REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n.
24, previgente all'entrata in vigore della legge in commento, e' il
seguente:
"Art 18 - Formazione della polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale
specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa
specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della
polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del
personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di
formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si
realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite
attrezzature.
2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti
sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione
nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure
professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1,
secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
12, comma 2, lettera b).".
2) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) e' il seguente:
"Art. 64 - Enti, aziende, societa' e associazioni
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale
e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con legge, nel
rispetto dell'articolo 118 della Costituzione , promuovere e istituire
enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e puo'
partecipare a societa', associazioni o fondazioni. L'istituzione di
enti o aziende o la partecipazione a societa', associazioni o
fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
deve essere finalizzata allo svolgimento di attivita' di interesse
generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei
soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e
dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono
assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro
modifiche.".
3) Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
(omissis)
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire
un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti
al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b),
e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
(omissis).".
4) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria
omogeneita' sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura
di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali
assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal
regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e
controllo o dirigente.
(omissis).".
5) Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 12 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato
tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in
materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa
formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa
locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti
alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonche'
altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 12 - Funzioni della Regione
(omissis)
3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana
raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attivita',
al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla
dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale,
comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la
Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di
polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative
di studio ed approfondimento.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione
previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi gia'
preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le
funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa
dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti
corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono
costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi gia'
inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado gia' assegnati e
l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai
corpi.
(omissis).".
Comma 2
1) Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 24 del
2003 e' il seguente:
"Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti
locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano
le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le
disposizioni in essa contenute. L'adeguamento del regolamento e
l'istituzione del corpo e' condizione per l'accesso ai finanziamenti
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
(omissis).".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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