REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2007, n. 1545

Prime disposizioni sulla formazione in applicazione del Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22/12/2004 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
Regolamento (CE) 1255/97;
richiamata la L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e
sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
ricordato che il regolamento sopracitato riguarda il trasporto di
animali vertebrati vivi a fini commerciali, con l'obiettivo che tale
trasporto avvenga in condizioni tali da non esporre gli animali stessi
a lesioni o a sofferenze inutili. Questo sulla base anche della
considerazione che le carenze sul piano del benessere degli animali
sono spesso dovute a mancanza di preparazione professionale da parte
del personale preposto al loro trasporto e alla loro custodia e che,
pertanto, una formazione preliminare dovrebbe essere obbligatoria per
qualsiasi persona accudisca gli animali durante il trasporto e tale
formazione dovrebbe essere erogata soltanto da organismi riconosciuti
dalle autorita' competenti;
richiamati in particolare i seguenti articoli del Regolamento (CE)
1/05:
- l'art. 6, comma 4, dove si stabilisce che i trasportatori affidano
1'accudimento degli animali a personale (conducenti e guardiani su
veicoli) che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti
degli allegati I e II del regolamento;
- l'art. 6, comma 5, dove si stabilisce che nessuno puo' fare il
conducente o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta
equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina,
caprina o suina o pollame, se non e' in possesso di un certificato di
idoneita' ai sensi dell'art. 17;
- l'art. 9, comma 2, lettera a), dove si stabilisce che gli operatori
dei centri di raccolta sono tenuti ad affidare 1'accudimento degli
animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle
pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I del regolamento;
- l'art. 17, comma 1, dove si stabilisce che corsi di formazione sono
messi a disposizione del personale dei trasportatori (conducenti e
guardiani su veicoli) e dei centri di raccolta ai fini dell'articolo
6, paragrafo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);
- l'art. 17, comma 2, dove si chiarisce che il certificato di
idoneita' e' obbligatorio solo per i conducenti e i guardiani di
veicoli stradali;
evidenziato che l'allegato IV (Formazione) del suddetto regolamento
stabilisce che:
1) i conducenti e i guardiani di trasporti su strada devono aver
completato positivamente il corso di formazione di cui al punto 2 ed
aver superato un esame riconosciuto dall'autorita' competente, la
quale assicura l'indipendenza degli esaminatori;
2) il corso di formazione comprende almeno gli aspetti tecnici e
amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli
animali durante il trasporto e in particolare i seguenti aspetti:
a) articoli 3 e 4 e allegati I e II;
b) fisiologia animale e in particolare fabbisogno di acqua e alimenti,
comportamento animale e concetto di stress;
c) aspetti pratici dell'accudimento degli animali;
d) impatto dello stile di guida sul benessere degli animali
trasportati e sulla qualita' della carne;
e) cure di emergenza agli animali;
f) aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli
animali;
visti, altresi':
- la nota DGVA/X/45209 del 14 dicembre 2006 del Ministero della Salute
- Dipartimento per la Sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti - Direzione generale della Sanita' animale e
del farmaco veterinario - esplicativa per l'applicazione del
Regolamento (CE) 1/2005;
- la nota DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007 del sopracitato Ministero con
oggetto: "Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali
durante il trasporto e le operazioni correlate: formazione dei
conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi
domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o
suina o pollame";
- il DLgs 25 luglio 2007, n. 151, recante "Disposizioni sanzionatorie
per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 1/2005 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate";
preso atto della Determinazione n. 11932 del 19/9/2007, del
Responsabile del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti della
Regione Emilia-Romagna, "Presa d'atto dell'elenco regionale dei
veterinari formatori ed esaminatori in applicazione Reg. (CE) 1/2005
sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1475 dell'1 agosto 1997 "Direttive attuative per la formazione
professionale e per l'orientamento - Triennio 97/99" e successive
modificazioni e integrazioni;
- n. 1263 del 28 giugno 2004 "Approvazione disposizioni attuative del
Capo II, Sezione III 'Finanziamento delle attivita' e sistema
informativo' della L.R. 12/03";
- n. 265 del 4 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui
alla D.G.R. 177/03";
ritenuto necessario adottare, ai sensi della L.R. 12/03, le prime
disposizioni sulla formazione in applicazione del Regolamento (CE)
1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate, cosi' come descritte nell'Allegato 1 "Prime
disposizioni per le attivita' di formazione di conducenti e guardiani
di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali
domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame,
nonche' del personale dei centri di raccolta e dei posti di
controllo", parte integrante e sostanziale del presente atto nonche'
gli Allegati 2, 3, 4, 5 necessari e conseguenti per dare attuazione a
quanto contenuto nell'Allegato 1;
dato atto, in particolare, che tale formazione consentira'
l'assolvimento dell'obbligo previsto dal sopracitato art. 6
(Trasportatori), comma 5 del Regolamento, applicabile a partire dal 5
gennaio 2008;
sentita, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, la Commissione
regionale Tripartita;
sentite le Amministrazioni provinciali;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative
della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di
integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni
trasversali";
- n. 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- n. 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni
generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 450 del 3 aprile 2 007, recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, per
quanto di competenza, dai Direttori generali Cultura, Formazione e
Lavoro - dr.ssa Cristina Balboni e Sanita' e Politiche sociali -
dr.Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26
novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 450 del 2007;
su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,che qui si
intendono integralmente richiamate, i seguenti allegati, quali parti
integranti del presente atto:
- Allegato 1: "Prime disposizioni per la formazione di conducenti e
guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o
animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o
pollame, nonche' del personale dei centri di raccolta e dei posti di
controllo";
- Allegato 2: "Modello di verbale di verifica dell'apprendimento";
- Allegato 3: "Modelli di attestati":
3a - Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento per
conducenti e guardiani di veicoli stradali;
3b - Attestato di frequenza per il personale dei centri di raccolta e
dei posti di controllo";
- Allegato 4: "Modello di certificato di idoneita' per i "Conducenti e
i Guardiani ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2" di cui all'All.
III, Capo III del Regolamento (CE) 1/05 del Consiglio del 22 dicembre
2004";
- Allegato 5: "Scheda monografica Conducenti e Guardiani di veicoli
stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della
specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, nonche' personale dei
centri di raccolta e dei posti di controllo". In questa scheda sono
riassunti e schematizzati tutti gli elementi utili all'assolvimento
degli obblighi formativi previsti dal Regolamento (CE) 1/05, per il
personale dei trasportatori (conducenti e guardiani), dei centri di
raccolta e dei posti di controllo";
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina