REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 24 settembre 2007, n. 12082

Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera virgifera Le Conte" - Anno 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il DM 21 agosto 2001, recante "Lotta obbligatoria contro la
Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- il DM 30 giugno 2004, recante "Misure fitosanitarie d'emergenza
intese a prevenire la propagazione nella Comunita' della Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte: recepimento della decisione della
Commissione n. 2003/766/CE del 24 ottobre 2003";
- la circolare ministeriale prot. n. 37068 del 30 giugno 2004 recante
"Misure fitosanitarie concernenti l'applicazione del decreto di lotta
obbligatoria 21 agosto 2001 relativo all'organismo da quarantena
'Diabrotica virgifera virgifera Le Conte'";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- la propria determinazione n. 15187 del 2 novembre 2006, recante
"Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro il parassita da
quarantena 'Diabrotica virgifera virgifera Le Conte' - Anno 2007";
considerato che tale insetto e' inserito nelle liste di quarantena per
l'Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto
10.4), che e' pericoloso e diffusibile nel territorio, anche
attraverso determinate pratiche agricole, e che si configura come un
grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo
emi1iano-romagnolo;
preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a
quanto previsto dalla Circ. 30 giugno 2004, n. 37068 del Ministero
delle Politiche agricole e forestali che hanno accertato la presenza
di esemplari di "Diabrotica virgifera virgifera" Le Conte in alcune
aree della regione Emilia-Romagna;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10743 del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione delle
posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la Direzione
generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha conferito
efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del 31/7/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di dichiarare "Zona di insediamento", ai sensi della suddetta
circolare ministeriale 30 giugno 2004, l'intero territorio delle
province di Piacenza, di Parma e di Reggio Emilia e dei seguenti
comuni in provincia di Modena: Novi, San Possidonio, San Prospero,
Carpi, Campogalliano e Spilamberto;
2) di dichiarare "Zona a popolazione molto bassa", ai sensi della
medesima circolare, i restanti comuni delle province di Modena,
nonche' l'intero territorio delle province di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena e Rimini;
3) di stabilire che nei territori dichiarati "Zona di insediamento", e
fino a contraria disposizione:
a) e' vietato trasportare nelle regioni italiane e negli altri paesi
della Comunita' Europea non ancora interessati da infestazioni di
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, piante o parti di piante di
mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il pastone
di pannocchie;
b) e' vietato lo spostamento, nelle regioni italiane e negli altri
paesi della Comunita' Europea non ancora interessati da infestazioni
di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, di terreno che abbia
ospitato mais nell'anno in corso o in quello precedente;
c) e' vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del
mais a se' stesso). Non si considera ristoppio la semina del mais
effettuata in data successiva all'1 giugno;
4) di concedere, direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari
provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base
dell'andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del
ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al
precedente punto 3); a tal fine le aziende interessate dovranno
inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario regionale
oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari provinciali entro il 30 marzo
e comunque prima dell'avvio delle semine;
5) di revocare la propria determinazione n. 15187 del 2/11/2006;
6) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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