REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n.15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Principi generali
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Destinatari degli interventi
Art.	3 -  Tipologie d'intervento
Art.	4 -  Programmazione regionale
Art.	5 -  Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
Art.	6 -  Consulta regionale degli studenti
Art.	7 -  Partecipazione agli organi consultivi
CAPO II - Misure di accompagnamento
Art.	8 -  Sportello unico per lo studente
Art.	9 -  Servizi di accompagnamento
CAPO III - Interventi di sostegno economico
Art.	10 -  Borse di studio
Art.	11 -  Prestiti
Art.	12 -  Assegni formativi
Art.	13 -  Contributi
CAPO IV - I servizi per l'accoglienza
Art.	14 -  Servizio abitativo
Art.	15 -  Edilizia universitaria
Art.	16 -  Servizio di ristorazione
CAPO V - Controlli, sanzioni, recupero crediti
Art.	17 -  Controlli e sanzioni
Art.	18 -  Recupero crediti
CAPO VI - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Art.	19 -  L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Art.	20 -  Organi dell'Azienda
Art.	21 -  Compensi
Art.	22 -  Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
Art.	23 -  Personale
Art.	24 -  Patrimonio
Art.	25 -  Mezzi finanziari
Art.	26 -  Bilancio
Art.	27 -  Gestione economica
CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali
Art.	28 -  Clausola valutativa
Art.	29 -  Disposizioni transitorie
Art.	30 -  Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996
Art.	31 -  Abrogazioni
Art.	32 -  Norma finanziaria
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalita'
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di
concorrere allo sviluppo e alla qualita' sociale della comunita'
regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto, degli
articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema
integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il
diritto di raggiungere i piu' alti gradi dell'istruzione, del sapere e
delle competenze ed a garantire l'uniformita' di trattamento su tutto
il territorio regionale, specificatamente mirato a:
a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunita', il
conseguimento dei piu' alti livelli formativi, con particolare
attenzione per i capaci e meritevoli, ancorche' privi o carenti di
mezzi;
b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni
universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici,
l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e
professionali;
c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi
della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito
regionale, d'intesa con Universita', enti locali, enti economici e
parti sociali;
d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle
opportunita' in materia di istruzione universitaria e di alta
formazione, compresa la formazione per la ricerca;
e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in
particolare non residente, e comunita' locali, promuovendo un ampio e
diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui
alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di
provenienza:
a) studenti iscritti alle Universita', agli Istituti universitari,
agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), nonche' agli Istituti superiori di
grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;
b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in
progetti di ricerca, in progetti di mobilita' internazionale e in
progetti di inserimento lavorativo;
c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilita'
internazionale con finalita' formativa o lavorativa e in programmi di
ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
d) ricercatori e professori provenienti da altre Universita' o
istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e
collaborazioni internazionali con le Universita' e gli enti di ricerca
aventi sede in Emilia-Romagna.
Art. 3
Tipologie d'intervento
1. La Regione persegue le finalita' di cui all'articolo 1 mediante:
a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per
prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attivita' di studio,
alle attivita' di ricerca, alla mobilita' internazionale e
all'inserimento e sviluppo professionale;
c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
d) attivita' di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.
Art. 4
Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano
regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da
perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonche' le
azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'), promuove
la stipula di accordi e intese con le Universita' per la creazione
della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la
ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare
competente, approva:
a) gli standard minimi di qualita' dei servizi;
b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per
il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito
denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli
interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare
riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
dei sostegni economici;
d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio
nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a
far parte del sistema abitativo regionale;
f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari
per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla
legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla
conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con
particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al
risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa
nazionale e regionale;
g) i criteri e le modalita', in conformita' ai principi di equilibrio
economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da
parte dell'Azienda.
5. La Giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri
di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far
parte del sistema abitativo regionale.
6. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti
stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale,
definisce il limite massimo di spesa per il personale.
7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Universita' di cui al comma
3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un
suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.
Art. 5
Conferenza regionale dei Comuni
con sede universitaria
1. E' istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede
universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione
istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonche' agli
accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza e' nominata dal Presidente della Regione ed e'
composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede
universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente
dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato,
delle societa' di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate
dai Comuni, presenti sul territorio regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale
competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura,
altresi', il coordinamento fra i due organi.
Art. 6
Consulta regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione
degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli
interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare
riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, e'
istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli
studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi
delle Universita' e dagli equivalenti organi di rappresentanza
studentesca degli altri Istituti di grado universitario.
2. La Consulta e' nominata dal Presidente della Regione ed e' composta
da ventuno membri: sette dell'Universita' di Bologna, garantendo
un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna,
quattro dell'Universita' di Parma, tre dell'Universita' di Ferrara,
tre dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, due delle Universita'
di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede
in Emilia-Romagna.
3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono
qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli
organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una
sola volta.
4. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato da apposito
regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio
interno il Presidente.
5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano
regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma
1;
b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4,
lettere a), b) e c);
c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la
formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualita' dei
servizi offerti.
6. Ai componenti della Consulta e' attribuito un gettone di presenza
per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri
di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo e' stabilito dalla
Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
Art. 7
Partecipazione agli organi consultivi
1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente
legge e' senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto
previsto all'articolo 6, comma 6.
CAPO II
Misure di accompagnamento
Art. 8
Sportello unico per lo studente
1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede
universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta
formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado
universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi
offerti dalla pluralita' di soggetti pubblici e privati.
2. Lo Sportello unico fornisce:
a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso
all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a
livello regionale, nazionale e internazionale;
b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il
lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e
internazionale;
c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per
studenti disabili;
d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per
stranieri;
e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle
pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli
interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 9
Servizi di accompagnamento
1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attivita'
formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono
realizzati servizi:
a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in
funzione della disabilita' e in raccordo con le competenze di altri
soggetti istituzionali;
b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani
individuali di sviluppo formativo e professionale;
c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo
del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi
connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.
CAPO III
Interventi di sostegno economico
Art. 10
Borse di studio
1. La borsa di studio e' una provvidenza resa in denaro o servizi,
riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi,
in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio e' attribuita tramite concorso e limitatamente
alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di
specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati
dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri
Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i
requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di
studio in ogni anno accademico, nonche' le condizioni, le modalita' e
i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio non e' cumulabile con analoghi benefici di altre
istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facolta' di opzione da
parte degli interessati.
5. La borsa di studio e' cumulabile con i prestiti di cui all'articolo
11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13,
comma 1, lettere b) e c), nonche' con le borse dei programmi di
mobilita' internazionale.
Art. 11
Prestiti
1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di
laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di
specializzazione, nonche' ai corsi degli Istituti dell'alta formazione
artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che
rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti,
tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di
rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.
2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza
interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della
perdita dei requisiti di merito, secondo modalita' definite dai bandi
di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma
1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito e' a fondo
perduto.
3. L'Azienda attiva, altresi', convenzioni con istituti di credito per
la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilita'
internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di
studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente
legge.
Art. 12
Assegni formativi
1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per
ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta
formazione e specializzazione.
2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso
degli studi e tramite concorso.
3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui
all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
Art. 13
Contributi
1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi
connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni
formativi per la partecipazione a programmi di mobilita'
internazionale;
c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni
formativi per studenti disabili;
d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi,
abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di
merito.
2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi,
fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di
mobilita' internazionale, che possono essere concessi una sola volta
per ciascun livello di corso di studi.
CAPO IV
I servizi per l'accoglienza
Art. 14
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo e' finalizzato a garantire la partecipazione
alle attivita' formative e di ricerca dell'Universita' e degli altri
Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilita' e lo scambio
internazionale.
2. Il servizio abitativo e' rivolto a tutti i destinatari di cui
all'articolo 2 ed e' prioritariamente riservato, tramite concorso, a
quelli previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e
soluzioni, nonche' di diffusione territoriale, in funzione della
differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai
destinatari di cui all'articolo 2.
4. Il servizio abitativo e' costituito dall'offerta dell'Azienda e
dall'offerta delle Universita' e di altri soggetti accreditati ai
sensi dell'articolo 4, comma 4.
5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti
provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le
modalita' di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai
costi.
Art. 15
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione,
nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ) promuove la
realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a
garantire il diritto allo studio universitario attraverso il
finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che
prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a
servizi per gli studenti universitari, nonche' le spese per
arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia
residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale assegna all'Azienda in via prioritaria, nonche'
a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e),
a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n.
29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di
finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni,
Comunita' Montane, Consorzi di Enti locali) i finanziamenti necessari
alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 16
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione e' organizzato in modo da garantire la
diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.
2. L'Azienda stabilisce le modalita' di utilizzazione del servizio,
nonche' la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine
di garantire l'economicita' della gestione.
CAPO V
Controlli, sanzioni, recupero crediti
Art. 17
Controlli e sanzioni
1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili
tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle
condizioni economiche e di merito, nonche' all'eventuale domicilio
presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi
della facolta' di presentazione di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorieta' ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
2. L'Azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e
d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della
Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda puo' usare il metodo della
verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno
il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli
interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda
puo' richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entita', che comunque non siano tali
da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entita' degli stessi,
cosi' come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle
disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere
proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e
dei servizi della presente legge, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio
rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto
ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli
studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i
fatti costituenti reato.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 e'
di competenza dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni normative
di cui alla legge regionale riguardante la disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.
Art. 18
Recupero crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono
tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in
tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di
concorso.
2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalita'
di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza,
gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e
moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda
per la restituzione.
3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono
richiesti agli eredi.
CAPO VI
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Art. 19
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
1. E' istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalita'
giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria.
2. L'Azienda provvede a:
a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso
ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai
diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
b) stabilire, sulla base delle disponibilita' finanziarie, l'ammontare
annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite
concorso;
c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le
sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli
interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 18;
e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge
secondo criteri di economicita';
f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11,
comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale
fondo, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;
g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da
destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
h) svolgere secondo criteri di economicita', nell'ambito degli
interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in
rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.
3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al
sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione).
4. L'Azienda svolge le proprie attivita' anche mediante accordi o
convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti
della presente legge, secondo il principio di sussidiarieta'.
5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di
organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli
organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno
adottato dal consiglio d'amministrazione.
6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio
l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente
struttura della Regione Emilia-Romagna.
Art. 20
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio d'amministrazione e' composto dal Presidente e da
cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di
ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parita',
prevale il voto del Presidente.
3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all'articolo 6, elegge
al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione
dell'Azienda.
4. Il Presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione, fatta
eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla
Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza
Regione-Universita' di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6
del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica
esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto
funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e
strutture private.
5. Il collegio dei revisori e' nominato dalla Giunta regionale ed e'
composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori
contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
(Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili). Dura in carica quattro anni.
6. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Azienda, i
cui compiti sono disciplinati dallo statuto.
Art. 21
Compensi
1. Al Presidente ed agli altri componenti del consiglio
d'amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura
stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi
a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.
2. Il Presidente puo' conferire ai componenti del consiglio
d'amministrazione una specifica delega per la quale e' previsto un
compenso onnicomprensivo non superiore al 45 per cento di quello
previsto per il Presidente stesso.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo
secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992.
4. Ai componenti degli organi dell'Azienda e' dovuto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Art. 22
Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti
atti:
a) statuto;
b) regolamento di contabilita' e dei contratti;
c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di
previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di
assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure
definitive dei conti dell'esercizio precedente;
d) dotazione organica e sue variazioni;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) accensione di mutui e prestiti.
2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni
dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente
per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva
alla scadenza del suddetto termine.
Art. 23
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il
proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo
4, comma 6, e con le modalita' e le procedure previste dalla normativa
regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione
collettiva.
Art. 24
Patrimonio
1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni
mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito, altresi', da beni mobili
e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredita' e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili e' vincolato al
reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda e' autorizzata, secondo principi di trasparenza ed
imparzialita', a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su
beni immobiliari di proprieta' di terzi, purche' l'intervento sia
realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla
presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al
comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla
base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.
Art. 25
Mezzi finanziari
1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui
alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario), destinati
all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai
servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la
realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attivita' ed
introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio
patrimonio, nonche' proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio
stesso;
f) donazioni, eredita', legati;
g) entrate derivanti da mutui e prestiti.
Art. 26
Bilancio
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve
presentare il pareggio finanziario. Esso e' costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro
riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio
d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui esso si riferisce.
3. Il bilancio e' corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un
arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e
deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal
consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, e' autorizzato
l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base
dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione e' limitata ad un
dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo,
per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4), nonche' delle spese riferite all'erogazione delle borse
di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli e'
autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio
d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla
Giunta regionale, e' autorizzata la gestione provvisoria del bilancio
medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa
previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si
applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni normative regionali, nonche' le norme e le regole
comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di
contabilita'.
Art. 27
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del
rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal
conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo e' allegata una relazione che evidenzia i costi
sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed
intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli
interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale e' deliberato dal consiglio d'amministrazione
entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso
si riferisce.
4. Ai fini dell'attivita' di pianificazione e controllo l'Azienda
adotta, inoltre, la contabilita' analitica e un sistema di controllo
di gestione.
CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire
l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente
all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta
regionale presenta alla commissione assembleare competente una
relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di
sostegno economico previsti al Capo III e in che misura tali
interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone
l'accesso e la permanenza agli studi;
b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la
mobilita' internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali
sono stati i risultati;
c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al Capo IV,
sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantita', qualita' e
costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonche' le
esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e
quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale
presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una
relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione
dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella
gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare
competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attivita' di
controllo e valutazione previste dal presente articolo, puo' procedere
ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di
altri osservatori qualificati.
6. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 29
Disposizioni transitorie
1. L'Azienda e' costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta
regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi
dell'Azienda.
2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il
regolamento di contabilita' e dei contratti e nomina il direttore.
L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri
compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e
il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50
(Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della
L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).
3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attivita' rientranti
nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione
dell'Azienda.
4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma
effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di
tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio
mobiliare e immobiliare, nonche' dei rapporti di lavoro in essere.
L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e
certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.
5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono
soppresse il 31 dicembre 2007.
6. L'Azienda subentra nella titolarita'  dei rapporti di lavoro e di
tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprieta' del patrimonio
mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.
7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di
Ferrara e' prorogata al 31 dicembre 2007.
8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio
d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di
cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31
dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3,
della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale).
9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei
servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma
regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni
accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 e'
sostituito dal seguente:
"3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti
esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.".
2. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 1996 e' abrogato.
3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 e'
sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle
borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni,
e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.".
4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 e'
sostituito dal seguente:
"2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la
delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre
alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di
prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3
dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme
trasferite dalle Universita' ai sensi del comma 4 dello stesso art.
6.".
5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del
1996 sono abrogati.
Art. 31
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 50 del 1996 e' abrogata a decorrere dal 1
gennaio 2008.
2. La legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio
universitario) e' abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del
2001.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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