnologica nel campo della cartografia digitale.
3) Tavola perimetrazione e zonizzazione
La Tavola della perimetrazione e della zonizzazione deve essere
realizzata su base CTR in scala 1:2.000 o anche 1:5.000 per aree molto
estese; oltre alla versione su base CTR, la Tavola puo' essere
realizzata anche su base catastale, qualora si renda necessario per
una piu' chiara applicazione pratica delle norme.
La Tavola della perimetrazione deve essere prodotta in formato
digitale Shp ed anche in formato pdf, in bianco e nero, per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. A seguito della prevedibile
evoluzione tecnologica nel campo della cartografia digitale potranno
essere appositamente concordati nuovi formati.
4) Norme
Le norme contengono le definizioni delle zone in cui e' suddivisa
l'area perimetrata.
Le definizioni delle zone degli abitati da consolidare sono quelle
contenute nelle norme del PAI dell'Autorita' di bacino competente per
territorio, con eventuali ulteriori specificazioni relative alla
peculiarita' dell'area perimetrata. Se vengono inserite zone non
previste dal PAI devono essere opportunamente definite.
Le norme applicate a ciascuna zona sono quelle disposte dalle norme
del PAI; per le eventuali zone non contenute nel PAI devono essere
previste specifiche norme.
Le norme contengono anche prescrizioni di carattere generale in ambito
urbanistico-edilizio, a partire da quelle eventualmente gia' previste
dal PAI.
In ambito rurale sono replicate le norme previste dal PAI di
riferimento; ove il PAI detti solo norme di carattere generale devono
essere previste prescrizioni piu' specifiche ed adeguate all'area
perimetrata.
Per gli abitati da delocalizzare devono essere definite norme
specifiche commisurate alla particolare situazione.
4. Aggiornamento delle perimetrazioni
I commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 25 della L.R. 7/04 individuano le
modalita' per aggiornare e portare a nuovo regime le diverse
situazioni gia' esistenti relative agli abitati da consolidare o da
trasferire di cui alla L. 445/08 e all'art. 29 del Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR).
I Servizi Tecnici di bacino attueranno la normativa discendente dai
suddetti commi seguendo una priorita' che deriva dalle emergenze
territoriali; in mancanza di specifiche emergenze territoriali puo'
essere applicato il seguente ordine di priorita':
1) abitati dichiarati da trasferire ai sensi della L. 445/08 (cfr
comma 6 dell'art. 25 della L.R. 7/04)
per tali abitati si verifica se sussistono condizioni di rischio
elevato o molto elevato e, quindi, le condizioni per la
delocalizzazione; si provvede quindi alla conferma del vincolo di
delocalizzazione o alla sua trasformazione in vincolo di
consolidamento oppure si avviano le procedure per la sua eliminazione
qualora non ne sussistano piu' i requisiti e i presupposti, per
assenza di rischio o in presenza di rischio moderato o medio (R1 ed
R2);
2) abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/08 senza
perimetrazione o perimetrati prima dell'approvazione del PTPR (cfr
commi 4 e 5 dell'art. 25 della L.R. 7/04)
per tali abitati si verifica se sussistono condizioni di rischio
elevato o molto elevato e conseguentemente si definisce la
perimetrazione nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate
nel comma 2 dell'art. 25;
3) abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/08
perimetrati con le procedure di cui all'art. 29 del PTPR (cfr comma 3
dell'art. 25 della L.R. 7/04)
per tali abitati si verifica se sussistono condizioni di rischio
elevato o molto elevato e si rivede e si aggiorna la perimetrazione
seguendo le modalita' e procedure del comma 2, art. 25, alla luce
anche dei nuovi dati conoscitivi e delle metodologie piu' aggiornate.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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