DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1176
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione da realizzare nel comune di Imola proposto dalla Societa' Hera SpA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di rilasciare alla Societa' Hera SpA con sede legale in Bologna
Viale C. Berti Pichat n. 2/4, l'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato
alimentato a metano, da realizzare nel comune di Imola in Via
Casalegno n. 1 in conformita' alla documentazione progettuale
presentata, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni approvate
dalla Conferenza di Servizi di seguito riportate:
a) vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le
prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio n. 142 del 15 febbraio 2006 - DEC/DSA/2006/00142
- in merito alla verifica di compatibilita' ambientale (Allegato n. 2,
parte integrante della presente deliberazione);
b) vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata dalla Provincia di Bologna con provvedimento del Dirigente
del Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna,
dell'11/4/2007 - P.G. n. 124043 (Allegato n. 3, parte integrante della
presente deliberazione);
c) vengano rispettate tutte le condizioni e ottemperate tutte le
prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciato dal Comune
di Imola con provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione
urbanistica, Comune di Imola, permesso di costruire n. 48 del
24/4/2007 (Allegato n 4, parte integrante della presente
deliberazione);
d) vengano rispettati tutti gli impegni assunti da Hera con la
sottoscrizione della convenzione per la realizzazione di una centrale
termoelettrica a ciclo combinato di tipo cogenerativo nel territorio
del comune di Imola stipulata tra il Comune di Imola, Hera SpA e Hera
Imola-Faenza Srl (Allegato n. 5, parte integrante della presente
deliberazione);
e) vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni contenute
nella delibera della Giunta del Comune di Imola n. 234 del 19 luglio
2007 (Allegato n. 6, parte integrante della presente deliberazione);
f) il provvedimento autorizzativo decade ove il titolare non comunichi
all'Amministrazione regionale, alla Provincia di Bologna, al Comune di
Imola, di aver dato inizio alla realizzazione dell'opera oggetto della
presente autorizzazione entro sei mesi dal momento in cui il
provvedimento sia divenuto inoppugnabile;
g) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Bologna, al
Comune di Imola la data di inizio lavori e di documentare eventuali
ritardi dovuti a causa di forza maggiore o non imputabili al titolare
dell'autorizzazione e di concordare con gli Enti citati un nuovo
termine, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
all'art.19, comma 3, L.R. 26/04;
h) tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere
realizzati in conformita' alla documentazione progettuale presentata
all'interno della presente procedura;
i) ogni modifica all'impianto dovra' essere assoggettata alle
procedure previste dalle leggi vigenti per le diverse tipologie di
intervento;
j) a lavori ultimati la societa' Hera SpA dovra' richiedere il
certificato di prevenzione incendi con le procedure di cui alla Legge
966/65, DPR 37/98 e DM 4/5/1998, allegando la documentazione tecnica
prevista dal predetto DM 4/5/1998;
k) la messa in esercizio dell'impianto dovra' avvenire entro tre mesi
dal rilascio del certificato di conformita' edilizia ed agibilita' da
parte del Comune di Imola;
l) l'esercente ha l'obbligo di informare la Amministrazione regionale,
la Provincia di Bologna, il Comune di Imola, entro il 15 febbraio di
ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli
impianti che comportino arresti di lunga durata nonche' della
definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il rapporto annuale,
sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e
di dettaglio riguardanti in particolare:
1) l'energia elettrica prodotta e l'energia termica fornita al
servizio di teleriscaldamento;
2) l'energia consumata per il funzionamento dell'impianto;
3) il rendimento energetico d'impianto;
4) la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse
naturali utilizzate, emissioni in atmosfera, produzione e gestione
scarichi idrici e rifiuti, rumore, campi elettromagnetici);
5) le iniziative di formazione e informazione degli operatori
addetti;
6) i rapporti con la comunita' locale;
7) le eventuali situazioni incidentali;
m) all'emanazione della delibera della Giunta regionale di cui
all'art. 20, comma 3 della L.R. 26/04, i dati di cui al punto
precedente dovranno essere implementati con gli ulteriori dati
eventualmente previsti nella delibera citata;
n) la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al
punto precedente comportera' l'irrogazione di sanzioni amministrative
ai sensi del comma 4 art. 20 L.R. 26/04;
o) gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di
perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di
manutenzione di cui in progetto;
p) la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovra' essere
autorizzata ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 26/04, il
proponente dovra' corredare la richiesta con il piano per la rimessa
in pristino del sito, con oneri a carico dell'esercente;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla proponente
Hera SpA che e' tenuta ad ottemperare a tutte le condizioni e
prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione alle
Amministrazioni ed Enti invitati a partecipare alla Conferenza di
Servizi per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.