REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2007, n. 1427

Approvazione criteri e modalita' di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione dei contenuti dell'Accordo governativo sottoscritto il 29/5/2007 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art.1, comma 1190 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
relativo agli ammortizzatori sociali in deroga;
richiamati:
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 maggio 2007 fra Regione
Emilia-Romagna e Parti sociali;
- l'Accordo governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra Ministero
del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna per
l'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione in deroga
alla vigente normativa di ammortizzatori sociali a favore dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali, di seguito
per brevita' definito Accordo governativo;
- il decreto interministeriale n. 41612 del 31 luglio 2007 di
assegnazione dei fondi alle Regioni ai fini della concessione e/o
della proroga del trattamento di CIGS, mobilita' e disoccupazione
speciale, in deroga alla vigente normativa e in particolare l'articolo
3 che recepisce il sopra richiamato Accordo governativo;
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del
28 agosto 2007 ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga ex
articolo 1, comma 1190, Legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto
interministeriale n. 41612 del 31 luglio 2007. Indicazioni
procedurali";
- le intese per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga
siglate da Regione con le parti sociali sulla base di quanto stabilito
dal sopra citato art. 1 co. 1190 della L. 296/06, di seguito definite
per brevita' Intese con le Parti sociali, agli atti del Servizio
regionale competente;
premesso che ai fini del corretto e tempestivo adempimento delle
procedure previste per l'accesso alle risorse garantite in deroga alla
vigente normativa sugli ammortizzatori sociali, come da ultimo
precisate ai sensi del sopra richiamato co. 1190 dell'art. 1 della L.
296/06, la Regione Emilia-Romagna ha proceduto all'individuazione
delle crisi occupazionali relative a settori produttivi e/o aree
territoriali o a specifiche imprese colpite da eventi particolari e/o
eccezionali alle quali destinare le risorse medesime e i criteri e le
modalita' per il loro utilizzo in coerenza e nei limiti di quanto
stabilito dall'Accordo governativo sopraccitato;
dato atto, in particolare, che per quanto attiene all'individuazione
delle crisi occupazionali sopra richiamate e' riconosciuta la
priorita' agli interventi nei settori produttivi e/o aree territoriali
o specifiche imprese individuati attraverso le sopra richiamate Intese
con le parti sociali che abbiano come oggetto di intervento i
lavoratori che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali
ordinariamente stabiliti dalla legislazione vigente, come Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria e indennita' di Mobilita', e in
subordine a favore dei lavoratori delle imprese che hanno gia'
utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali stabiliti dalla
legislazione ordinaria, dando priorita' in questo caso ad eventuali
proroghe dei trattamenti di CIGS;
ritenuto necessario procedere alla definizione di criteri e modalita'
di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a
favore dei lavoratori delle imprese identificate nelle sopra
richiamate Intese con le Parti sociali;
dato atto che le risorse finanziarie previste dall'Accordo governativo
sopra citato alla Regione Emilia-Romagna per i suddetti trattamenti in
deroga ammontano complessivamente a 10 milioni di Euro e che di queste
risorse 7,5 milioni sono state assegnate con il sopra richiamato
decreto interministeriale 41612/07, mentre i restanti 2,5 milioni di
Euro saranno resi disponibili successivamente con apposito decreto
interministeriale;
dato atto altresi' che le suddette risorse finanziarie, a norma del
sopra citato co. 1190 art. 1 della L. 296/06, si cumulano con le
economie accertate sulle risorse finanziarie attribuite alla Regione
Emilia-Romagna a seguito del precedente Accordo governativo per
ammortizzatori sociali in deroga del 20 aprile 2005, con le modalita'
specificate nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale del 2 luglio 2007 ad oggetto "Accordo tra Ministero del Lavoro
e Regione Emilia-Romagna del 29/5/2007, finalizzato all'attribuzione
delle risorse finanziarie per la concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga alle normative vigenti nei confronti di lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi occupazionali";
richiamata, altresi' la propria deliberazione n. 680 del 14 maggio
2007 ad oggetto "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione
2007/2009 per il Sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R.
17/05) in attuazione delibera di G.R. 503/07";
sentito il parere della Commissione regionale tripartita e del
Comitato di coordinamento interistituzionale tenutesi rispettivamente
in data 27 settembre e 28 settembre;
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e
della propria deliberazione 450/07 di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione, Lavoro",
dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in attuazione dell'Accordo governativo sottoscritto
il 29 maggio 2007 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e
Regione Emilia-Romagna, i criteri e le modalita' di accesso e di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Allegato
A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a
favore dei lavoratori delle imprese identificate nelle sopra
richiamate Intese con le Parti sociali;
2) di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione
generale "Cultura, Formazione, Lavoro" la gestione tecnica
dell'attuazione dei contenuti del sopra richiamato Accordo governativo
del 29/5/2007 e di quanto altro disposto dall'Allegato A), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresa la
concessione ai trattamenti in deroga richiesti;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri, modalita' di accesso e di concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga, in attuazione dei contenuti dell'Accordo
governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra Ministero del Lavoro e
Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna
Premessa
Cosi' come convenuto nelle Intese con le Parti sociali, conservate
agli atti del competente Servizio regionale, si precisa che i criteri
e le modalita' di accesso e di concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga in oggetto riguardano i soli trattamenti relativi a
periodi di sospensione nel corso del 2007, nonche' per gli iscritti
nel corso dello stesso anno 2007, alle liste regionali dei lavoratori
in mobilita' e che eventuali ulteriori autorizzazioni a trattamenti in
deroga per le successive annualita' saranno possibili solo ad
accertamento di economie sulle risorse gia' attribuite alla Regione
Emilia-Romagna sulla base dell'Accordo governativo del 29/5/2007 e a
seguito di proroga nell'utilizzo delle stesse risorse.
Criteri di accesso ai trattamenti in deroga
I lavoratori che potranno accedere in deroga alla vigente normativa ai
trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria -
di seguito CIGS o di Mobilita' dovranno essere stati assunti in una
delle seguenti qualifiche: impiegato, quadro, operaio, intermedio.
I lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di CIGS dovranno
avere almeno 90 giorni di anzianita' presso l'impresa che ha proceduto
alla sospensione per la quale e' richiesto il trattamento. Si precisa
che l'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art. 1, co. 1,
del DLgs 18/01, stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano", in tal caso, quindi, il
requisito dell'anzianita' aziendale deve essere cercato nell'intero
arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due
aziende.
Non sono ammissibili ai trattamenti di CIGS in deroga i periodi di
sospensione antecedenti al 2007 o nel caso di trattamenti di mobilita'
in deroga i lavoratori iscritti alla relativa lista in data
antecedente all'1 gennaio 2007.
La formazione e l'approvazione della sopra richiamata lista regionale
dei lavoratori in mobilita', anche nel caso specifico dei trattamenti
di mobilita' in deroga, resta disciplinata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2081 del 12 dicembre 2005 ad oggetto "Conferimento
alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della
lista dei lavoratori di cui all'art. 6 della Legge 223/91".
I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono
provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna. Per
quanto attiene agli ulteriori requisiti delle imprese, si rinvia a
quanto definito in specifico nelle Intese con le Parti sociali per
l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.
Come specificato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale anche
per la CIGS in deroga l'impresa e' tenuta al versamento del contributo
addizionale per il periodo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1 del
DL 86/88 convertito dalla L. 160/88 (Circolare INPS n. 171 del 4
agosto 1988). Tale contributo e' dovuto nella misura del 3% per le
imprese fino a 50 dipendenti, nella misura del 4,5% per le imprese con
piu' di 50 dipendenti.
Per la Mobilita' in deroga, invece, l'impresa non rientra nelle
previsioni dell'art. 16 della L. 223/91 e quindi non e' tenuta al
pagamento della c.d. "Tassa d'ingresso".
Per quanto attiene ulteriori specificazioni sulle problematiche
relative all'accesso ai trattamenti in deroga si rinvia ai contenuti
del messaggio INPS n. 20618 del 13 agosto 2007.
Durata dei trattamenti in deroga
I trattamenti di CIGS in deroga sono ammissibili a decorrere dall'1
gennaio 2007 per un periodo massimo, anche non continuativo, non
superiore a quattro mesi nell'arco dell'anno.
La durata massima dei trattamenti di mobilita' in deroga e' definita
nelle Intese con le Parti sociali in considerazione della situazione
della crisi occupazionale da affrontare. Dopo 12 mesi, anche non
continuativi, di utilizzo dei suddetti trattamenti da parte di un
lavoratore, gli stessi trattamenti sono ridotti del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e
del 40 per cento nel caso delle proroghe successive. Cosi' come
stabilito dalla circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007, pertanto, lo
stesso istituto in sede di liquidazione dei trattamenti in deroga a
favore dei lavoratori beneficiari provvedera' ad applicare le sopra
citate decurtazioni.
I trattamenti di CIGS e di mobilita' in deroga sono incompatibili con
ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla
sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa anche con oneri a
carico della Regione. Fatta salva la sopra richiamata
incompatibilita', si precisa che qualora il lavoratore abbia gia'
beneficiato da parte dell'INPS di altri trattamenti previdenziali o
assistenziali per periodi che successivamente sono riconosciuti
oggetto di trattamento in deroga, in sede di liquidazione degli stessi
trattamenti l'INPS dovra' procedere agli opportuni conguagli.
Il finanziamento dell'Accordo governativo del 29/5/2007 con risorse
del Fondo per l'Occupazione prevede che i trattamenti in deroga
coprano l'integrazione salariale, i connessi assegni al nucleo
familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.
Resta fermo il principio giuridico che anche il trattamento di CIGS e
di Mobilita' in deroga e' calcolato all'80% dell'ultima retribuzione
ed e' soggetto ai massimali mensili previsti dalla L. 427/80
(Circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2007).
Consultazione sindacale per l'accesso ai trattamenti in deroga
Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento
di CIGS in deroga, di norma, le imprese dovranno applicare la
procedura prevista dall'art. 2 del DPR 10 giugno 2000, n. 218. Il
datore di lavoro, quindi, che intenda richiedere l'intervento di CIGS
in deroga, nonche' le rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in
mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative operanti nella
provincia, sono tenuti a presentare domanda di esame congiunto,
qualora l'intervento riguardi unita' produttive ubicate esclusivamente
in regione, alla Provincia ovvero alla Regione. Nei casi in cui la
richiesta di intervento di integrazione salariale riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province, gli incontri per l'esame
congiunto si svolgeranno presso la Regione; altrimenti si svolgeranno
presso la Provincia coinvolta.
Si precisa che i verbali di consultazione sindacale, di norma, devono
anticipare le sospensioni, esclusi, chiaramente, gli interventi
avvenuti prima dell'esecutivita' del presente atto.
Le imprese artigiane aderenti ad Ente bilaterale Emilia-Romagna -
EBER, invece, svolgeranno la consultazione sindacale secondo le
modalita' in vigore presso l'Ente bilaterale medesimo.
Per quanto attiene il perfezionamento dell'iter di concessione della
mobilita' in deroga a seguito di licenziamenti la consultazione
sindacale seguira' le procedure delle Leggi  223/91 e 236/93. Ai sensi
dell'art. 4, della stessa Legge 223/91, come integrato dall'art. 3,
DLgs 469/97, l'esame congiunto previsto nelle procedure per la
dichiarazione di mobilita' del personale si svolge presso la Regione,
ove coinvolga unita' produttive ubicate esclusivamente nel territorio
di questa ma in diverse province, o presso la Provincia, ove coinvolga
invece unita' produttive qui esclusivamente collocate.
Modalita' di presentazione richieste
Le domande dei trattamenti di CIGS in deroga in regola con le vigenti
normative sul bollo, unitamente al verbale di consultazione sindacale
e copia del libro matricola dell'impresa, dovranno essere presentate
entro il 31 gennaio 2008 al Servizio Lavoro della Regione
Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38, 40127 Bologna - VII piano -
stanza 714 (nelle giornate dal lunedi' al venerdi' dalle 9,30 alle
12,30) su apposita modulistica, che verra' approvata con apposito atto
dirigenziale, nonche' in formato elettronico - su floppy disk/cd. Il
Servizio Lavoro procedera', nel limite complessivo delle risorse
finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla
concessione dei trattamenti, di norma entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta. Dei provvedimenti di concessione verra'
data comunicazione all'INPS oltre che agli interessati o ad eventuali
loro delegati.
I trattamenti autorizzati saranno liquidati dall'INPS territorialmente
competente dietro presentazione di apposita richiesta da parte
dell'impresa su modulistica indicata dalla stessa INPS.
Le imprese richiedenti dovranno comunicare mensilmente al Servizio
Lavoro e all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo
dell'ammortizzatore sociale richiesto.
Le domande dei trattamenti di Mobilita' in deroga, cosi' come
stabilito dal sopraccitato Accordo governativo, dovranno essere
presentate dai lavoratori interessati ai competenti Uffici
territoriali dell'INPS che procedera' nel limite complessivo delle
risorse finanziarie a disposizione dopo verifica dei requisiti e dei
criteri, all'erogazione dei trattamenti richiesti.
Il Servizio Lavoro per competenza comunichera' all'INPS gli elenchi
degli iscritti alla lista regionale dei lavoratori in mobilita' in
possesso dei requisiti per richiedere il trattamento di mobilita' in
deroga.
Monitoraggio utilizzo trattamenti in deroga
Nell'ambito delle rispettive competenze in materia di verifica
dell'andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali
in deroga, il Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna
congiuntamente alla Direzione regionale INPS e a Italia Lavoro SpA,
cosi' come indicato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
definira' al fine del rispetto del quadro di compatibilita' economica,
un'apposita intesa di natura tecnica che consenta il costante
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla
Regione Emilia-Romagna, compresa la gestione delle procedure - archivi
informatizzati compresi - relativi alle fasi di presentazione,
concessione e liquidazione dei trattamenti di CIGS e Mobilita' in
deroga.
La suddetta intesa e' aperta all'adesione delle associazioni di
impresa, delle organizzazioni sindacali e di EBER firmatarie delle
sopra richiamate Intese, per quanto attiene gli aspetti legati ai
flussi dei dati informativi relativi ai trattamenti in deroga dei
propri associati.
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORO
Accordo governativo ammortizzatori sociali in deroga
Si comunica che a seguito dell'adozione della deliberazione della
Giunta regionale n. 1427 dell'1 ottobre 2007 ad oggetto "Approvazione
criteri e modalita' di accesso e di concessione all'utilizzo di
ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione dei contenuti del
verbale di Accordo governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra
Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna",
si e' provveduto a definire il fac-simile di domanda per richiedere il
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga e
le informazioni per la relativa compilazione.
Si informano gli interessati che il fac-simile di domanda puo' essere
ritirato presso gli Uffici del Servizio Lavoro, Viale A. Moro n. 38 -
Bologna - o acquisito direttamente accedendo al sito:
http://www.emiliaromagnalavoro.it.
Si informa che ogni altra richiesta rispetto all'utilizzo degli
ammortizzatori sociali in deroga, puo' essere richiesta all'indirizzo
e-mail: ammortizzatoriderogalav@regione.emilia-romagna.it.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Cicognani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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