REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 18
1. L'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza) e' sostituito dal seguente:
"CAPO III BIS
Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale"
Art. 18
Istituzione
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto,
e' autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione
della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale"
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione
e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate
imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si
avvale della fondazione per:
a) programmare e realizzare le attivita' formative obbligatorie ai
sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse
regionale;
c) promuovere, coordinare e sostenere le attivita' ordinarie di
formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla
Polizia locale.
Art. 18 bis
Finalita'
1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola
interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana
e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione,
deve perseguire le seguenti finalita':
a) sviluppare attivita' di formazione del personale, di ogni livello,
appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di
criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio
tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le
esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra
"sapere" e "capacita' operative", in un contesto di stretto
collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del
settore professionale di riferimento;
d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre
professionalita' in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e
controllo dell'ordinato svolgersi delle attivita' che caratterizzano
la vita sociale ed economica di ogni comunita';
e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento
legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e
corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi
di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e
internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri,
raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico,
elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza,
sperimentare nuove modalita' di erogazione e valutazione della
formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
g) sviluppare collaborazioni con altre realta' formative e didattiche
nazionali ed estere;
h) esercitare attivita' comunque affini o connesse, complementari o
conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attivita' strumentali,
accessorie e connesse all'attuazione delle finalita' di cui al comma
1.
Art.18 ter
Ulteriori disposizioni in materia di formazione
1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi
riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea
valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle
diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo
16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera b).
Art. 18 quater
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle condizioni che
la fondazione:
a) consegua il riconoscimento della personalita' giuridica;
b) persegua, senza fini di lucro, le finalita' di cui all'articolo 18
bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione e' altresi' subordinata alla
condizione che lo statuto preveda:
a) che possano partecipare alla fondazione in qualita' di soci
fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai
rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei
partecipanti;
c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di
amministrazione della fondazione;
d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito
all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello
statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla
devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla
fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti
inerenti alla qualita' di socio fondatore della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 18 quinquies
Fondo di dotazione e contributi annuali
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con
il contributo di Euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa
predisposizione del piano delle attivita' formative, le risorse per:
a) contribuire al finanziamento delle attivita' formative obbligatorie
e di diretto interesse regionale;
b) contribuire al sostegno delle attivita' ordinarie di formazione e
aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle
attivita' di cui al comma 2, lettera a), nonche' il contributo
regionale per le attivita' di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 e' determinato
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.".
2. Dopo il Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003 e'
inserita la seguente partizione:
"CAPO III TER
Divise, distintivi ed altri simboli".
Art. 2
Modifiche all'articolo 12
1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente:
"A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al
Capo III bis, attua le necessarie iniziative di studio ed
approfondimento.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 21
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 e'
sostituito dal seguente:
"1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione
previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione
i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unita',
i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i
corpi di polizia provinciale, nonche' i corpi intercomunali gia'
costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura
giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento e'
prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi gia' preesistenti
all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di
polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di
appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una
ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale
rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali
scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme
della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il
personale in essi gia' inquadrato, il mantenimento dei distintivi di
grado gia' assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli
appartenenti ai corpi.".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge
regionale n. 24 del 2003 e' abrogato.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 settembre 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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