REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 agosto 2007, n. 1288

Modifica della deliberazione regionale 1435/06 relativa alle misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modificazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli
selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le
quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e
vegetali, nonche' gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli
Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di importanza
comunitaria) e come ZPS (Zone di protezione speciale) i territori piu'
idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita
"Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120,
con i quali, unitamente alla Legge 157/92, si da' applicazione in
Italia alle suddette Direttive comunitarie;
- il decreto ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero
dell'Ambiente e Tutela del territorio;
- il decreto ministeriale "Elenco delle Zone di protezione speciale
(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio in data
25/3/2005;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996
del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di
conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone
speciali di conservazione (ZSC)";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 167 del 13/2/2006 e n.
456 del 3/4/2006, con le quali sono stati individuati ed ampliati gli
attuali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di protezione
speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17/10/2006
"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione
speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del
DPR 357/97 e successive modificazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 29/12/2006
"Rettifica della deliberazione della Giunta regionale 1435/06 relativa
alle 'Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione
speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del
DPR 357/97 e successive modificazioni'";
- la Legge regionale n. 7 del 14/4/2004 denominata "Disposizioni in
materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1 e 9, definisce i ruoli
dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva
comunitaria 92/43/CEE, nonche' gli strumenti e le procedure per la
gestione dei siti della Rete Natura 2000;
considerato:
- che l'art. 1, comma 1226, della Legge finanziaria 27 dicembre 2006,
n. 296, prevedeva l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare di un decreto relativo
all'individuazione di criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione
(ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS), di cui agli artt. 4 e 6
del DPR 357/97, da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- che tale decreto non e' stato ancora emanato, ma nella bozza
attualmente in discussione, per quanto riguarda l'attivita' venatoria,
sarebbe previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di
piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra a
partire dalla stagione venatoria 2008/09;
- che l'Allegato 3 della deliberazione regionale n. 1435 del
17/10/2006, prevedeva l'entrata in vigore di analogo divieto a livello
regionale a partire dalla stagione venatoria 2007/08;
- che, per uniformare la normativa regionale in materia venatoria alle
altre realta' regionali confinanti, si ritiene opportuno prorogare
l'entrata in vigore di tale divieto alla stagione venatoria 2008/09;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa  espresso dal
Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua, dott.ssa
Rosanna Bissoli, in sostituzione del Direttore generale Ambiente,
Difesa del suolo e della costa, ing. Giuseppe Bortone, ai sensi della
nota n. NP/2007/15665 del 24/7/2007, degli articoli 37, quarto comma,
e 46, primo comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare le alinee 6 e 3 rispettivamente dei paragrafi  2C)
"ZPS di acque lentiche" e 2D) "ZPS di acque lotiche" dell'Allegato 3
della deliberazione regionale n. 1435 del 17/10/2006 e, pertanto, di
prorogare di un anno, ossia a decorrere dalla stagione venatoria
2008/09, l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo dei pallini
alternativi a quelli di piombo per lo svolgimento dell'attivita'
venatoria nelle ZPS classifcate di "Acque lentiche" e di "Acque
lotiche";
di conseguenza, il testo corretto dei paragrafi 2C e 2D risulta essere
il seguente:
- "E' vietato l'uso di pallini di piombo per l'attivita' venatoria
nelle zone umide naturali ed artificiali (con acqua dolce, salata e
salmastra, compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di
150 metri dai loro confini, a decorrere dalla stagione venatoria
2008-2009; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da
materiali non tossici per l'avifauna";
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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