DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2007, n. 1315
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di riattivazione di centrale idroelettrica in localita' Porchia del comune di Lizzano in Belvedere (BO) presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di riattivazione di centrale idroelettrica
in localita' Porchia del Comune di Lizzano in Belvedere (BO),
presentato da Idroelettrica Alto Silla SAS, poiche' l'intervento
previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 29 giugno 2007, nel complesso ambientalmente
compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
1) le operazioni di scavo dei settori di recente interramento dovra'
essere eseguita con il costante controllo in corso d'opera di
archeologi coordinati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici;
2) per tutte le escavazioni da realizzare ex novo dovranno essere
effettuati sondaggi archeologici preventivi al fine di individuare le
successive modalita' esecutive;
3) per salvaguardare lo stato quantitativo e qualitativo del corso
d'acqua, il valore complessivo del DMV da lasciar defluire in alveo e'
fissato in 400 l/s:
a) 160 l/s dovranno essere lasciati defluire nel torrente Baricello in
corrispondenza dell'opera di presa;
b) 240 l/s dovranno essere lasciati defluire nel torrente Silla in
corrispondenza dell'opera di presa;
si ricorda che, ai sensi dell' art. 57, comma 4 delle norme del PTA
della Regione Emilia-Romagna, i parametri correttivi della componente
morfologica-ambientale del DMV saranno applicati entro il 31 dicembre
2016, fatta salva la possibilita' della Regione di applicarli
antecedentemente a tale data per l'areale del bacino padano;
4) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la societa'
proponente dovra' produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione,
documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate
(strumentazione, modalita' di registrazione e trasmissione dati) al
fine della verifica sul rispetto del DMV imposto, delle portate
derivate e della limitazione, tramite apposita bocca tarata, della
portata massima di prelievo a 2600 l/s; la stessa documentazione
dovra' essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico
Bacino Reno, all'Autorita' di Bacino del Reno, alla Provincia di
Bologna ed all'ARPA territorialmente competente;
5) come previsto all'art. 10 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, la
societa' proponente dovra' corrispondere annualmente un obbligo
ittiogenico; a tal fine Idroelettrica Alto Silla SAS, entro il 30
giugno di ogni anno, dovra' richiedere al competente ufficio della
Provincia di Bologna di definire la caratterizzazione e la
quantificazione del materiale ittico da immettere;
6) l'imbocco della condotta forzata dovra' essere munito di doppia
griglia avente tra barra e barra una luce massima di mm. 20;
7) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- briglia torrente Baricello e torrente Silla: i lavori di ripristino
della muratura dovranno essere eseguiti mediante operazioni di cuci
scuci, pulizia delle superfici e messa in opera di materiale con
caratteristiche simili a quelle del materiale presente in loco, lo
stesso dovra' avere caratteristiche di assoluta resistenza al gelo, le
stuccature dovranno essere realizzate con malte antiritiro;
- muro di contenimento del canale di adduzione lato torrente Silla: i
ripristini della muratura dovranno essere eseguiti con le modalita'
evidenziate nel punto precedente, le eventuali sottomurazioni dovranno
garantire il raggiungimento di un adeguato piano di posa e
l'estradosso di fondazione dovra' rimanere al di sotto della quota
piu' depressa dell'alveo, sulla relativa sezione, di almeno m 0.50; a
tale proposito devono essere fornite sezioni trasversali che
comprendano tutto il corso d'acqua fino alla sponda opposta; la
prevista scogliera di protezione dovra', pertanto, essere abbassata e
realizzata su di una adeguata fondazione in massi;
- difesa spondale in massi: la scogliera dovra' essere realizzata su
un'adeguata fondazione in massi il cui estradosso dovra' essere
posizionato al di sotto della quota di fondo alveo: non potra',
pertanto, realizzarsi una fondazione in conglomerato cementizio;
- opere di scarico: immediatamente a valle delle opere scarico dovra'
essere realizzata una rampa in massi ciclopici che garantisca
un'adeguata vasca di dissipazione; a tale proposito si dovra' fornire
un profilo del corso d'acqua, esteso verso monte e verso valle di
almeno m 100, comprensivo di tutte le quote utili per determinare la
quota di sfioro della rampa stessa; si dovra' garantire, in
prossimita' delle opere di scarico e della relativa strada di accesso
(quindi anche sulla sponda del corso d'acqua), la possibilita' di
transito con mezzi pesanti e mezzi d'opera al fine di raggiungere
l'alveo del torrente e permettere la manutenzione delle opere
idrauliche e delle opere in costruzione, a tale scopo i tratti di
condotta interferenti con la pista di accesso dovranno essere
opportunamente protetti;
- scogliere: i massi utilizzati dovranno essere di dimensioni
ciclopiche t 1.5/3 privi di piani di sfaldamento, inattaccabili dal
gelo e di colore adeguato alle caratteristiche del corso d'acqua e
della zona di posa, gli stessi dovranno provenire dall'esterno ed e'
fatto assoluto divieto a movimentare i grossi massi presenti sul corso
d'acqua e gia' consolidati nell'alveo; le scogliere dovranno essere
rinverdite mediate inserimento di talee di salice.
In fase esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori dovranno
essere presentati al Servizio Tecnico Bacino del Reno ed al Comune di
Lizzano in Belvedere gli elaborati progettuali di adeguamento alle
prescrizioni impartite;
8) dovranno essere assolutamente rispettate tutte le quote e le
dimensioni indicate in progetto, nonche' quelle prescritte;
9) tutte le opere provvisionali interessanti il corso d'acqua e le
aree demaniali, che si rendessero necessarie durante le fasi di
realizzazione delle opere (piste, deviazioni delle acque, savenelle,
movimentazioni, guadi ecc.) dovranno essere oggetto di specifica
richiesta autorizzativa/concessoria da inoltrarsi al Servizio Tecnico
Bacino Reno;
10) durante i lavori dovra' essere sempre garantito il normale
deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando
tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o
persone;
11) per consentire i controlli di competenza, la Societa' proponente
dovra' dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacino Reno, alla
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per le
province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, alla Provincia di
Bologna, al Comune di Lizzano in Belvedere, alla Comunita' Montana
Alta e Media Valle del Reno, all'ARPA sezione provinciale di Bologna e
ad ASL Bologna Sud - Servizio Igiene pubblica;
12) al fine degli adempimenti di competenza, l'inizio di tutti i
lavori che interessano direttamente il flusso dell'acqua dovra' essere
preventivamente comunicato al Settore Ambiente - U.O. Gestione ittica
della Provincia di Bologna;
13) in fase d'esercizio dovra' essere effettuato un monitoraggio
stagionale sulla fauna macrobentonica (4 volte l'anno) e ittica (1
volta l'anno) per verificare il mantenimento o l'eventuale scostamento
rispetto agli obiettivi predefiniti, l'incidenza della derivazione
sulla qualita' delle acque e fornire la base conoscitiva per possibili
interventi di mitigazione con la possibilita' di aumentare il DMV
fissato nel caso siano evidenti gli effetti negativi del prelievo,
fino alla revoca della concessione stessa se le alterazioni persistono
e lo stato di qualita' "buono" esistente non viene mantenuto. La
metodologia, il/i punto/i di campionamento e la trasmissione dei dati
dovranno essere concordati con Provincia di Bologna Settore Ambiente
U.O. Gestione ittica ed ARPA territorialmente competente, a cui dovra'
essere inviata prima dell'inizio lavori la proposta inerente;
14) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili, onde
evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilita'
dei terreni ed al buon regime delle acque;
15) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti immediatamente
dalle opere di consolidamento e di sostegno eventualmente necessarie,
opportunamente drenate a tergo, e dotati di idonee opere di raccolta e
smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi costantemente
efficienti;
16) il materiale di risulta proveniente da scavi o sbancamenti, del
quale non vengono fornite indicazioni e garanzie di un corretto
utilizzo nell'area di cantiere, potra' essere impiegato o ceduto a
terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale
dovra' essere smaltito in discariche autorizzate;
17) l'esecuzione dei riporti dovra' essere preceduta dalla
predisposizione dei piani di posa (scoticatura e gradonatura), il
materiale riportato dovra' essere adeguatamente costipato;
18) eventuali scarpate, originate dalle movimentazioni di cui ai
precedenti punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite
ed inerbite con idonee essenze vegetali entro la prima stagione utile,
evitando fenomeni erosivi o scoscendimenti;
19) a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente
regimate con strutture proporzionate e durature e opportunamente
convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando
fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
20) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,
terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area
direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
21) tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalita' ed alle
limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia
forestale" della Regione Emilia-Romagna;
22) prima dell'inizio lavori Idroelettrica Alto Silla SAS dovra'
presentare al Comune di Lizzano in Belvedere:
- asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiari
espressamente la conformita' del progetto dell'opera alla normativa
tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005 "norme tecniche per le
costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia L.
1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi;
- planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica,
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia
in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture
con "allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici
e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le
ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione", in conformita' a quanto disposto
dall'art. 93 commi 3, 4, 5, del DPR 380/01 (ex art. 17 della L.
64/74);
23) ad opere realizzate dovranno essere eseguite misure di verifica
volte ad attestare l'affidabilita' del calcolo previsionale di impatto
acustico effettuato; i risultati di tali verifiche sperimentali,
oggetto di specifica relazione tecnica, dovranno essere trasmessi al
Comune di Lizzano in Belvedere e ad ARPA territorialmente competente;
24) per il funzionamento degli impianti meccanici dovranno essere
utilizzati i prodotti lubrificanti indicati nella documentazione
depositata;
25) al fine di assicurare la coerenza del progetto con gli obiettivi
di conservazione del sito appartenente a Rete Natura 2000, la societa'
proponente dovra':
- rispettare il deflusso minimo vitale dei torrenti Silla e
Baricello;
- provvedere alla piantumazione di essenze arboree-arbustive
autoctone, al fine di mitigare visivamente le opere realizzate;
- eseguire i lavori nei periodi stagionali di minore disturbo per la
fauna, evitando, in particolare, i periodi di riproduzione della
stessa;
- ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva eventualmente
danneggiata e/o eliminata durante la fase di esecuzione dei lavori,
mediante piantumazione di essenze arboreo-arbustive autoctone;
- definire i percorsi e le carraie di accesso all'area d'intervento
che interferiscano il meno possibile sugli habitat naturali;
- limitare le modifiche degli accumuli ghiaiosi nel greto;
- limitare l'intorbidimento delle acque mediante preliminari lavori di
graduale deviazione del torrente e messa in asciutta dell'area di
intervento;
26) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, la
realizzazione del progetto e' subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non
asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso
e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimita' degli accessi
sulla viabilita' locale garantendone l'eventuale ripristino alla
condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione
d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei
materiali a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze
comunali e provinciali, nonche' alle normative ambientali relative
alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di
contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di
cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro
possono contribuire ad abbassare il livello di polverosita' nei pressi
dei ricettori;
27) nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si
dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le
caratteristiche chimiche dell'acquifero e del corso d'acqua
superficiale interessato; a tale scopo dovra' essere inviata all'ARPA
territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli
eventuali additivi utilizzati;
28) e' fatto divieto assoluto di asportare il materiale litoide
dall'alveo e dalle aree demaniali del corso d'acqua anche se
proveniente da scavi di bonifica e/o fondazione; l'eventuale utilizzo
di modesti quantitativi materiale proveniente dal corso d'acqua,
comunque prelevato a mano, e destinato al ripristino di opere in
ambito fluviale, deve essere oggetto di specifica istanza con
evidenziati i luoghi di prelievo e quelli di posa;
29) i fanghi di decantazione provenienti dal sedimentatore ed i
rifiuti accumulati nella griglia, dovranno essere smaltiti ai sensi
delle leggi vigenti in materia;
resta fermo che l'opera potra' essere realizzata soltanto secondo le
specifiche progettuali e le prescrizioni approvate nell'ambito del
presente rapporto; quanto gia' eseguito in maniera difforme dall'esito
del presente rapporto sara' oggetto di ingiunzione di demolizione e/o
ripristino ai sensi delle leggi vigenti;
c) di dare atto che il parere del Comune di Lizzano in Belvedere e
dell'Ente di gestione del Parco regionale del Corno alle Scale,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e
dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della L. 7
agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere di cui all'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile
1996 ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, della Provincia di Bologna, non
intervenuta alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco
regionale del Corno alle Scale, espresso ai sensi della L.R. 2 aprile
1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto
all'interno del rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi;
f) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, approvata con
determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa, n. 10409 del 10 agosto 2007, costituisce l'Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
g) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n 42, rilasciata dal Comune di Lizzano in Belvedere
con atto n. 3424/A/2007 del 12 giugno 2007, costituisce l'Allegato C,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
h) di dare atto che il nulla-osta ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di cui alla lettera prot. n. 10986 del 28 giugno
2007 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, costituisce l'Allegato D, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che il nulla-osta archeologico ai sensi DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di cui alla lettera prot. n. 10986 del 28 giugno
2007 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, costituisce l'Allegato D parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
j) di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su bene
culturale ai sensi dell'art. 21 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, di
cui alla lettera prot. n. 10986 del 28 giugno 2007 della Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna,
costituisce l'Allegato "D", parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
k) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad
uso idroelettrico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n.
41, dal Servizio Tecnico Bacino del Reno con determina dirigenziale n.
10964 del 29 agosto 2007, costituisce l'Allegato E, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
l) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacino Reno non ha ritenuto
necessario in questa fase rilasciare concessione per l'utilizzo di
aree del demanio idrico ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7;
m) di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, rilasciata ai sensi del
RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della
delibera di Giunta regionale 1117/00, con atto prot. n. 5695/9.3/MA/cg
del 29 agosto 2007 dalla Comunita' Montana Alta e Media Valle del
Reno, costituisce l'Allegato F, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
n) di dare atto che il permesso di costruire 1962/07 del 27 agosto
2007, rilasciato ai sensi L.R. 25 novembre 2002, n. 31 dal Comune di
Lizzano in Belvedere, costituisce l'Allegato G, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione; la Societa' proponente
dovra' ritirare presso l'Amministrazione comunale gli elaborati
debitamente timbrati che costituiscono elementi essenziali del
permesso di costruire;
o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Idroelettrica Alto Silla SAS;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna; al
Comune di Lizzano in Belvedere; al Parco Regionale del Corno alle
Scale; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse
forestali; alla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico Bacino del
Reno; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua; all'Autorita' di Bacino del Reno; alla Comunita'
Montana Alta e Media Valle del Reno; ad ARPA Sezione provinciale di
Bologna; ad ASL Bologna Sud - Servizio Igiene pubblica; alla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le
Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla Soprintendenza
Archeologica per l'Emilia-Romagna; ad Enel Distribuzione SpA;
q) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 3;
r) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.