REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2007, n. 1583

L.R. 24/01, art. 11 bis. Fondo di rotazione per la realizzazione di politiche per la casa. Approvazione dello schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, esecutiva ai
sensi di legge, recante: "Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera
447/03 e successive modifiche";
- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad
oggetto: "Proposta all'Assemblea legislativa regionale: Programma di
edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'" adottata dall'Assemblea legislativa con
proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;
- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto
"L.R. 24/01 - Approvazione bando per l'attuazione del programma
relativo alla realizzazione di 3000 case per l'affitto e la prima casa
di proprieta' approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa
47/06";
- la propria deliberazione n. 1619 del 21 novembre 2006 avente ad
oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande e integrazioni";
visto in particolare l'art. 11 bis della L.R. 24/01 cosi' come
aggiunto dall'art. 33 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 20 con il quale
e' stato istituito il fondo rotazione per la realizzazione delle
politiche per la casa;
premesso:
- che il fondo di rotazione e' stato costituito con lo scopo di
contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui
agevolati concessi dagli Istituiti di credito, a soggetti individuati
dalla Regione per la realizzazione di case destinate all'assegnazione
in locazione permanente e temporanea ed alla acquisizione in
proprieta';
- che il comma 4 dell'art. 11 bis prevede che per dare attuazione al
fondo di rotazione le modalita' di funzionamento siano definite con
apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti di credito
erogatori dei mutui agevolati approvate con deliberazione della Giunta
regionale;
dato atto che con le convenzioni dovranno essere regolati in
particolare:
- le condizioni generali della concessione dei mutui da parte dagli
Istituti di credito convenzionati;
- la modalita' del piano di rientro;
- la durata massima dei mutui;
ritenuto di dover procedere, al fine della successiva sottoscrizione
da parte dell'Assessore competente per materia, alla approvazione
dello schema di convenzione tipo previsto dal  comma 4 dell'art. 11
bis della L.R. 24/01 e successive modificazioni cosi' come da Allegato
"A" parte integrante del presente atto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Coordinatore dell'Area Programmazione territoriale e negoziata,
Intese, dott. Enrico Cocchi in sostituzione del Direttore generale
alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni
europee e internazionali, dott. Bruno Molinari ai sensi della nota
prot. n. 20437 del 12 ottobre 2007, degli articoli 37, quarto comma, e
46, primo comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, al fine della successiva sottoscrizione da parte
dell'Assessore competente per materia, per dare attuazione al Fondo di
rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa di cui
all'art. 11 bis della L.R. 24/01, lo schema di convenzione tra la
Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito Allegato "A" alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, per la
disciplina di rapporti tra loro intercorrenti al fine della
concessione dei mutui agevolati ai soggetti incaricati dell'attuazione
dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata;
2) di rinviare ad un altro successivo proprio atto le modalita' di
approvazione delle procedure tecnico operative per l'erogazione del
mutuo;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Convenzione per la gestione del Fondo di rotazione per la
realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di cui
all'art.11 bis della L.R. 24/01 e successive modificazioni
Tra
la Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna in Viale Aldo Moro n. 52
rappresentata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . .
. codice fiscale . . . . . . . . . . .  in esecuzione della
deliberazione delle Giunta regionale n. . . . .  del . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
l'Istituto di credito con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . rappresentata
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . .
. . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . .
premesso
che la Regione Emilia-Romagna all'art. 11 bis della L.R. 24/01 ha
istituito un "Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche
per la casa" destinato a favorire la concessione di mutui agevolati da
parte degli Istituti di credito e della Regione alle categorie di
soggetti individuati con le modalita' e secondo le procedure definite
in appositi bandi da approvarsi con delibere di Giunta regionale.
Che il citato articolo 11 bis della L.R. 24/01 dispone che per dare
attuazione al fondo le modalita' di funzionamento siano definite con
apposite convenzioni che regolino in particolare gli ambiti di
applicazione dell'utilizzo del fondo, le condizioni generali della
concessione dei mutui da parte degli Istituti di credito convenzionati
congiuntamente alla Regione.
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Articolo 2 - Oggetto
La presente convenzione disciplina gli ambiti di applicazione
dell'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'art. 11 bis della L.R.
24/01, fissa le linee guida per la definizione dei rapporti della
Regione con gli Istituti di credito.
Articolo 3 - Finalita' e ambito di applicazione
Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli interessi
sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli
Istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti
individuati dalla Regione stessa per la realizzazione di case
destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed
alla acquisizione in proprieta'.
Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli Istituti di
credito per le erogazioni dei mutui agevolati.
Articolo 4 - Caratteristiche del mutuo agevolato
La provvista a tasso zero assegnata agli Istituti convenzionati a
valere sulle risorse del Fondo sara' utilizzata dagli stessi Istituti
di credito per erogare, ai soggetti individuati dalla Regione mutui di
ammontare per alloggio non superiore al limite dalla stessa stabilito,
da stipularsi ai sensi dell'articolo 38 e segg. del DPR 395/93.
I mutui saranno finanziati nella misura massima del 60% con la
provvista del fondo a tasso zero e per la restante quota con risorse
messe a disposizione dagli Istituti di credito convenzionati; la
percentuale effettiva sara' stabilita dalla Regione con l'atto di
concessione del contributo. Nella stessa misura la Regione
partecipera' all'eventuale perdita sul credito.
Per la quota non finanziata dal fondo il tasso di interesse per il
mutuatario potra' essere fisso o variabile e sara' definito, se fisso,
per periodi e con modalita' da concordare pari al tasso IRS (Interest
Rate Swap) di periodo o con modalita' equivalenti o, se variabile in
base all'indice Euribor 3/6 mesi lettera (media mese precedente,
divisore 365/360) o con modalita' equivalenti, entrambi maggiorati di
un margine non superiore a quello concordato con gli Istituti di
credito sottoscrittori.
Articolo 5 - Impegni dell'Istituto convenzionato
L'Istituto di credito deve porre in essere tutte le attivita' relative
alla predisposizione del contratto, alla stipula del medesimo, alla
erogazione del finanziamento, all'incasso delle rate, al rimborso del
capitale a favore della Regione, alla gestione delle eventuali
morosita' e recuperi in via coattiva del credito derivante dal
contratto.
L'Istituto di credito sulla base della comunicazione regionale di
ammissione a finanziamento procedera' all'istruttoria per la delibera
di concessione del mutuo agevolato.
Nella comunicazione regionale devono essere indicati il soggetto
beneficiario del finanziamento, l'importo massimo del mutuo ammesso a
finanziamento, la percentuale di tale mutuo coperta dalla Regione con
il fondo di rotazione, la localizzazione dell'intervento e il
programma costruttivo.
Conclusa l'istruttoria l'Istituto di credito procedera' a deliberare
la concessione del mutuo. La Regione fin d'ora solleva l'Istituto di
credito da ogni responsabilita' relativamente alla delibera di
concessione del mutuo.
L'Istituto di credito inviera' alla Regione copia della delibera di
mutuo che dovra' contenere i seguenti dati: durata, ammontare
finanziamento bancario e agevolato, tipologia e livello tasso di
interesse (fisso, variabile).
L'Istituto di credito procedera' all'istruttoria per il contratto di
mutuo. Il finanziamento sara' perfezionato con la stipula di un
contratto che regolera' l'intero finanziamento.
Il contratto di mutuo potra' prevedere un periodo iniziale di durata
fino a 24 mesi di erogazione e preammortamento, durante il quale
saranno possibili una o piu' erogazioni a stato di avanzamento lavori
previa verifica dell'Istituto di credito.
Il tasso da applicare al finanziamento bancario sara' concordato tra
il soggetto beneficiario e l'Istituto di credito sulla base dei
parametri di cui all'art. 4.
L'Istituto di credito trasmettera' copia del contratto di mutuo alla
Regione.
L'Istituto di credito trasmettera' copia dell'atto di erogazione a
saldo che deve contenere il piano di ammortamento per il rimborso del
mutuo. Tale piano sara' a rate mensili o semestrali posticipate.
L'Istituto di credito deve rimborsare alla Regione alle scadenze sopra
indicate gli importi derivanti dai rimborsi della quota capitale
corrispondente alla quota di mutuo messa a disposizione dal fondo.
Sulla quota di capitale mutuato a tasso zero di competenza del fondo
di rotazione non puo' essere applicata alcuna commissione.
Il mutuo sara' erogato dall'Istituto di credito alla stessa data in
cui l'Istituto fara' provvista presso il fondo della quota di capitale
a tasso di interesse zero.
Le singole erogazioni dovranno sempre rispettare le proporzioni tra il
finanziamento del fondo di rotazione e del finanziamento bancario.
Le garanzie previste dal contratto di mutuo assisteranno il
finanziamento sia per la quota a tasso ordinario dell'Istituto di
credito sia per la quota a tasso zero della Regione in misura
direttamente proporzionale all'ammontare iniziale di ciascuna di
esse.
Articolo 6 - Impegni della Regione
Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti relativi:
- alla verifica e conformita' della documentazione secondo le
modalita' stabilite nella delibera di approvazione delle procedure
tecnico-amministrative per l'erogazione del mutuo;
- alla verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche ed
economiche;
- alla erogazione tramite l'Istituto di credito della quota di
finanziamento di competenza della Regione, previa verifica di tutta la
documentazione.
Articolo 7 - Rientro del finanziamento
L'Istituto di credito provvedera' ad emettere gli avvisi di pagamento
e ad incassare, alle scadenze indicate nel piano di rimborso, le rate
di ammortamento del mutuo e a trasferire alla Regione le quote di
capitale di competenza secondo le modalita' indicate all'art. 5.
Il rimborso deve assicurare rata per rata il rispetto del rapporto
iniziale tra la somma di capitale messa a disposizione dal Fondo e
quella messa a disposizione dall'Istituto di credito.
Articolo 8 - Estinzione anticipata del mutuo
Il mutuatario puo' estinguere anticipatamente, anche parzialmente il
finanziamento, comunque non prima di 18 mesi ed un giorno dalla data
di stipula, in base ad impegno che la parte mutuataria assume in
ottemperanza a quanto previsto dal DPR 601/73 art. 15 e seguenti. Il
capitale restituito deve essere ripartito tra la Regione e l'Istituto
di credito nella proporzione iniziale alla loro partecipazione in
linea capitale al finanziamento. La commissione di estinzione non
potra' eccedere lo 0,2% del capitale estinto e si applichera'
limitatamente alla quota fornita dall'Istituto di credito.
Per i mutuatari che dichiarino l'intenzione di acquistare l'immobile
per adibirlo a propria residenza ai sensi dell'articolo 7 D.L. n. 7
del 31/1/2007 (legge conversione n. 40 del 2/4/2007), sara' possibile
estinguere anche parzialmente il finanziamento senza l'applicazione di
alcuna commissione.
L'Istituto di credito deve rimborsare alla Regione le risorse
restituite messe a disposizione dal fondo.
Le richieste di rimborso anticipato devono essere comunicate dalla
banca alla Regione.
Articolo 9 - Azione di recupero del capitale
In caso di insolvenza del soggetto beneficiario l'Istituto di credito
provvedera' al recupero dell'intero finanziamento concesso e alla
restituzione alla Regione delle somme recuperate, relativamente alla
quota di finanziamento di sua competenza.
Le spese relative all'attivita' di recupero in sede giudiziale saranno
ripartite tra la Regione e l'Istituto di credito nella proporzione
iniziale alla loro partecipazione in linea capitale al finanziamento.
Tali spese saranno imputate dalla Regione sul capitolo di spesa
all'uopo destinato e liquidate all'Istituto di credito con
periodicita' semestrale a seguito della presentazione di idonea
documentazione. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale
che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per il
recupero, saranno ripartite tra il fondo e l'Istituto di credito nella
proporzione iniziale alla loro partecipazione in linea capitale al
finanziamento.
Eventuali transazioni saranno preventivamente concordate tra la
Regione e l'Istituto di credito.
Articolo 10 - Revoca e decadenza dalle agevolazioni
In caso di inadempienza da parte del mutuatario degli obblighi
previsti dalla normativa in materia di edilizia agevolata o nel caso
di rinuncia all'agevolazione, comunicata dal mutuatario, la Regione
procede ad emettere provvedimento di revoca/decadenza dandone
comunicazione all'Istituto di credito.
In caso di cessione della proprieta' dell'alloggio qualora la cessione
avvenga a favore di soggetti non interessati al trasferimento dei
contributi o non in possesso dei requisiti soggettivi, la Regione
procede ad emettere provvedimento di revoca/decadenza dandone
comunicazione all'Istituto di credito.
A seguito del verificarsi di una causa di revoca o decadenza prevista
dalla normativa regionale il mutuo dovra' essere interamente
rimborsato.
Eventuali reclami o ricorsi da parte degli interessati vengono
esaminati dalla Regione.
Articolo 11 - Modalita' di restituzione
L'Istituto di credito deve versare/accreditare mensilmente o
semestralmente a favore della Regione tutte le somme relative a
rimborsi di capitale, rimborsi per estinzioni anticipate, recuperi a
seguito di procedure esecutive sulla base delle prescrizioni tecnico
contabili che verranno comunicate.
Articolo 12 - Durata
La convenzione avra' efficacia dalla data di sottoscrizione.
Nel caso in cui la convenzione venga disdettata da parte di uno dei
suoi sottoscrittori, essa continuera' ad operare per le operazioni in
essere fino al completo ammortamento dei mutui garantiti.
La convenzione sara' soggetta agli eventuali aggiornamenti che si
rendessero necessari per l'entrata in vigore di nuove norme
disciplinanti la materia delle convenzioni stesse.
Articolo 13 - Imposte di registro
La convenzione viene redatta in triplice originale, su carta libera,
registrata in caso d'uso, di cui una per ciascuna delle parti e la
terza per l'Ufficio di Registro.
Articolo 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della
presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione
. . . . . . . . . . . . . . . . , quelle dirette all'Istituto . . . .
. . . . . . . . . . . .
Letto, firmato e sottoscritto
per LA REGIONE	per L'ISTITUTO DI CREDITO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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