REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art.	3 -  Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze
dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della
polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
Art.	4 -  Interventi nel settore dell'artigianato
Art.	5 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	6 -  Mercati e centri agro-alimentari
Art.	7 -  Porti regionali e comunali
Art.	8 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	9 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	10 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro
del capitale sociale della Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L.
Ridolfi" - Forli'
Art.	11 -  Partecipazione alla ricapitalizzazione della Societa' SAB -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
Art.	12 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	13 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	14 -  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006
Art.	15 -  Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
Art.	16 -  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art.	17 -  Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione
Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
Art.	18 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	19 -  Societa' per azioni per la fornitura della rete regionale
Art. 20 -  Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
Art.	21 -  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato
Art.	22 -  Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004
Art.	23 -  Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli
uffici regionali
Art.	24 -  Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa
di Santa Giustina di Ravenna
Art.	25 -  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999
Art.	26 -  Attivita' di supporto per l'applicazione della tassa
automobilistica
Art.	27 -  Proroga del programma regionale per la ricerca industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e
del programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005
Art.	28 -  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
Art.	29 -  Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art.	30 -  Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002
Art.	31 -  Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004
Art.	32 -  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art.	33 -  Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
Art.	34 -  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
Art.	35 -  Copertura finanziaria
Art.	36 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 1.045.533,07;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della
pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico
regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 50.000,00.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di
Enti locali) e' aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis
Esercizio associato intercomunale
delle funzioni catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in
merito alle modalita' con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le
funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e
dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio
associato di tali funzioni da parte delle forme associative della
presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre,
in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di
studi di fattibilita' imperniati sulle forme associative mediante la
concessione di un finanziamento "una tantum".
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto,
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del
finanziamento stesso.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' disposta per
l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00
(Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale).".
Art. 3
Interventi a favore degli eredi di appartenenti
alle Forze dell'ordine, alle Forze armate,
ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere agli eredi degli
appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del
fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento
del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo
straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e
le modalita' per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3945.
Art. 4
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle
imprese artigiane secondo le finalita' indicate nella legge regionale
16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa
artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22258 "Contributi a Enti locali territoriali per
l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle
imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonche'
di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R.
16 maggio 1994, n. 20)"
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.
Art. 5
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera a)
della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009), per l'esercizio 2007, e' aumentata di Euro 500.000,00, a
valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.
Art. 6
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile
1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la
ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei
centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali
7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), e' disposta, per
l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a
valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 -
Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.
Art. 7
Porti regionali e comunali
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 1,
lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio pluriennale 2007-2009) e' incrementata per l'esercizio 2007
di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali
e comunali).
Art. 8
Investimenti nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1,
lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio pluriennale 2007-2009), e' revocata (Cap. 43221, U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della
qualita' della mobilita' urbana).
Art. 9
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.
Art. 10
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al reintegro del capitale sociale della Societa' per azioni SEAF
Aeroporto L. Ridolfi - Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' SEAF
"Aeroporto L. Ridolfi" della quale e' gia' socio ai sensi
dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di
variazione). A tal fine e' autorizzata la spesa di Euro 620.500,00 per
l'esercizio 2007 a valere sul Capitolo 45718 - Nuova istituzione -
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 11
Partecipazione alla ricapitalizzazione della Societa' SAB - Aeroporto
G. Marconi di Bologna SpA
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) e'
revocata per l'importo di Euro 835.794,00 (Cap. 45710 - U.P.B.
1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali).
Art. 12
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente
alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature materiali per pronto
intervento, di Euro 1.500.000,00.
Art. 13
Integrazione regionale
per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1 della legge
regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009), a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, e' aumentata
di Euro 65.536.000,00.
Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006
1. L'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del
Bilancio pluriennale 2007-2009) e' sostituito dal seguente:
"Art. 24
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata,
per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui
seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e
Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2
del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)"
Euro: 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro: 20.200.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75,
costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto
importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come
segue:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 900.000,00;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)"
afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 1.878.767,58;
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30
dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 - Fondo Sanitario - Risorse statali
Euro: 10.329,17.".
Art. 15
Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il
riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi
educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori
autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della
U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi
educativi per l'infanzia:
a) Cap. 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia.
Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione,
l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi
educativi per la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi - Mezzi
propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a) e b) L.R. 10 gennaio
2000, n. 1 e succ. mod.)"
Euro: 2.700.000,00;
b) Cap. 58447 "Fondo straordinario per i servizi educativi per
l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle Province per
la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta
educativa a fini del riequilibrio territoriale (art. 10, comma 3 bis
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)"
Euro: 300.000,00.
Art. 16
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per
l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Art. 17
Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale
Emilia-Romagna (ATER)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 18 aprile
1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), e' disposta, per
l'esercizio 2007, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attivita'
culturali:
a) Cap. 70619 "Conferimento di quote "una tantum" per la
partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione
Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992,
n. 20)"
Euro: 70.000,00.
Art. 18
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna) e' disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione
di spesa di Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.
Art. 19
Societa' per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale 24 maggio 2004,
n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), e'
autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro
120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni. Cap. 86500 U.P.B.
1.7.2.3.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso
di approvazione.
Art. 20
Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni
di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 35 della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio
pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche
per l'esercizio 2007, a seguito delle chiusure definitive dei conti
per l'esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa relative al 2006
ammontano complessivamente a Euro 330.097.368,37.
	Progr.	Capitolo	U.P.B.	Euro
	 1)	2701	1.2.3.3.4420		-	800.000,00
	 2)	2775	1.2.3.3.4420		-	422.240,00
	 3)	3208	1.2.2.3.2800		-	880.000,00
	 4)	3458	1.2.2.3.3100		-	2.000.000,00
	 5)	3840	1.2.1.3.1510		+	52.008,08
	 6)	3850	1.2.3.3.4440		+	32.378,80
	 7)	3905	1.2.1.3.1500		+	122.466,97
	 8)	3910	1.2.1.3.1510		+	1.378.827,97
	 9)	3925	1.2.1.3.1520		+	36.654,04
	10)	3937	1.2.1.3.1510		-	4.726.804,85
	11)	4348	1.2.1.3.1600		-	12.379.950,00
	12)	16332	1.3.1.3.6300		+	51.406,02
	13)	16400	1.3.1.3.6300		-	212.260,33
	14)	22210	1.3.2.3.8260		-	129.114,22
	15)	23417	1.3.2.3.8350		-	661.910,79
	16)	25525	1.3.3.3.10010		+	1.130.099,00
	17)	25528	1.3.3.3.10010		+	517.000,00
	18)	25780	1.3.3.3.10010		-	477.247,71
	19)	30640	1.4.1.3.12630		-	998.480,00
	20)	30646	1.4.1.3.12630		+	300.000,00
	21)	30880	1.4.1.3.12620		+	33.000,00
	22)	30885	1.4.1.3.12620		-	9.874,14
	23)	31110	1.4.1.3.12650		-	1.591.389,00
	24)	32020	1.4.1.3.12670		-	758.700,39
	25)	36188	1.4.2.3.14062		-	35.759,96
	26)	37150	1.4.2.3.14150		+	15.040,00
	27)	37336	1.4.2.3.14200		-	264.557,12
	28)	37376	1.4.2.3.14223		-	5.315.917,50
	29)	37378	1.4.2.3.14223		-	835.000,00
	30)	39050	1.4.2.3.14500		-	29.968,89
	31)	39220	1.4.2.3.14500		-	205.148,24
	32)	39360	1.4.2.3.14555		-	485.922,28
	33)	41570	1.4.3.3.15800		-	75.000,00
	34)	41995	1.4.3.3.15820		-	209.394,94
	35)	43027	1.4.3.3.16000		+	103.291,38
	36)	43221	1.4.3.3.16010		+	966.687,46
	37)	43270	1.4.3.3.16010		+	4.504.307,38
	38)	45125	1.4.3.3.16420		-	1.221.183,00
	39)	45175	1.4.3.3.16200		-	3.500.000,00
	40)	45184	1.4.3.3.16200		-	1.794.079,36
	41)	45710	1.4.3.3.16650		-	835.794,00
	42)	47010	1.4.4.3.17400		-	260.000,00
	43)	47015	1.4.4.3.17400		-	265.827,59
	44)	47105	1.4.4.3.17400		-	305.681,35
	45)	47111	1.4.4.3.17400		-	10.000,34
	46)	47114	1.4.4.3.17400		-	389.922,15
	47)	48050	1.4.4.3.17450		-	1.022.733,17
	48)	57200	1.5.2.3.21000		-	255.047,23
	49)	57680	1.5.2.3.21060		-	1.420.000,00
	50)	65707	1.5.1.3.19050		-	826.331,04
	51)	65712	1.5.2.3.21080		-	244.471,42
	52)	65714	1.5.1.3.19050		-	170.947,23
	53)	65717	1.5.1.3.19050		-	133.000,00
	54)	65770	1.5.1.3.19070		-	7.300.000,00
	55)	68321	1.5.2.3.21060		-	99.112,21
	56)	70545	1.6.5.3.27500		+	50.000,00
	57)	70678	1.6.5.3.27500		-	605.849,32
	58)	70718	1.6.5.3.27520		+	1.255.757,70
	59)	71572	1.6.5.3.27540		-	1.017.293,53
	60)	78569	1.4.2.3.14380		-	52.200,00.
Art. 21
Proroga degli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato
1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29
ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione
regionale per l'artigianato di cui al Capo I e al Capo II della citata
legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata
di sei mesi dalle rispettive scadenze.
Art. 22
Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n.
13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Italia-Cina), dopo la parola "contributo" e' soppresso l'aggettivo
"triennale".
Art. 23
Interventi inerenti la realizzazione
della nuova sede degli uffici regionali
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a riconoscere al Comune di
Bologna un compenso pari a Euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del
vincolo relativo alla gestione, al Comune stesso riservata, in base
all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei
parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici
regionali, in attuazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10
(Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile
1989, n. 11).
2. A tal fine e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro
4.200.000,00, a valere sul Capitolo 4267 - nuova istituzione -
afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 - Patrimonio regionale.
Art. 24
Contributo straordinario per la salvaguardia
della chiesa di Santa Giustina di Ravenna
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare la chiesa e il
campanile di Santa Giustina in Ravenna, edificio di alto valore
storico e di particolare interesse pubblico, interessato dal degrado
delle strutture portanti, tale da costituire pericolo per la pubblica
incolumita', concede all'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, un contributo
straordinario di Euro 300.000,00.
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri e
modalita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2007, una autorizzazione di
spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 30925 - nuova
istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 "Recupero edilizio,
urbanistico e ambientale degli insediamenti storici".
Art. 25
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26
aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
regionali) e' sostituita dalla seguente:
"a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a
quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n.
4 del 1999 e' soppressa.
Art. 26
Attivita' di supporto
per l'applicazione della tassa automobilistica
1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica
regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con
l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n.
70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto
di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico
preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo
svolgimento di attivita' inerenti l'applicazione del tributo, con
decorrenza 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per
il triennio successivo.
Art. 27
Proroga del programma regionale
per la ricerca industriale, l'innovazione
e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005
e del programma triennale
per le attivita' produttive 2003-2005
1. Il programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005, in
attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma
regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'articolo 3
della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema
regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e
trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei
nuovi programmi da parte dell'Assemblea Legislativa.
Art. 28
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), e' soppressa la
seguente locuzione "sulla base delle direttive della Giunta
regionale".
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la
locuzione "lettere a) e b)" e' sostituita con la locuzione "lettere
a), b) e c)".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1,
stipula altresi' appositi contratti con APT Servizi per la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)
e delle altre attivita' commissionate alla societa'.".
4. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7 del
1998, e' soppressa la seguente locuzione "previsti dall'atto
costitutivo e".
5. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la
lettera "b)" e' sostituita dalla lettera "c)".
6. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la
locuzione "con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive
applicative" e' sostituita con la locuzione "secondo criteri stabiliti
nel rispetto".
Art. 29
Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
1. Il comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001,
n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' cosi' sostituito:
"5. Il rapporto di lavoro, che puo' essere instaurato anche in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei
Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e
4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse
aggiuntive di cui al comma 2.".
Art. 30
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e' aggiunta la
seguente lettera:
"d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela
biologica;".
2. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 e' aggiunto
il seguente:
"Art. 7 bis
Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche
nelle aree e zone di tutela biologica
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le
risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o
individuabili con proprio provvedimento, e' autorizzata a predisporre
un'attivita' volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto
ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna puo' stipulare contratti di
servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a
soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica
qualificata competenza.".
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita'), sono inseriti i seguenti
commi:
"10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con
personalita' giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici
della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi
nella dotazione organica della Regione.
10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle
agenzie e enti pubblici non economici gia' istituiti.".
Art. 32
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1. All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"8 bis. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 18,
l'agenzia puo' altresi' prestare i propri servizi in favore di
societa' e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui
al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle
amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il
sostegno delle attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale,
culturale, del territorio.".
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del
Servizio sanitario regionale) e' sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale puo', ai sensi dell'articolo 119, ultimo
comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2004), autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla
contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento
anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies,
lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative
rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del
2004 e' aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' disposte dalla Giunta
regionale sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006.".
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
"Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28") e' aggiunto il
seguente articolo:
"Art. 15 bis
Norme transitorie
1. La Giunta regionale puo' attuare disposizioni di cui all'articolo 5
della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione
del programma poliennale.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a procedere alla gestione dei
procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del
1998 gia' avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente
legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione
dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo
negli esercizi successivi a quello in corso.".
Art. 35
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 36
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 2007	VASCO ERRANI

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