REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2007, n. 1071

L.R. 24/00 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari". Nuove disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori e determinazioni in ordine a delibera 1978/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari", modificata con L.R. 9 maggio 2001, n. 14;
dato atto che sulla predetta normativa e' stato acquisito l'esito
favorevole dell'esame di compatibilita' comunitaria comunicato dalla
Commissione europea con nota prot. SG (2000) D/109509 del 22/12/2000 e
che tale esito e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 27 del 23/2/2001 e che le modificazioni
introdotte con la citata L.R. 14/01 sono coerenti con le osservazioni
espresse dalla Commissione in sede di approvazione della L.R. 24/00;
visto il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della
Legge 7 marzo 2003, n. 38" e il relativo decreto ministeriale
attuativo 85/traV del 12 febbraio 2007;
richiamato in particolare l'art. 6, comma 2, del suddetto D.M. 85/traV
del 12 febbraio 2007, ove e' previsto che il Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali e le Regioni concordino linee guida
nazionali per l'applicazione del decreto stesso;
dato atto che, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/00, spetta alla
Giunta regionale stabilire i criteri applicativi definendo, tra
l'altro:
- i requisiti richiesti alle Organizzazioni di produttori per
l'iscrizione negli elenchi regionali, i termini e le procedure per
l'iscrizione stessa nonche' le modalita' di controllo dei requisiti;
- le modalita' di controllo sull'attivita' delle Organizzazioni di
produttori;
- i criteri e le modalita' di concessione dei contributi;
dato atto che con proprie deliberazioni n. 114 del 28 gennaio 2002 e
successive modificazioni e n. 1978 del 6 ottobre 2004 e successive
modificazioni - apportate con deliberazioni n. 1655/05 e n. 1258/06 -
sono stati definiti i suddetti criteri applicativi;
preso atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e
della necessita' di rendere conseguentemente i criteri regionali
coerenti e compatibili con quelli nazionali, in considerazione
dell'esigenza di riconoscere Organizzazioni di produttori che operino
nel territorio di piu' regioni;
richiamati i nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C - 319/01) i quali
prevedono al capitolo VIII.F che gli Stati membri modifichino i propri
regimi di aiuto entro il 31 dicembre 2007;
ritenuto, pertanto, di adeguare i criteri applicativi della L.R. 24/00
cosi' come esplicitati nell'Allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto;
atteso che si provvedera' con successiva deliberazione all'adeguamento
ai citati nuovi orientamenti comunitari;
considerato, inoltre:
- che i criteri definiti dalla predetta deliberazione 1978/04
prevedono, tra l'altro, che l'O.P. rappresenti almeno il 3% della
produzione regionale e che immetta sul mercato il prodotto dei soci,
attraverso la vendita diretta di almeno il 50% del prodotto minimo
rappresentato (50% del 3%);
- che le Organizzazioni di produttori sono, di norma, riconosciute per
piu' prodotti o per l'intero settore;
- che i citati criteri prevedono l'obbligo di vendita diretta da parte
dell'O.P. del prodotto reso disponibile dai soci, senza operare alcuna
distinzione in relazione a ciascun prodotto o settore per il quale
l'O.P. e' iscritta;
ritenuto:
- che, per esigenze di uniformita' di trattamento tra prodotti di
natura oggettivamente diversa, sia necessario adottare un unico
criterio di valutazione di tale requisito valutandolo, piuttosto che
in relazione alla misura o quantita', in relazione al valore del
fatturato espresso in Euro;
- che sia quindi necessario stabilire che il criterio di valutazione
di tale requisito (vendita diretta di almeno il 50% del prodotto
minimo rappresentato) debba essere riferito al totale del valore per
vendita diretta del prodotto dei soci, senza alcuna distinzione fra i
singoli prodotti conferiti ed oggetto di riconoscimento;
considerato, altresi':
- che la deliberazione 114/02 di approvazione dei criteri applicativi
della L.R. 24/00, prevedeva al punto l.d - Immissione del prodotto sul
mercato che "i soci sono vincolati a vendere il loro prodotto tramite
l'O.P. o a commercializzarlo secondo le regole dell'O.P. che,
attraverso le proprie strutture organizzative, definisce le condizioni
di vendita e stipula i contratti" salva la deroga a commercializzare e
fatturare direttamente fino al 25% della propria produzione;
- che la piu' volte citata deliberazione 1978/04 ha introdotto, a
decorrere dal 2005, a carico dei soci il vincolo di conferire o
rendere disponibile almeno il 50% del proprio prodotto all'O.P. per
vendita diretta;
atteso:
- che la realta' del mondo agricolo organizzato risulta in parte
incompatibile con tale ulteriore vincolo, cosi' come evidenziato in
piu' occasioni dalle O.P. stesse, nonche' come si e' constatato a
seguito dei controlli effettuati dal competente Servizio in
applicazione della citata deliberazione 1978/04;
- che la commercializzazione del prodotto avviene di fatto, in larga
misura, in base a fatturazione rimessa ai soci in conformita' a
contratti stipulati dall'O.P., a contratti quadro o accordi
interprofessionali ancora vigenti;
- che la stessa deliberazione 1978/04 riconosce il ruolo delle O.P.
nella fase di organizzazione commerciale, attraverso la stipulazione
di contratti quadro o accordi interprofesionali;
- che la deliberazione 1978/04 risulta, in concreto, assai piu'
restrittiva rispetto ai previgenti criteri applicativi approvati con
deliberazione 114/02;
ritenuto pertanto opportuno rimuovere - con effetto dall'annualita'
2005 - il predetto vincolo della vendita diretta del 50% del prodotto
di ciascun socio da parte dell'O.P., introdotto dalla delibera
1978/2004;
dato atto che le presenti nuove disposizioni sono state sottoposte
all'esame della Consulta agricola di cui all'art. 14 della L.R.
15/97;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 450/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, le "Nuove disposizioni applicative" della L.R. 7 aprile
2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari" e
successive modificazioni;
2) di dare atto che le predette "Nuove disposizioni applicative"
trovano applicazione a partire dall'anno 2007, fatte salve le
attivita' relative alla verifica del mantenimento dei requisiti per
l'iscrizione all'elenco per gli anni 2005 e 2006, che saranno
espletate secondo quanto previsto nella deliberazione 1978/04 e
successive modifiche;
3) di rinviare a successivo atto l'adeguamento delle modalita' di
intervento finanziario ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C -
319/01);
4) di stabilire, a modifica di quanto disposto con deliberazione
1978/04, che il criterio della vendita diretta da parte dell'O.P. del
prodotto reso disponibile dai soci per il 50% del prodotto
rappresentato debba essere riferito al totale del valore del prodotto
venduto dall'O.P., senza alcuna distinzione fra i singoli prodotti di
iscrizione;
5) di non applicare per gli anni 2005 e 2006 il vincolo della vendita
diretta del 50% del prodotto di ciascun socio da parte dell'O.P.,
introdotto dalla citata deliberazione 1978/04;
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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