REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 3 ottobre 2007, n.12631

Modalita' attuative delle elezioni del Presidente del Comitato aziendale per le pari opportunita'

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la delibera della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo 2007
"Rinnovo Comitato aziendale pari opportunita'" che:
- rinnova il programma e le modalita' di composizione del Comitato
aziendale per le pari opportunita';
- prevede che la/il Presidente sia una/un collaboratrice/tore a tempo
indeterminato dell'ente eletto dalle/dagli stesse/i
collaboratrici/tori a tempo indeterminato;
- rinvia la definizione delle modalita' attuative delle elezioni
della/del Presidente del Comitato aziendale pari opportunita' alla
decisione di questa Direzione generale in accordo con la Direzione
generale dell'Assemblea legislativa;
richiamata inoltre la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 212
del 26/9/2007, con la quale si e' provveduto ad accogliere anche per
l'Assemblea legislativa i contenuti di cui alla su richiamata delibera
di Giunta 340/07;
ritenuto, quindi di dover provvedere con il presente atto a
disciplinare procedure e modalita' per l'elezione del Presidente del
Comitato in argomento;
acquisito il parere del Direttore generale dell'Assemblea legislativa,
dott. Luigi Benedetti sulle modalita' attuative delle elezioni del
Presidente del Comitato aziendale pari opportunita';
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 450/07
determina:
a) di approvare i criteri e le modalita' per l'elezione della/del
Presidente del Comitato aziendale per le pari opportunita' come
riportato nell'Allegato A) "Modalita' attuative delle elezioni
della/del Presidente del Comitato aziendale pari opportunita'" del
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
b) di disporre che alle modalita' attuative delle elezioni del
Presidente del Comitato aziendale pari opportunita' allegate, venga
data la massima pubblicita' mediante la rete Intranet, nonche' con la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini
Modalita' attuative delle elezioni della/del Presidente del Comitato
aziendale pari opportunita'
Art. 1
Modalita' di elezione del Presidente
1) Hanno diritto al voto tutti i dipendenti della Regione
Emilia-Romagna a tempo indeterminato alla data di indizione delle
elezioni.
2) Sono eleggibili tutti i dipendenti della Regione Emilia-Romagna a
tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni e che
abbiano presentato la propria candidatura nei termini e nei modi
stabiliti all'art. 2.
3) La/Il dipendente eletta/o che cessa dal servizio nel corso del
mandato non decade dalla carica di Presidente fino alla scadenza del
mandato stesso.
Art. 2
Presentazione delle candidature
1) La/Il candidata/o stessa/o presenta la propria candidatura che
dovra' essere accompagnata da 30 firme autografe di
collaboratrici/tori aventi diritto al voto delle quali lo/la stesso/a
candidato/a attesti la autenticita'.
2) Le candidature dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.
3) Le candidature dovranno essere presentate all'Ammini- strazione che
ne curera' la pubblicizzazione.
4) La candidatura e' incompatibile con la nomina di membro della
Commissione elettorale e di addetto ai seggi. Nel caso in cui i
nominati per tali funzioni desiderino candidarsi ne daranno
informazione ai Direttori generali di cui al successivo art. 3, comma
2 i quali provvederanno a sostituirli.
5) In assenza di candidature la Giunta regionale e l'Assemblea
legislativa nominano fra i funzionari dell'Ente un ulteriore
componente del Comitato che si aggiungera' a quelli gia' previsti
all'art. 2 primo alinea della delibera n. 340 del 26/3/2007. Il
Comitato eleggera' poi il Presidente fra i funzionari dell'Ente
nominati al proprio interno.
Art. 3
Commissione elettorale
1) La Commissione e' costituita da 3 membri.
2) I membri della Commissione vengono nominati con disposizione dei
Direttori generali "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica" e "Assemblea legislativa".
3) I lavori della Commissione si svolgono in orario di lavoro.
4) La Commissione elettorale ha il compito di:
- organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
- acquisire l'elenco generale degli elettori e gli elenchi degli
elettori suddivisi per seggio;
- acquisire dall'Amministrazione il materiale elettorale (schede
elettorali; timbri; urne; matite copiative; elenchi elettorali) e
distribuirlo agli addetti ai seggi registrando quanto consegnato;
- procedere al conteggio dei voti in sedute pubbliche e trasmettere i
risultati all'Amministrazione.
5) La Commissione avra' cura di registrare i propri lavori in verbali
sintetici che consegnera' all'Amministrazione a operazioni concluse.
Art. 4
Costituzione dei seggi e compiti degli addetti
1) Gli addetti sono due per seggio, nominati con disposizione dei
Direttori generali "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica" e "Assemblea legislativa".
2) Gli addetti hanno i seguenti compiti:
- ricevono gli elenchi degli elettori dei loro seggi;
- timbrano e firmano le schede elettorali che serviranno al voto;
- conservano i materiali durante il periodo delle votazioni, avendo
cura, al termine di ogni giornata di voto, di sigillare le urne che
devono essere custodite in modo che non possano essere manomesse;
- a votazioni concluse, consegnano alla Commissione le urne sigillate,
i materiali e un verbale sottoscritto in cui riportano il numero di
votanti e non votanti e il numero di schede non votate e annullato che
vengono restituite alla Commissione.
3) Il lavoro degli addetti ai seggi si svolge in orario di lavoro.
Art. 5
Compiti della Amministrazione
1) L'Amministrazione favorisce l'elezione della/del Presidente
offrendo il massimo supporto alla Commissione elettorale e agli
addetti ai seggi, favorendo le candidature delle/dei
collaboratrici/tori e l'accesso al voto.
2) I Direttori generali all'Organizzazione, Personale, Sistemi
informativi e Telematica e dell'Assemblea legislativa dispongono:
- la tempistica delle votazioni;
- la nomina del Presidente e dei componenti della Commissione e degli
addetti ai seggi almeno 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
3) L'Amministrazione avra' i seguenti compiti:
- curare la stampa della scheda elettorale;
- fornire l'elenco dei votanti complessivo e suddiviso per seggi, il
materiale elettorale (schede, urne, matite e tutto quanto sara'
ritenuto necessario dalla Commissione elettorale) e il supporto
logistico;
- ricevere e validare le candidature entro la data stabilita dalla
tempistica elettorale e pubblicarle sulla rete intranet;
- curare l'informazione sulle elezioni in generale, servendosi della
rete intranet (pubblicazione della tempistica e di ogni altra
informazione utile per una compiuta informazione sulla procedura
elettorale).
Art. 6
Modalita' di votazione
1) I candidati possono designare, avendo cura di comunicarlo alla
Commissione elettorale, un collaboratore non candidato che presenzi,
compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavori di seggio.
2) Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento.
3) L'elettore potra' esprimere una sola preferenza indicando il
cognome della/del candidata/o prescelta/o oppure, in caso di omonimia
fra candidate/i, indicandone nome e cognome.
4) Sono nulle le schede che riporteranno piu' di una preferenza,
quelle che riporteranno nomi diversi da quelli dei candidati/e, le
schede diverse da quelle predisposte per il voto o quelle che
presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 7
Scrutinio
1) Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle
operazioni elettorali.
2) Le urne sigillate vengono consegnate dagli addetti ai seggi alla
Commissione elettorale che provvede al conteggio dei voti di cui da'
conto in apposito verbale e lo comunica all'Amministrazione.
3) Nel caso in cui due candidati di diverso genere ottengano pari
numero di voti, e' eletta la candidata di genere femminile; in caso di
parita' di voti fra candidati dello stesso genere e' eletta/o la/il
piu' anziana/o di eta'.
Art. 8
Validita' delle elezioni
1) Essendo quella di Presidente una carica necessaria al funzionamento
del Comitato, non viene fissato un quorum ai fini della validita' del
voto.
Art. 9
Conclusione della procedura elettorale
1) L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla conclusione della
procedura elettorale, provvede alla convalida della votazione e alla
contestuale nomina della/del Presidente e delle/dei componenti il
Comitato aziendale pari opportunita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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