REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2007, n. 211

Stato di crisi regionale dovuto all'eccezionale evento atmosferico del 31 agosto 2007 nella provincia di Piacenza (art. 8, L.R. 1/05). Termini presentazione segnalazione danni e domanda di contributi dei soggetti privati, attivita' produttive danneggiati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che nella prima mattinata del giorno 31 agosto 2007 un
eccezionale evento atmosferico, caratterizzato da piogge di fortissima
intensita', ha provocato danni diffusi nei territori dei comuni di
Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Valle del Tidone, in provincia di
Piacenza;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi
calamitosi in relazione anche all'assetto dei poteri e delle
attribuzioni di Enti ed Amministrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59", ed in particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le
altre, le funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile - di seguito Fondo regionale -
per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti
locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita'
naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche'
per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli
Enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 novembre 2001, n. 401;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di protezione civile";
visti, in particolare, i seguenti articoli della Legge regionale
1/05:
- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale ripartizione
delle attivita' e dei compiti di protezione civile tra i diversi
livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle
Amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed
amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il
coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima
legge regionale, nonche' all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge
225/92, che per natura ed estensione necessitano di una immediata
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta
lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al
Consiglio regionale;
richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n. 1565, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale la Giunta regionale, al fine di
regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale, ha definito
le modalita' operative per accertare, in relazione alla sua gravita'
ed estensione, il rilievo regionale o meramente locale di un evento
calamitoso, stabilendo in particolare che:
- al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato
dell'Emilia-Romagna provvede a darne comunicazione al Presidente della
Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle
strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in
materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa
presumibilmente qualificarsi di rilievo regionale e sentita la
Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge
225/92 e dalle altre norme connesse (art. 138, comma 16, della Legge
388/00; art. 108 del decreto legislativo 112/98) adotta apposito atto
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
con il quale l'evento calamitoso, in esito ai sopralluoghi tecnici
eseguiti nel territorio dei comuni colpiti, viene dichiarato di
rilievo regionale in attuazione delle medesime norme;
dato atto che la richiamata deliberazione della Giunta regionale
1565/04, adottata durante la previgente Legge regionale 18 aprile
1995, n. 45 "Disciplina delle attivita' e degli interventi della
Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e'
applicabile per tutto quanto non diversamente stabilito dalla
sopravvenuta Legge regionale 1/05;
considerato:
- come da verbali acquisiti agli atti dell'Agenzia regionale di
protezione civile, che il giorno 6 settembre 2007 nelle aree colpite
dall'evento specificato in premessa sono stati eseguiti vari
sopralluoghi tecnici e che sia dalle risultanze di questi ultimi sia
dall'analisi comparata dei dati pluviometrici di questo periodo e di
quelli storici che hanno interessato le predette aree e' emerso il
carattere di notevole intensita' degli effetti dell'evento di cui in
premessa;
- che sulla base degli esiti dei predetti sopralluoghi e delle
conseguenti verifiche tecniche in ordine ai rilievi idro-pluviometrici
sono stati individuati, alla luce degli elementi sopra indicati, come
maggiormente colpiti dall'evento in parola i territori dei comuni
specificati in premessa;
- che per l'evento calamitoso in parola l'Agenzia regionale di
protezione civile ha attivato le procedure di cui all'art. 10 della
Legge regionale in materia di protezione civile 1/05;
- che in applicazione del citato art. 10 L.R. 1/05 sono stati
autorizzati finanziamenti a favore dei Comuni di Caminata e Pecorara,
colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa, per l'esecuzione
immediata nei rispettivi territori degli interventi di ripristino di
strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonche' per
ulteriori attivita' di assistenza e superamento della situazione
emergenziale in atto ritenuti urgenti e indifferibili anche alla luce
delle verifiche tecniche effettuate durante i sopralluoghi;
ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2,
comma 1, lett. b), della Legge 225/92, dall'art. 2, comma 1, lett. b),
e dall'art. 8 della Legge regionale 1/05, di dichiarare di rilievo
regionale l'evento calamitoso in parola ai fini dell'accesso
all'annualita' 2007 delle risorse del Fondo regionale e di fissare al
31 ottobre 2007 la cessazione dello stato di crisi che ha interessato
il territorio dei comuni indicati in premessa;
ritenuto di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge
regionale 1/05, all'Assessore alla "Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano per
la programmazione degli interventi strutturali finalizzati al
ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico danneggiate, su proposta del Comitato istituzionale da
costituirsi ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 1/05;
ritenuto necessario rinviare:
- ad un successivo atto dell'Assessore delegato la programmazione
complessiva degli interventi sopraindicati, sia per ragioni di vincoli
di bilancio sia per le ragioni esplicitate nella citata deliberazione
della Giunta regionale 1565/04, ovvero per la possibilita' che nel
corso dell'anno 2007 si verifichino nel territorio regionale altri
eventi calamitosi rispetto ai quali potrebbe rendersi necessario
procedere alla dichiarazione dello stato di crisi regionale e al
conseguente reperimento delle risorse necessarie a farvi fronte;
- ad un proprio successivo atto la costituzione del Comitato
istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della Legge regionale 1/05,
per lo svolgimento dei compiti ivi previsti;
valutato di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2007 venga destinata
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso di cui in premessa;
dato atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato danneggiato
si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2, alla citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, di seguito denominata
Direttiva regionale;
- che, per le ragioni esplicitate nella citata deliberazione della
Giunta regionale 1565/04, le segnalazioni dei danni e le successive
domande di contributo ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1
della Direttiva regionale, devono essere presentate, a pena di
irricevibilita', dai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso di
cui in premessa ai Comuni ivi specificati rispettivamente entro
quindici (15) e novanta (90) giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo
regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere fino
alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
dato atto, altresi', con riferimento a quanto previsto nella Direttiva
regionale in ordine alle attivita' produttive:
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal decreto legislativo 102/04 un apposito Fondo di
solidarieta' nazionale e che l'esclusione riguarda anche il settore
ittico, equiparato a quello agricolo, per il quale, in caso di danni
derivanti da calamita', e' previsto dal decreto legislativo 154/04 il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
ritenuto di stabilire che i Comuni specificati in premessa trasmettano
all'Agenzia regionale di protezione civile, entro 60 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo
dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati, gli
elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP) previsti alla lettera E.1. della
Direttiva regionale;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita'";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia di protezione civile, ing. Demetrio Egidi, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle
deliberazioni della Giunta regionale 1769/06 e 450/07;
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate
1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge regionale
1/05, di rilievo regionale l'eccezionale evento atmosferico che si e'
abbattuto, con piogge di fortissima intensita', il giorno 31 agosto
nei territori dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara nella Valle
del Tidone, in provincia di Piacenza e di fissare al 31 ottobre 2007
la cessazione dello stato di crisi che li ha interessati;
2) di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale
1/05, all'Assessore regionale a "Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano, da
finanziarsi con le risorse del Fondo regionale di protezione civile di
cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16), di seguito Fondo
regionale, per la programmazione degli interventi strutturali
finalizzati al ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico danneggiate, su proposta del Comitato
istituzionale di cui al successivo punto 3);
3) di rinviare ad un proprio successivo atto la costituzione del
Comitato istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della Legge
regionale 1/05 per l'espletamento dei compiti ivi previsti;
4) di stabilire che una quota delle risorse del Fondo regionale
spettanti alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2007, venga destinata
alla concessione di contributi al settore privato danneggiato
dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1);
5) di dare atto:
- che per la concessione dei contributi al settore privato danneggiato
si applica la Direttiva di cui all'Allegato 2 alla citata
deliberazione della Giunta regionale 1565/04, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 30 luglio
2004, di seguito denominata Direttiva regionale;
- che le segnalazioni dei danni e le successive domande di contributo
ai sensi di quanto previsto alla lettera A.1 della Direttiva regionale
devono essere presentate, a pena di irricevibilita', dai soggetti
danneggiati dall'evento calamitoso di cui al precedente punto 1) ai
Comuni ivi specificati rispettivamente entro quindici (15) e novanta
(90) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che i presupposti e i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo
regionale previsti nella Direttiva regionale devono permanere fino
alla fase di liquidazione e pagamento del contributo agli aventi
titolo;
- che il settore agricolo e' escluso dall'accesso al Fondo regionale,
in considerazione del fatto che per far fronte ai danni conseguenti
alle calamita' naturali che colpiscono questo specifico settore e'
previsto dal decreto legislativo 102/04 un apposito Fondo di
solidarieta' nazionale e che l'esclusione riguarda anche il settore
ittico, equiparato a quello agricolo, per il quale, in caso di danni
derivanti da calamita', e' previsto dal decreto legislativo 154/04 il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- che le imprese del settore agroindustriale per cui e' previsto
l'accesso al Fondo regionale sono quelle gestite da imprenditori non
agricoli;
6) di stabilire che i Comuni specificati al precedente punto 1)
trasmettano all'Agenzia regionale di protezione civile, entro 60
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di contributo dei soggetti privati e delle attivita'
produttive danneggiati, gli elenchi riepilogativi (ER/P e ER/AP)
previsti alla lettera E.1. della Direttiva regionale;
7) di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e
l'Assemblea legislativa regionale;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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