PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Servizio Ambiente: DPR 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 37/02 e successive modifiche ed integrazioni. "Elettrodotto L.P. a 132 kV AV/RFI - Adeguamento del tratto dal sostegno 99 al sostegno 102 in comune di Parma, per aderire alle richieste dell'ENAC - Ente Nazionale per l'aviazione civile" in localita' Golese, in comune di Parma. Provvedimento di asservimento a favore di T.A.V. SpA - Ditta Bacchini Gabriella - Determinazione del Dirigente n. 3234 del 26/9/2007 esecutiva il 26/9/2007

Il Dirigente determina di costituire a favore della Societa' "Treno
alta velocita' TAV SpA", con sede legale in Roma, Via Mantova n. 24,
c.f. e Partita IVA 04131961007, servitu' inamovibile di elettrodotto
A.T. 132 kV per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto L.P. a
132 kV AV/RFI - Adeguamento del tratto dal sostegno 99 al sostegno 102
in comune di Parma, per aderire alle richieste dell'ENAC - Ente
nazionale per l'aviazione civile, sugli immobili ubicati nel
territorio del comune di Parma, delegazione di Golese, descritti
nell'"Elenco Ditte da asservire" e nel relativo Piano parcellare
annesso, entrambi allegati al presente atto come parte integrante;
di disporre la notifica del presente atto agli aventi diritto nelle
forme previste per la notifica degli atti processuali civili, a spese
della Societa' Cepav Uno, Consorzio Eni per l'Alta Velocita'.
La servitu' di elettrodotto in oggetto e' costituita alle seguenti
condizioni:
- alla Societa' "Treno alta velocita' TAV SpA" viene riconosciuto il
diritto di accesso e di passaggio sul fondo per costruire, esercitare,
sorvegliare e mantenere la conduttura di che trattasi e suoi
accessori, con ogni potere e facolta' per la realizzazione delle
palificazioni e della conduttura di che trattasi ed assicurarne
esercizio e funzionamento nelle condizioni che riterra' ottimali;
- i lavori e/o l'esercizio della linea non potranno essere in alcun
modo sospesi in dipendenza di qualunque contestazione che potesse, per
qualsivoglia motivo, insorgere tra le parti;
- in dipendenza della servitu', la societa' beneficiaria avra' diritto
di far accedere lungo il tracciato delle condutture il personale
addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i
lavori necessari, salvo risarcimento degli eventuali danni ai raccolti
ed alle piantagioni;
- la ditta proprietaria della zona asservita potra' usarne
compatibilmente con la presenza delle palificazioni, delle condutture
e delle inerenti servitu'. E' fatto divieto assoluto di eseguire
attorno ai pali, anche al di fuori della zona asservita, scavi di
qualsiasi natura a distanza minore della profondita' degli scavi
stessi, misurata dal piede delle palificazioni o dal ciglio dei
basamenti che sorreggono dette palificazioni, e di far cosa che possa
comunque compromettere la stabilita' e l'esercizio delle condutture.
Detta distanza non potra' in ogni caso essere inferiore a 1 metro;
nella zona asservita, compatibilmente con la presenza delle
palificazioni, potranno essere allevate piante, purche' mantenute con
i rami ad una distanza non inferiore, in senso verticale, di ml. 5 dai
fili conduttori inferiori ed, in senso orizzontale, di ml. 6 dai fili
conduttori esterni ed i rami delle piantagioni delle zone laterali
potranno protendersi purche' siano mantenuti alle medesime distanze.
Sulla zona stessa non potranno essere erette costruzioni di qualsiasi
natura e non potranno, del pari, essere costituiti depositi, sia pure
provvisori, di materiali infiammabili, senza il preventivo consenso
della societa' beneficiaria. Le costruzioni esistenti saranno
tollerate, ma non potranno essere ampliate ne' sopraelevate;
- l'area soggetta alla servitu' rimane, in ogni caso, di esclusiva
proprieta' e disponibilita' alla ditta proprietaria che, pero', non
potra' porre in essere attivita' che possano diminuire l'uso della
servitu' o renderla piu' incomoda o scemarne o menomarne l'esercizio,
restando inteso che visto il carattere permanente del tracciato
esecutivo, in deroga a quanto disposto dall'art. 122 del T.U.
11/12/1933, n. 1775, la ditta proprietaria non potra' porre in essere
attivita' che comportino la rimozione o il diverso collocamento della
conduttura.
La Societa' Cepav Uno, Consorzio Eni per l'Alta Velocita', provvedera'
a proprie cure e spese alla registrazione del presente decreto presso
la competente Agenzia delle Entrate, nonche' alla sua trascrizione e
volturazione, in termini di urgenza, presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il presente decreto verra' pubblicato, per estratto, a cura
dell'Amministrazione provinciale di Parma nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La spesa complessiva per la costituzione della servitu' inamovibile di
elettrodotto A.T. 132 kV in questione gravera' integralmente sulla
societa' Cepav Uno, Consorzio Eni per l'Alta Velocita'.
Sono fatti salvi i diritti di terzi.
Inoltre, si rende noto che:
- contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
T.A.R., Sezione di Bologna, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero
ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso
termine;
- il responsabile del procedimento e' l'ing. Gabriele Alifraco,
Dirigente del Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del
territorio della Provincia di Parma.
IL DIRIGENTE
Gabriele Alifraco

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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