LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18
PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione
ventricolare e' causa rilevante di decessi sull'intero territorio
regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci,
promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici
esterni (di seguito denominati "DAE") in maniera coordinata su tutto
il territorio regionale.
Art. 2
Finalita'
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei
soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende
sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di
defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le
strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto
prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di
popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza
territoriale.
Art. 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale,
misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di
formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2
dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresi' le modalita' di
monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito
ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della
presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007 VASCO ERRANI